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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2517/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione dell'art. 584 c.p.p. per mancata notifica all'imputata dell'appello incidentale del Procuratore generale; 2) violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione per avere la Corte di appello negato l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) violazione del divieto di reformatio in peius, lamentando la riqualificazione in un quadro edittale più grave senza che il pubblico ministero avesse impugnato in tal senso; 4) vizio di motivazione per non avere la Corte di appello rinnovato l'istruttoria dibattimentale prima di aggravare la qualificazione e il trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti e quattro i motivi: 1) l'omessa notifica dell'appello incidentale del P.G. non determina l'inammissibilità né la nullità poiché non lede le prerogative difensive dell'imputata, che ha avuto contraddittorio in secondo grado; 2) la negativa applicazione dell'art. 131-bis è adeguatamente motivata in ragione della gravità del fatto e delle modalità della condotta; 3) la reformatio in peius è legittima perché l'appello del pubblico ministero conteneva motivi sull'entità della pena (principio devolutivo); 4) non sussisteva l'obbligo di rinnovare l'assunzione delle prove dichiarative quando l'appello ha operato una diversa riqualificazione giuridica e la Corte ha dato motivazione persuasiva. Conseguenze pratiche: resta ferma la sentenza di merito (con pena pecuniaria rideterminata in euro 22.000,00) e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 380/2001, art. 44 lett. c)

    La Corte di appello ha riqualificato il fatto in base a questa disposizione; la riqualificazione ha inciso sulla cornice edittale e sul trattamento sanzionatorio applicabile.

  • art. 584 c.p.p.

    L'omessa notifica dell'appello incidentale del pubblico ministero non produce l'inammissibilità dell'appello e non comporta nullità della sentenza di appello quando il contraddittorio in secondo grado è assicurato.

  • art. 131-bis c.p.

    Per escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto occorre che sussistano tutti i presupposti normativi; la motivazione negativa può fondarsi sulla valutazione di gravità/ modalità della condotta e l'assenza anche di un solo presupposto è sufficiente per negare l'applicazione.

  • principio devolutivo (giurisprudenziale)

    Il giudice dell'appello può aggravare la posizione dell'imputato (reformatio in peius) se il motivo di impugnazione presentato dalla parte che impugna riguardava specificamente l'entità della pena.

  • regole sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (orientamenti giurisprudenziali)

    Non è sempre necessario rinnovare l'assunzione delle prove dichiarative quando l'appello opera una diversa qualificazione giuridica; è sufficiente una motivazione rafforzata e persuasiva che superi le valutazioni del primo giudice.

  • art. 129 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione impedisce alla Corte di pronunciarsi sulle cause di estinzione o di non punibilità (comprese la prescrizione) perché non si forma un valido rapporto di impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Sulla base di questa norma la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, anche a una sanzione pecuniaria (euro 3.000) a favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • L'omessa notifica dell'appello incidentale del pubblico ministero non invalida automaticamente la sentenza di secondo grado né rende inammissibile l'impugnazione in Cassazione, purché il contraddittorio in appello sia stato effettivamente esercitato.
  • L'applicazione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede la presenza di tutti i presupposti; il giudice deve motivare puntualmente l'assenza anche di un solo requisito ritenuto decisivo.
  • Il giudice d'appello può peggiorare la posizione dell'imputato (reformatio in peius) quando l'appello del pubblico ministero devolve specificamente la questione relativa alla pena (principio devolutivo).
  • La riqualificazione giuridica "in peius" non impone sempre la rinnovazione integrale dell'istruttoria dibattimentale: è sufficiente una motivazione rafforzata che spieghi perché la diversa qualificazione è corretta rispetto alle risultanze probatorie.
  • La declaratoria di inammissibilità in Cassazione ha effetti pratici rilevanti: impedisce alla Corte di esaminare questioni di non punibilità e prescrizione e può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.

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