Sentenza n. 2035/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale del 6 giugno 2022 che ingiunge la demolizione e la rimessione in pristino di una struttura in metallo con tamponamento e copertura in policarbonato, di 15,30 mq, collocata su un basamento in mattoni di tufo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha impugnato l’ordinanza di demolizione e rimessione in pristino relativa a una struttura di 15,30 mq, con intelaiatura metallica, tamponamento e copertura in policarbonato, posta su un basamento in mattoni di tufo. Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004 e del d.P.R. 31/2017: secondo la ricorrente, l’opera era una serra domestica destinata al ricovero stagionale delle piante, di superficie inferiore a 20 mq, esente da autorizzazione paesaggistica e riconducibile all’edilizia libera, non un ricovero per attrezzi. Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 15 delle NTA del Regolamento urbanistico, sostenendo che la struttura fosse semplicemente appoggiata al terreno e quindi ammessa tra gli interventi liberi. Il terzo motivo contestava la legittimità dello stesso art. 15, perché non avrebbe consentito l’installazione libera di serre sotto i 20 mq, in asserito contrasto con la disciplina nazionale e regionale.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti e tre i motivi e, conseguentemente, il ricorso. Quanto al primo, ha ritenuto che la qualificazione come serra dipenda dalle caratteristiche oggettive e strutturali, non dal nome attribuito all’opera o dall’uso contingente dichiarato dal proprietario. Dimensioni, intelaiatura e tamponamenti, basamento murario realizzato previa sistemazione del terreno e attitudine alla permanenza depongono per la stabilità del manufatto e per la necessità del titolo edilizio; l’assenza di un ancoraggio strutturale della sovrastruttura al basamento non è decisiva. Ha quindi escluso che la struttura fosse riconducibile alla fattispecie di serra invocata. Il secondo motivo è stato respinto perché l’opera supera i limiti dimensionali previsti dall’art. 15 delle NTA per il manufatto destinato al ricovero degli attrezzi e, per struttura e basamento, non è un elemento semplicemente appoggiato al suolo; l’uso come serra non muta tale qualificazione. Il terzo motivo è stato respinto perché la disciplina paesaggistica del d.P.R. 31/2017 e quella urbanistico-edilizia operano su piani distinti e cumulativi: l’eventuale esenzione dall’autorizzazione paesaggistica non comporta automaticamente edilizia libera né esclude l’obbligo di rispettare titoli edilizi e prescrizioni urbanistiche comunali. Il TAR ha inoltre rilevato che l’art. 6 del d.P.R. 380/2001 e l’art. 136 della l.r. Toscana 65/2014 fanno salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali. Ordinanza di demolizione confermata; spese compensate per la peculiarità della vicenda procedimentale.
Norme richiamate
art. 146 d.lgs. 42/2004
Il d.P.R. n. 31 del 2017 opera esclusivamente sul piano della tutela paesaggistica: esso individua, in attuazione dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, gli interventi per i quali l’autorizzazione paesaggistica non è richiesta e quelli assoggettati al procedimento autorizzatorio semplificato.
L’art. 146 è attuato, per gli interventi esclusi o assoggettati a procedimento semplificato, dalla disciplina paesaggistica del d.P.R. 31/2017; tale disciplina riguarda la necessità e il regime dell’autorizzazione paesaggistica, non la conformità urbanistico-edilizia dell’opera.
d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, Allegato A, punto A.12
Ne consegue che l’eventuale riconducibilità del manufatto al punto A.12 dell’Allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017 – che peraltro è stata esclusa nella vicenda in esame potrebbe valere soltanto ad escludere la necessità dell’autorizzazione paesaggistica, ma non sarebbe di per sé sufficiente a qualificare l’opera come attività edilizia libera né a superare eventuali limiti posti dalla disciplina urbanistica comunale.
L’inclusione di un intervento nella fattispecie dell’Allegato A può escludere l’autorizzazione paesaggistica, ma non rende per ciò solo l’opera edilizia libera e non prevale sulle prescrizioni urbanistiche comunali.
art. 6, comma 1, lett. e), d.P.R. 31/2017
Secondo un consolidato orientamento, che è condiviso dal Collegio, la riconducibilità di un manufatto alla nozione di “serra”, che il legislatore nazionale sottopone al regime giuridico di edilizia libera, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del d.P.R. d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, recante «Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata», non dipende dalla denominazione ad esso attribuita, in sede procedimentale, né dalla sola destinazione funzionale al ricovero di piante impressa da chi ne detiene il possesso, ma dalle sue caratteristiche oggettive e strutturali.
La qualificazione di un manufatto come serra va compiuta in base alle sue caratteristiche oggettive e strutturali, non alla denominazione o alla sola destinazione dichiarata. Rilevano, tra gli altri indici, consistenza, opere murarie, stagionalità effettiva, possibilità di rimozione e stabilità nel tempo.
art. 15 NTA del Regolamento Urbanistico del Comune di Firenze
L’art. 15 delle NTA consente, per quanto rileva nella presente controversia, elementi accessori semplicemente appoggiati al suolo, quali gazebo e pergolati, nonché un unico manufatto destinato al ricovero degli attrezzi, di superficie non superiore a mq 6 e altezza non superiore a m 2.
La disposizione ammette gli elementi accessori semplicemente appoggiati al suolo e limita il manufatto destinato al ricovero degli attrezzi a 6 mq di superficie e 2 m di altezza; l’opera controversa, per dimensioni, struttura e basamento, non rientra nelle fattispecie consentite.
art. 6 d.P.R. 380/2001
In ogni caso, sia l’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 sia l’art. 136 della legge regionale n. 65/2014 fanno espressamente salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
La disciplina dell’edilizia libera non esclude l’applicazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, che possono imporre limiti relativi alle caratteristiche del territorio, purché non sovvertano le categorie nazionali degli interventi edilizi e i rispettivi regimi.
art. 136 l.r. Toscana 10 novembre 2014, n. 65
In ogni caso, sia l’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 sia l’art. 136 della legge regionale n. 65/2014 fanno espressamente salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
Anche la disciplina regionale richiamata fa salve le prescrizioni urbanistiche comunali; l’edilizia libera non impedisce quindi l’applicazione di tali prescrizioni nei limiti indicati dal giudice.
Massime di principio
- La qualificazione di un manufatto come serra non dipende dalla denominazione attribuitagli o dalla sola destinazione dichiarata dal proprietario, ma dalle caratteristiche oggettive e strutturali. Sono rilevanti, tra l’altro, la consistenza materiale, la presenza di elementi murari, le modalità di inserimento nel terreno, la stabilità e l’effettiva attitudine alla rimozione e reinstallazione stagionale.
- La stabilità di un manufatto può essere desunta complessivamente da dimensioni, materiali, configurazione e basamento murario; l’assenza di un collegamento strutturale tra la sovrastruttura e il basamento non è, da sola, sufficiente a escludere la natura stabile dell’opera.
- L’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica prevista dalla disciplina paesaggistica non determina automaticamente la qualificazione dell’intervento come edilizia libera: i regimi paesaggistico e urbanistico-edilizio operano su piani distinti e cumulativi.
- La disciplina dell’edilizia libera fa salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali; queste possono stabilire prescrizioni più restrittive in relazione alle caratteristiche del territorio, purché non sovvertano le categorie degli interventi edilizi e i rispettivi regimi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 2029/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 16661/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 16670/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 16671/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 16673/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 16691/2026 - Roma, Sezione 5Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →