Cassazione Penale, Sentenza n. 10018/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per tentato furto (4 bottiglie di vino sottratte da supermercato) sostenendo che la sentenza di primo grado fosse affetta da nullità/inesistenza perché il dispositivo era incompleto (mancavano data e articoli applicati) e la motivazione era in gran parte riferita ad altro procedimento. Biolchini ha altresì contestato la mancata applicazione dell'art. 131-bis (causa di non punibilità per tenuità del fatto), la mancata considerazione dell'attenuante ex art. 62 n.4 e ha censurato la correzione materiale del dispositivo per non aver preceduto l'apposita camera di consiglio.
La decisione
La Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto legittima la correzione dell'errore materiale del dispositivo operata dalla Corte d'appello (il dispositivo letto in udienza prevale su quello riportato in calce e l'errore di data è emendabile se la data esatta è desumibile dagli atti). Ha confermato che la Corte d'appello poteva integrare e completare la motivazione del Tribunale nell'esercizio della sua piena cognizione, non dovendosi sempre dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 604 c.p.p.; ha escluso l'inesistenza della sentenza. Sul punto sostanziale, ha ritenuto non fondata la censura di Biolchini sulla penale responsabilità in presenza di riscontri (videosorveglianza e valutazioni di merito) e ha ritenuto che la mancata concessione dell'attenuante di tenuità/della causa di non punibilità ex art. 131-bis potesse risultare implicitamente motivata: il valore complessivo della merce (circa 320 euro) e i precedenti hanno reso non applicabile la tenuità. Ha inoltre escluso rilevanza processuale dei motivi nuovi relativi alla procedura di rettifica, ritenendo preclusa la loro deduzione in cassazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
norma procedurale richiamata quale base formale per i ricorsi: i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione ai sensi di tale disposizione
art. 546 cod. proc. pen.
evocata dai ricorrenti nella censura sulla nullità: la Corte di legittimità ha ritenuto che la vicenda non rientrasse nelle ipotesi che impongono la nullità ai sensi degli articoli processuali richiamati
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
richiamato in relazione ai requisiti della motivazione: la Corte ha ritenuto che la motivazione potesse essere integrata dall'appello e che non sussistesse una nullità insanabile
art. 604 cod. proc. pen.
norma che elenca i casi tassativi in cui la Corte d'appello deve dichiarare la nullità e restituire gli atti: la Corte ha escluso che il caso concreto rientrasse in tali ipotesi
art. 130 cod. proc. pen.
menzionato come procedura che non è stata impropriamente utilizzata: la Corte ha precisato che non è stata applicata la procedura di rettifica prevista da tale articolo per privare i ricorrenti di un grado di giudizio
art. 131-bis cod. pen.
norma sulla causa di non punibilità per tenuità: la Corte ha ritenuto che la sua esclusione potesse risultare implicitamente motivata dato il valore non trascurabile della refurtiva e i precedenti specifici
art. 62, n. 4, cod. pen.
attenuante contestata dai ricorrenti: la Corte ha ritenuto che non fosse stata dimostrata la sua applicabilità, anche alla luce del valore della cosa sottratta e della situazione personale
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
richiamato nel ragionamento sul vizio di motivazione: per censurare la motivazione è necessario dimostrare una manifesta carenza logica o di motivazione, non una diversa ricostruzione dei fatti
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
menzionato in relazione ai limiti all'introduzione di motivi nuovi in cassazione e alla legittimità della rettifica quando ne deriva un vantaggio per il ricorrente (qui la pena è risultata inferiore dopo la correzione)
Massime di principio
- Il dispositivo letto in udienza prevale sul dispositivo scritto in calce: eventuali difformità materiali possono essere corrette quando la deliberazione è chiaramente desumibile dagli atti
- La presenza di un errore nella data o in elementi formali non determina automaticamente la nullità se la data/elemento possono essere ricavati con certezza dagli atti
- La Corte d'appello, in virtù della piena cognizione, può integrare o completare la motivazione mancante o carente del giudice di primo grado, salvo i casi tassativi di nullità previsti dall'art. 604 c.p.p.
- La mancanza o incompletezza della motivazione non implica automaticamente l'inesistenza della sentenza: la nullità è prevista solo per ipotesi normative specifiche e gravi
- Per contestare la valutazione probatoria in Cassazione è necessario dimostrare una manifesta illogicità o carenza motivazionale; chiedere una diversa ricostruzione dei fatti non è sufficiente
- L'esclusione della causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) può essere desumibile in modo implicito dalla struttura argomentativa della decisione, soprattutto se il valore del danno e i precedenti ostano alla tenuità
- Motivi nuovi non dedotti in precedenza possono essere inammissibili in Cassazione; la rettifica del dispositivo che arreca vantaggio al ricorrente difficilmente può essere considerata pregiudizievole se non impugnata nei termini appropriati
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