Cassazione Penale, Sentenza n. 2517/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione dell'art. 584 c.p.p. per mancata notifica all'imputata dell'appello incidentale del Procuratore generale; 2) violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione per avere la Corte di appello negato l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) violazione del divieto di reformatio in peius, lamentando la riqualificazione in un quadro edittale più grave senza che il pubblico ministero avesse impugnato in tal senso; 4) vizio di motivazione per non avere la Corte di appello rinnovato l'istruttoria dibattimentale prima di aggravare la qualificazione e il trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti e quattro i motivi: 1) l'omessa notifica dell'appello incidentale del P.G. non determina l'inammissibilità né la nullità poiché non lede le prerogative difensive dell'imputata, che ha avuto contraddittorio in secondo grado; 2) la negativa applicazione dell'art. 131-bis è adeguatamente motivata in ragione della gravità del fatto e delle modalità della condotta; 3) la reformatio in peius è legittima perché l'appello del pubblico ministero conteneva motivi sull'entità della pena (principio devolutivo); 4) non sussisteva l'obbligo di rinnovare l'assunzione delle prove dichiarative quando l'appello ha operato una diversa riqualificazione giuridica e la Corte ha dato motivazione persuasiva. Conseguenze pratiche: resta ferma la sentenza di merito (con pena pecuniaria rideterminata in euro 22.000,00) e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.P.R. n. 380/2001, art. 44 lett. c)
La Corte di appello ha riqualificato il fatto in base a questa disposizione; la riqualificazione ha inciso sulla cornice edittale e sul trattamento sanzionatorio applicabile.
art. 584 c.p.p.
L'omessa notifica dell'appello incidentale del pubblico ministero non produce l'inammissibilità dell'appello e non comporta nullità della sentenza di appello quando il contraddittorio in secondo grado è assicurato.
art. 131-bis c.p.
Per escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto occorre che sussistano tutti i presupposti normativi; la motivazione negativa può fondarsi sulla valutazione di gravità/ modalità della condotta e l'assenza anche di un solo presupposto è sufficiente per negare l'applicazione.
principio devolutivo (giurisprudenziale)
Il giudice dell'appello può aggravare la posizione dell'imputato (reformatio in peius) se il motivo di impugnazione presentato dalla parte che impugna riguardava specificamente l'entità della pena.
regole sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (orientamenti giurisprudenziali)
Non è sempre necessario rinnovare l'assunzione delle prove dichiarative quando l'appello opera una diversa qualificazione giuridica; è sufficiente una motivazione rafforzata e persuasiva che superi le valutazioni del primo giudice.
art. 129 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione impedisce alla Corte di pronunciarsi sulle cause di estinzione o di non punibilità (comprese la prescrizione) perché non si forma un valido rapporto di impugnazione.
art. 616 c.p.p.
Sulla base di questa norma la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, anche a una sanzione pecuniaria (euro 3.000) a favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- L'omessa notifica dell'appello incidentale del pubblico ministero non invalida automaticamente la sentenza di secondo grado né rende inammissibile l'impugnazione in Cassazione, purché il contraddittorio in appello sia stato effettivamente esercitato.
- L'applicazione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede la presenza di tutti i presupposti; il giudice deve motivare puntualmente l'assenza anche di un solo requisito ritenuto decisivo.
- Il giudice d'appello può peggiorare la posizione dell'imputato (reformatio in peius) quando l'appello del pubblico ministero devolve specificamente la questione relativa alla pena (principio devolutivo).
- La riqualificazione giuridica "in peius" non impone sempre la rinnovazione integrale dell'istruttoria dibattimentale: è sufficiente una motivazione rafforzata che spieghi perché la diversa qualificazione è corretta rispetto alle risultanze probatorie.
- La declaratoria di inammissibilità in Cassazione ha effetti pratici rilevanti: impedisce alla Corte di esaminare questioni di non punibilità e prescrizione e può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2493/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2495/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2496/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2498/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2499/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2500/2022 del 24/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →