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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10018/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per tentato furto (4 bottiglie di vino sottratte da supermercato) sostenendo che la sentenza di primo grado fosse affetta da nullità/inesistenza perché il dispositivo era incompleto (mancavano data e articoli applicati) e la motivazione era in gran parte riferita ad altro procedimento. Biolchini ha altresì contestato la mancata applicazione dell'art. 131-bis (causa di non punibilità per tenuità del fatto), la mancata considerazione dell'attenuante ex art. 62 n.4 e ha censurato la correzione materiale del dispositivo per non aver preceduto l'apposita camera di consiglio.

La decisione

La Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto legittima la correzione dell'errore materiale del dispositivo operata dalla Corte d'appello (il dispositivo letto in udienza prevale su quello riportato in calce e l'errore di data è emendabile se la data esatta è desumibile dagli atti). Ha confermato che la Corte d'appello poteva integrare e completare la motivazione del Tribunale nell'esercizio della sua piena cognizione, non dovendosi sempre dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 604 c.p.p.; ha escluso l'inesistenza della sentenza. Sul punto sostanziale, ha ritenuto non fondata la censura di Biolchini sulla penale responsabilità in presenza di riscontri (videosorveglianza e valutazioni di merito) e ha ritenuto che la mancata concessione dell'attenuante di tenuità/della causa di non punibilità ex art. 131-bis potesse risultare implicitamente motivata: il valore complessivo della merce (circa 320 euro) e i precedenti hanno reso non applicabile la tenuità. Ha inoltre escluso rilevanza processuale dei motivi nuovi relativi alla procedura di rettifica, ritenendo preclusa la loro deduzione in cassazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    norma procedurale richiamata quale base formale per i ricorsi: i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione ai sensi di tale disposizione

  • art. 546 cod. proc. pen.

    evocata dai ricorrenti nella censura sulla nullità: la Corte di legittimità ha ritenuto che la vicenda non rientrasse nelle ipotesi che impongono la nullità ai sensi degli articoli processuali richiamati

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    richiamato in relazione ai requisiti della motivazione: la Corte ha ritenuto che la motivazione potesse essere integrata dall'appello e che non sussistesse una nullità insanabile

  • art. 604 cod. proc. pen.

    norma che elenca i casi tassativi in cui la Corte d'appello deve dichiarare la nullità e restituire gli atti: la Corte ha escluso che il caso concreto rientrasse in tali ipotesi

  • art. 130 cod. proc. pen.

    menzionato come procedura che non è stata impropriamente utilizzata: la Corte ha precisato che non è stata applicata la procedura di rettifica prevista da tale articolo per privare i ricorrenti di un grado di giudizio

  • art. 131-bis cod. pen.

    norma sulla causa di non punibilità per tenuità: la Corte ha ritenuto che la sua esclusione potesse risultare implicitamente motivata dato il valore non trascurabile della refurtiva e i precedenti specifici

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    attenuante contestata dai ricorrenti: la Corte ha ritenuto che non fosse stata dimostrata la sua applicabilità, anche alla luce del valore della cosa sottratta e della situazione personale

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    richiamato nel ragionamento sul vizio di motivazione: per censurare la motivazione è necessario dimostrare una manifesta carenza logica o di motivazione, non una diversa ricostruzione dei fatti

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    menzionato in relazione ai limiti all'introduzione di motivi nuovi in cassazione e alla legittimità della rettifica quando ne deriva un vantaggio per il ricorrente (qui la pena è risultata inferiore dopo la correzione)

Massime di principio

  • Il dispositivo letto in udienza prevale sul dispositivo scritto in calce: eventuali difformità materiali possono essere corrette quando la deliberazione è chiaramente desumibile dagli atti
  • La presenza di un errore nella data o in elementi formali non determina automaticamente la nullità se la data/elemento possono essere ricavati con certezza dagli atti
  • La Corte d'appello, in virtù della piena cognizione, può integrare o completare la motivazione mancante o carente del giudice di primo grado, salvo i casi tassativi di nullità previsti dall'art. 604 c.p.p.
  • La mancanza o incompletezza della motivazione non implica automaticamente l'inesistenza della sentenza: la nullità è prevista solo per ipotesi normative specifiche e gravi
  • Per contestare la valutazione probatoria in Cassazione è necessario dimostrare una manifesta illogicità o carenza motivazionale; chiedere una diversa ricostruzione dei fatti non è sufficiente
  • L'esclusione della causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) può essere desumibile in modo implicito dalla struttura argomentativa della decisione, soprattutto se il valore del danno e i precedenti ostano alla tenuità
  • Motivi nuovi non dedotti in precedenza possono essere inammissibili in Cassazione; la rettifica del dispositivo che arreca vantaggio al ricorrente difficilmente può essere considerata pregiudizievole se non impugnata nei termini appropriati

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