Sentenza n. 4098/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento - del Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania, Dipartimento 50, Direzione Generale 17, U.O.D.92 Staff – Tecnico-Amministrativo – Valutazioni Ambientali – n. 200 del 27 ottobre 2022; - di tutti gli atti inerenti all'istruttoria in merito alla istanza di proroga della scadenza del provvedimento di valutazione di impatto ambientale presentata dalla società controinteressata, del verbale – o, comunque, del provvedimento – conclusivo concernente la predetta attività istruttoria, del provvedimento con cui la Commissione VIA, nella seduta del 28 settembre 2022, ha deciso di accordare la richiesta di proroga formulata dalla società controinteressata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto dirigenziale regionale che ha concesso per un anno la proroga della validità del provvedimento di VIA favorevole relativo alla modifica di un impianto di gestione di rifiuti nel territorio di Acerra, nonché gli atti istruttori e la decisione della Commissione VIA
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha dedotto l’illegittimità della proroga della VIA per violazione dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, come modificato nel 2022, e per eccesso di potere sotto forma di difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, ha sostenuto che la richiesta di proroga fosse stata presentata dopo la scadenza quinquennale del provvedimento di VIA del 2016, anche considerando la proroga dei termini prevista dalla normativa emergenziale Covid-19, sicché l’amministrazione avrebbe dovuto reiterare il procedimento di VIA anziché limitarsi a prorogare il precedente provvedimento. Ha inoltre contestato l’assenza di una relazione esplicativa aggiornata idonea a rappresentare il contesto ambientale di riferimento e le modifiche intervenute, con particolare riguardo all’effetto cumulativo derivante dalla presenza, nella zona ASI di Acerra, del termovalorizzatore e di ulteriori impianti di gestione dei rifiuti autorizzati dopo la VIA originaria. Il Comune ha infine dedotto che la Regione avesse erroneamente ritenuto immutate le condizioni ambientali sulla base di un’istruttoria incompleta e senza verificare effettivamente gli impianti esistenti, autorizzati o pianificati nell’area, nonché senza chiarire l’incidenza di una variante sostanziale già richiesta dalla società proponente e le ragioni della mancata realizzazione del progetto nel termine originario.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti e ha annullato gli atti impugnati. In via preliminare ha ritenuto provata e non contestata la tardività della domanda di proroga: il provvedimento di VIA del 2016 prevedeva la realizzazione del progetto entro cinque anni dalla pubblicazione e il termine, anche considerando la disciplina emergenziale, scadeva il 29 giugno 2022, mentre dagli atti risultava che l’istanza era stata presentata il 5 luglio 2022 e ricevuta dall’ufficio il 15 luglio 2022. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, decorso il termine di efficacia senza realizzazione del progetto, la VIA deve essere reiterata; la proroga può essere concessa soltanto se richiesta prima della scadenza e corredata dalla relazione aggiornata prescritta dalla legge. Il giudice ha inoltre ritenuto fondata la censura relativa alla mancata valutazione attuale del contesto ambientale. La Regione non aveva verificato adeguatamente l’effetto cumulo con gli altri impianti presenti, autorizzati o pianificati nella medesima area, né aveva considerato le possibili sopravvenienze ambientali e progettuali intervenute dopo la VIA originaria. La mera affermazione dell’invarianza delle condizioni ambientali e il riferimento a chiarimenti acquisiti nel procedimento non erano sufficienti a integrare una valutazione effettiva e aggiornata. Il TAR ha richiamato l’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, il punto 4.1 del D.M. 30 marzo 2015 e i principi eurounitari di precauzione e prevenzione, ritenendo che la valutazione ambientale debba considerare anche l’interazione con altri progetti e debba essere rinnovata quando muta il contesto ambientale. Le ulteriori censure non esaminate sono state ritenute non necessarie o comunque inidonee a modificare l’esito. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 25, comma 5, d.lgs. 152/2006
Il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorità competente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.
La proroga della VIA presuppone una richiesta motivata presentata prima della scadenza e corredata da una relazione aggiornata sul contesto ambientale e sulle modifiche intervenute. Se il termine è decorso senza realizzazione del progetto, deve essere reiterato il procedimento di VIA, non potendosi concedere una mera proroga tardiva.
art. 103, comma 2, d.l. 18/2020
La disciplina emergenziale è stata considerata ai fini del computo del termine di efficacia quinquennale della VIA, individuato nel caso concreto al 29 giugno 2022.
punto 4.1 D.M. 30 marzo 2015
Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.
La valutazione ambientale deve considerare l’effetto cumulo e l’interazione del progetto con gli altri impianti e progetti localizzati nel medesimo contesto, evitando una valutazione frammentata del singolo intervento.
art. 8-bis, par. 6, direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE
Al momento di adottare una decisione in merito alla concessione dell'autorizzazione, l'autorità competente si accerta che la conclusione motivata ... sia ancora attuale.
L’attualità della valutazione ambientale costituisce un obbligo sostanziale derivante dal diritto dell’Unione e impone una verifica aggiornata delle condizioni ambientali al momento dell’adozione dell’atto autorizzativo.
art. 64 c.p.a.
La circostanza della presentazione tardiva dell’istanza è stata considerata incontestata in assenza di documentate repliche delle controparti.
art. 115 c.p.c.
Il giudice ha valorizzato la non contestazione della data di presentazione dell’istanza ai fini della ricostruzione della tardività.
Massime di principio
- La proroga del provvedimento di VIA può essere concessa soltanto se richiesta prima della scadenza del termine di efficacia e corredata da una relazione esplicativa aggiornata sul contesto ambientale di riferimento e sulle modifiche, anche progettuali, intervenute; decorso il termine senza realizzazione del progetto, l’amministrazione deve reiterare il procedimento di VIA.
- La durata temporale della VIA deve essere espressamente individuata nel provvedimento e non può essere indefinita; in mancanza di una diversa indicazione, il termine può essere individuato in cinque anni secondo la disciplina applicabile.
- La valutazione ambientale deve essere attuale e deve considerare l’effetto cumulativo e l’interazione del progetto con tutti gli altri progetti e impianti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale, anche se autorizzati o pianificati e non ancora realizzati.
- La mera dichiarazione di invarianza delle condizioni ambientali non è sufficiente quando siano dedotte sopravvenienze progettuali o la presenza di ulteriori impianti nell’area: l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria effettiva e motivare specificamente la valutazione del contesto e dell’effetto cumulo.
- L’obbligo di verificare l’attualità della valutazione ambientale deriva anche dal diritto dell’Unione europea e si collega ai principi di precauzione e prevenzione; la verifica aggiornata non è rimessa alla mera discrezionalità dell’amministrazione.
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