Cassazione Penale, Ordinanza n. 03112/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dai tre imputati avverso la sentenza della Corte d'appello resa ex art. 599-bis c.p.p., ritenendo che le doglianze dedotte fossero estranee ai limiti del sindacato consentito nel concordato in appello. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello, in riforma della decisione del G.I.P., ha rideterminato, su accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p., le pene inflitte a tre imputati per reati in materia di stupefacenti; per uno di essi è stata confermata anche la condanna per un ulteriore reato di falsa identità. I ricorrenti hanno proposto tre distinti ricorsi per cassazione: due deducendo violazione di legge per la mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; il terzo deducendo mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che, nel giudizio conseguente a concordato in appello, sono proponibili solo censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, mentre sono inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione dell'art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Poiché i ricorsi non rientravano in tali limiti, sono stati dichiarati inammissibili.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per questioni attinenti alla formazione del consenso delle parti, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo; restano escluse le censure su motivi rinunciati e sulla qualificazione del fatto.
art. 129 c.p.p.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile con ricorso per cassazione avverso sentenza resa a seguito di concordato in appello, nei limiti affermati dalla Corte.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione può essere pronunciata senza formalità.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma invocata dai ricorrenti per ottenere la riqualificazione dei fatti in ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti.
artt. 110, 494 c.p.
Per uno degli imputati era stata confermata anche la condanna per il reato di falsa attestazione sull'identità personale commesso in concorso.
art. 444 c.p.p.
La Corte richiama il diverso ambito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti rispetto al concordato in appello, evidenziando che nel primo caso il controllo sulla qualificazione giuridica è più ampio.
art. 448-bis c.p.p.
La Corte lo richiama per evidenziare che le ipotesi di annullamento nel concordato in appello sono più limitate rispetto a quelle del patteggiamento.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il controllo di legittimità della Cassazione è circoscritto ai vizi che attengono alla formazione del consenso delle parti, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione giudiziale.
- Non sono ammissibili ricorsi che mirino a contestare motivi di impugnazione ormai rinunciati, la qualificazione giuridica del fatto o la mancata applicazione di cause di proscioglimento, salvo il caso di illegalità della pena.
- La censura sulla determinazione della pena è deducibile in cassazione solo se la sanzione sia illegale, ossia diversa da quella prevista dalla legge o fuori dai limiti edittali; un mero giudizio di eccessività resta estraneo al sindacato consentito.
- Il concordato in appello ha una fisionomia distinta dal patteggiamento: nel primo l'accordo si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione, con conseguente riduzione del perimetro delle questioni deducibili in sede di legittimità.
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