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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05901/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un atto di pignoramento presso terzi e delle cartelle di pagamento richiamate nell'atto, relative a IRAP, IRES e IVA per l'anno 2010. Il giudice tributario di appello aveva rigettato il gravame dell'amministrazione/riscossore ritenendo non idonea a provare la notificazione delle cartelle la sola stampa cartacea delle ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC. Nel ricorso per cassazione la società concessionaria deduceva, in modo generico, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, sostenendo che la notifica delle cartelle via PEC è consentita dall'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 38, comma 4, lett. b), del d.l. n. 78 del 2010, e che la notificazione si perfeziona con la consegna del documento nella casella di posta elettronica del destinatario.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non aveva negato in astratto la notificabilità via PEC, ma aveva affermato che la semplice stampa cartacea delle ricevute di accettazione e consegna non è prova idonea della consegna della cartella, mentre sarebbero idonei i file informatici delle ricevute (ad esempio nei formati eml o msg). Poiché nessuna censura specifica era rivolta contro tale autonoma ratio, il ricorso è stato respinto in rito. La ricorrente è stata condannata alle spese, distratte in favore del difensore antistatario della controricorrente, ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973

    La notificazione delle cartelle da parte del concessionario può essere eseguita anche a mezzo PEC.

  • art. 38, comma 4, lett. b), d.l. n. 78 del 2010

    La disposizione è richiamata come norma di riforma dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 che consente la notificazione via PEC.

  • art. 13, comma 1 quater, cod. proc. civ.

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile una censura che non si confronti con l'autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Quando il giudice di merito ritiene non provata la notificazione via PEC, il ricorrente deve censurare specificamente il decisum sulla idoneità della prova documentale utilizzata, e non limitarsi ad affermare in astratto la legittimità della notifica telematica.
  • La stampa cartacea delle ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC, di per sé, può essere ritenuta non sufficiente a dimostrare l'avvenuta consegna del documento, ove il giudice di merito richieda la produzione del documento informatico originale o di file idonei a comprovarne la ricezione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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