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Sentenza

Sentenza n. 1773/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600962

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di correzione della prova scritta con attribuzione del punteggio di 15/30 e conseguente non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione alla professione forense

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato il giudizio di insufficienza attribuito al proprio elaborato scritto, deducendo, con il primo motivo, la violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e ragionevolezza di cui all’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento. In particolare, ha sostenuto che il proprio elaborato fosse sostanzialmente e strutturalmente identico ad altri tre elaborati ammessi alle prove orali, prodotti dall’Amministrazione a seguito di accesso documentale, e che il diverso trattamento costituisse un macroscopico vizio della valutazione. In via subordinata, ha dedotto la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e il difetto di motivazione, sostenendo che il solo voto numerico, in assenza di glosse, correzioni o annotazioni critiche sull’elaborato, non fosse sufficiente a motivare la non ammissione alle prove orali. A sostegno di tale censura ha richiamato l’art. 46, comma 5, l. 247/2012, pur riconoscendone l’inefficacia allo stato. Il ricorrente ha inoltre chiesto in via cautelare l’ammissione con riserva alle prove orali.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Quanto al primo motivo, ha affermato che la valutazione delle commissioni nell’esame di abilitazione forense costituisce espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di errori di fatto palesi, sviamenti logici o contraddittorietà manifeste. Nel caso concreto, gli elaborati comparati non erano assolutamente identici né assimilabili: differivano per struttura, esposizione, correttezza grammaticale e ortografica, richiami normativi e giurisprudenziali e contenuto argomentativo. Alcuni elaborati ammessi richiamavano ulteriori disposizioni e istituti, nonché un maggior numero di precedenti, mentre il compito del ricorrente ne era privo. La disparità di trattamento, quale figura sintomatica dell’eccesso di potere, richiede l’assoluta identità delle situazioni di fatto; tale presupposto non ricorreva. Inoltre, la valutazione non riguarda soltanto l’individuazione della soluzione giuridica, ma anche la correttezza formale, la padronanza del lessico giuridico, la capacità argomentativa e le tecniche di persuasione. Il diverso punteggio, pari a soli tre punti, non risultava quindi manifestamente illogico o irragionevole. Quanto al secondo motivo, il TAR ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, per gli esami di abilitazione alla professione forense, il voto numerico è di per sé sufficiente a motivare il giudizio della commissione quando sia espresso sulla base di criteri di valutazione predeterminati, senza necessità di ulteriori annotazioni o spiegazioni. Il voto consente di comprendere sia il superamento o meno della soglia sia il grado di apprezzamento dell’elaborato e presenta il vantaggio della standardizzazione e della immediata percepibilità. L’art. 46 l. 247/2012 non poteva essere applicato anticipatamente, poiché la nuova disciplina era stata rinviata a future sessioni d’esame; né l’obbligo di motivazione rafforzata poteva essere desunto dal numero dei candidati o delle prove svolte. Il ricorso è stato pertanto definitivamente rigettato. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della limitata attività difensiva dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità, buon andamento e ragionevolezza orientano l’attività delle commissioni, ma non consentono al giudice amministrativo di sostituire la propria valutazione tecnica a quella della commissione in assenza di macroscopici vizi logici.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione è soddisfatto dal voto numerico attribuito sulla base di criteri di valutazione predeterminati, senza necessità di glosse, annotazioni o relazioni illustrative ulteriori.

  • art. 46, comma 5, l. 247/2012

    La disciplina relativa all’obbligo di motivazione rafforzata delle valutazioni dell’esame forense non era applicabile alla sessione considerata, essendone stata rinviata l’efficacia a future sessioni; non può essere anticipata in ragione del ridotto numero di candidati o di prove.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • Adunanza Plenaria n. 7/2017

    i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati (...) vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri (...) predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione

    Il voto numerico costituisce motivazione sufficiente delle valutazioni delle prove scritte dell’esame forense quando sia fondato su criteri predeterminati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il fondamento, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale ulteriore base per l’oscuramento dei dati identificativi della parte.

Massime di principio

  • La valutazione delle commissioni nell’esame di abilitazione alla professione forense esprime ampia e qualificata discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori di fatto palesi, sviamento logico o manifesta contraddittorietà, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella della commissione.
  • La disparità di trattamento tra elaborati, quale figura sintomatica dell’eccesso di potere, può essere ravvisata solo quando le situazioni poste a confronto siano assolutamente identiche sotto il profilo fattuale rilevante; la mera analogia della soluzione giuridica o della linea difensiva non è sufficiente.
  • Nella valutazione delle prove scritte dell’esame forense rilevano non soltanto la soluzione giuridica individuata, ma anche la struttura dell’elaborato, la correttezza grammaticale, sintattica e ortografica, la padronanza del lessico giuridico, la capacità argomentativa e le tecniche di persuasione.
  • Il voto numerico attribuito dalla commissione esaminatrice dell’esame forense è, di per sé, idoneo a motivare il giudizio di sufficienza o insufficienza quando sia espresso in applicazione di criteri valutativi predeterminati, anche in assenza di glosse, correzioni, annotazioni o relazioni illustrative.
  • L’obbligo di motivazione rafforzata previsto dalla disciplina normativa non può essere applicato anticipatamente a sessioni d’esame anteriori alla sua entrata in vigore e non può essere desunto dal numero dei candidati o delle prove svolte nella singola sessione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEsami di abilitazioneDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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