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Sentenza

Sentenza n. 1916/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202502377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, che riconosceva il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 268/2023 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, pubblicata il 28 giugno 2023 e notificata al Ministero il 24 marzo 2024. Il giudicato aveva riconosciuto il diritto al beneficio di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per le annualità indicate nel giudizio civile e condannato il Ministero al pagamento degli importi corrispondenti. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del titolo e chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza. La sentenza era passata in giudicato ed era decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei crediti nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l’esecuzione del titolo giudiziale. Ha ordinato al Ministero di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato, se e nella misura in cui le somme siano ancora dovute, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, anche mediante ordinativo di pagamento in conto sospeso. Per il caso di ulteriore inadempienza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli sessanta giorni successivi alla scadenza del termine ministeriale. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori di legge, con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

    Il giudice accoglie l’azione di ottemperanza e dispone le misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, compresa la nomina preventiva del commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Deve dunque essere ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato – se e nella misura in cui ciò sia ancora dovuto, anche tramite emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, D.L. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997 – provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza ad ogni adempimento a tal fine necessario.

    L’amministrazione deve adempiere al giudicato entro il termine assegnato e, per i pagamenti dovuti, può ricorrere all’ordinativo di pagamento in conto sospeso previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Quando dagli atti non risulta l’esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato e sono decorsi i termini dilatori applicabili, il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato, limitatamente a quanto sia ancora dovuto.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, indicandone i poteri e il termine per provvedere dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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