Ordinanza n. 1455/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) Del provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare, prot. M_D -OMISSIS-REG2026 -OMISSIS-del 05.01.2026, comunicato in pari data, con cui è stata disposta l’esclusione del ricorrente dalla procedura di reclutamento, per il 2025, di 7.300 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nell’Esercito; b) Della nota del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito (CSRNE) prot. n. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-del 23.12.2025, di accertamento e verifica dell’idoneità del ricorrente, trasmessa alla DGPM e richiamata nel provvedimento di esclusione; c) Del bando di reclutamento per 6.500 VFI nell’Esercito per l’anno 2025, con particolare riferimento agli artt. 2, comma 1, lett. d) e h) ove interpretati nel senso di: a) considerare ostativa una condanna penale per delitto non colposo anche se non sospesa e i cui effetti penali siano stati dichiarati estinti; b) non consentire, ai fini della valutazione della “condotta incensurabile”, una disamina globale e attualizzata della personalità del candidato, che tenga conto dei comportamenti successivi al fatto-reato e del percorso di integrale, documentato e riscontrabile riscatto e reinserimento sociale dello stesso; d) Del decreto dirigenziale M_D -OMISSIS-REG 2025 0587869 della DPGM del 17.12.2025, di approvazione della graduatoria di merito per il suddetto concorso, nella parte in cui è stato depennato il nominativo del ricorrente per effetto del provvedimento sub a); e) Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluso qualsivoglia ulteriore provvedimento e/o decreto dirigenziale, allo stato ignoto, né pubblicato sulla pagina web del concorso, con il quale si è disposto lo scorrimento della graduatoria (con riserva di motivi aggiunti), nonché dell’informativa posta a fondamento del provvedimento espulsivo, nella parte in cui ha fornito una rappresentazione parziale e non attualizzata della condotta del ricorrente. E PER L’ACCERTAMENTO Del diritto del ricorrente ad essere ammesso alla procedura selettiva con conseguente partecipazione al corso di addestramento presso l’85° RAV Verona
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di reclutamento per 7.300 volontari in ferma prefissata iniziale nell'Esercito per il 2025, con depennamento dalla graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura di reclutamento, la nota di accertamento e verifica dell'idoneità, il bando e la graduatoria nella parte relativa alla sua esclusione, nonché gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. Ha chiesto anche l'accertamento del diritto a essere ammesso alla procedura e a partecipare al corso di addestramento. In particolare, ha contestato l'interpretazione degli artt. 2, comma 1, lettere d) e h), del bando, sostenendo che non dovesse essere considerata ostativa una condanna penale per delitto non colposo i cui effetti penali fossero stati dichiarati estinti e che la valutazione della condotta incensurabile dovesse tener conto globalmente e attualizzatamente della personalità del candidato, dei comportamenti successivi al reato e del percorso di riscatto e reinserimento sociale. Ha inoltre censurato l'informativa posta a fondamento dell'esclusione, ritenendola parziale e non aggiornata, e ha chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto non censurabile, allo stato, la determinazione dell'Amministrazione che, a fronte di una condanna definitiva per reati non dolosi relativi a fatti recenti, risalenti al 2022, ha considerato il ricorrente privo sia del requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lettera d), sia del requisito della condotta incensurabile previsto dalla lettera h) del bando. L'ordinanza non accorda la sospensione degli atti né l'ammissione interinale alla procedura. In ragione della peculiarità della vicenda, le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta dal ricorrente; l'istanza è stata respinta per l'assenza, secondo il Collegio, di profili di fumus idonei a mettere in discussione l'esclusione.
art. 2, comma 1, lett. d), del bando di reclutamento
Il requisito è stato ritenuto non posseduto dal candidato in presenza della condanna definitiva per reati non dolosi relativi a fatti recenti.
art. 2, comma 1, lett. h), del bando di reclutamento
Il requisito della condotta incensurabile è stato ritenuto non posseduto sulla base della medesima condanna definitiva e della relativa prossimità temporale dei fatti.
Massime di principio
- In sede cautelare, non sussiste un adeguato fumus boni iuris quando l'amministrazione esclude da una procedura di reclutamento militare un candidato sulla base di una condanna definitiva per reati non dolosi relativi a fatti recenti, ritenendo non integrati sia il requisito previsto dal bando sia quello della condotta incensurabile.
- La prossimità temporale dei fatti oggetto di una condanna definitiva può essere valorizzata dall'amministrazione, in sede di verifica dei requisiti per il reclutamento militare, quale elemento idoneo a sostenere il mancato possesso della condotta incensurabile richiesta dal bando.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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