Cassazione Penale, Sentenza n. 33649/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano le ordinanze del G.i.p. che avevano convalidato provvedimenti del Questore di Palermo (divieto di accesso agli impianti sportivi per 5 anni e obbligo di presentazione presso il Commissariato per 3 anni). I due ricorrenti GUARINO e RINELLA hanno dedotto violazione del diritto di difesa e vizio di motivazione perché il G.i.p. ha affermato che non erano pervenute memorie difensive, mentre i difensori avevano depositato memorie via PEC entro il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore. BENIGNO ha sostenuto analoga censura ma la sua memoria è risultata depositata oltre il termine delle 48 ore.
La decisione
Per GUARINO e RINELLA la Corte ha ritenuto fondati i ricorsi: è stata dichiarata la nullità parziale delle ordinanze di convalida nella parte in cui si afferma che non erano state presentate memorie difensive tempestive, con annullamento delle ordinanze impugnate limitatamente all'obbligo di presentazione e rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo in diversa composizione; è stata inoltre sospesa l'efficacia dell'obbligo di presentazione nei loro confronti in attesa del nuovo giudizio. Per BENIGNO il ricorso è stato declarato inammissibile perché la sua memoria era tardiva; è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Cass. Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020 (Lupo)
«è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato»
Il principio che l'ordinanza di convalida è nulla se il giudice omette di considerare e riferire le deduzioni contenute in memoria difensiva depositata entro 48 ore
Cass. Sez. 3, n. 24418 del 08/06/2022 (Gallo)
Ribadito il criterio secondo cui il termine di 48 ore è funzionale alla garanzia effettiva del diritto di difesa e impone al giudice di valutare le deduzioni difensive depositate entro tale termine
Massime di principio
- Il difensore deve depositare tempestivamente (entro 48 ore dalla notifica) le memorie difensive e utilizzare i canali istituzionali (PEC) indicati; conservare prova dell'avvenuto invio/ ricezione (ricevuta PEC) è cruciale.
- Se il giudice di convalida non indica di aver preso in considerazione le deduzioni depositate entro 48 ore, l'ordinanza è vulnerabile per nullità per violazione del diritto di difesa e può essere annullata in parte con rinvio per nuovo esame.
- Memorie tardive (depositate oltre le 48 ore) non impongono alcun obbligo di valutazione al giudice; la convalida adottata dopo lo scadere del termine non è viziata per il solo fatto che esistano memorie tardive.
- In casi simili, può essere disposta la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato in attesa del nuovo esame, ma la misura concreta dipende dall'accertamento del vizio procedurale e dalla sua incidenza sull'istruttoria.
- Se il ricorso è manifestamente infondato (ad es. memoria depositata oltre termine), il ricorrente può essere dichiarato inammissibile e condannato al pagamento delle spese e di somme a titolo di ammenda.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33546/2022 del 13/09/2022
- Sentenza penale · 13 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33549/2022 del 13/09/2022
- Sentenza penale · 13 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33553/2022 del 13/09/2022
- Sentenza penale · 13 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33555/2022 del 13/09/2022
- Sentenza penale · 13 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33556/2022 del 13/09/2022
- Sentenza penale · 13 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33557/2022 del 13/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →