Cassazione Penale, Ordinanza n. 34739/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, reputando manifestamente infondato il motivo relativo alle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che l'aveva condannata per evasione. L'unico motivo dedotto censurava il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che la motivazione della corte territoriale fosse insufficiente o illogica. La Corte di cassazione rileva però che il giudice di merito aveva motivato in modo logico, coerente e puntuale, valorizzando due elementi sfavorevoli: la mancata spontaneità della confessione, avvenuta solo in flagranza di reato, e i plurimi precedenti penali dell'imputata.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Indica il reato oggetto della condanna impugnata, ossia l'evasione.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione adeguata, valorizzando elementi ostativi come la mancanza di spontaneità della confessione e i precedenti penali.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche non sussiste quando la sentenza di merito fornisce una motivazione logica, coerente e puntuale, ancorata a elementi concreti del caso.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere giustificato dalla confessione non spontanea, resa solo a seguito di flagranza, e dalla presenza di plurimi precedenti penali.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, esso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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