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Sentenza

Sentenza n. 492/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'ottemperanza alla sentenza n. 821/2024 del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29/10/2024.

Giustizia amministrativa202501480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, che aveva condannato l'amministrazione al pagamento di € 1.500,00, oltre interessi, quale bonus Carta del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, che le aveva riconosciuto € 1.500,00, oltre interessi, a titolo di bonus Carta del Docente per gli anni scolastici 2019/20, 2021/22 e 2023/24. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso sostenendo che la docente non avrebbe previamente presentato, mediante una piattaforma digitale e la propria identità digitale, l'istanza di accreditamento delle annualità sul borsellino elettronico, secondo indicazioni operative interne diffuse dagli uffici ministeriali. Nel merito, la ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione al giudicato. Il Collegio ha inoltre verificato la definitività della sentenza e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che la procedura interna di presentazione dell'istanza su piattaforma digitale non costituisca una condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza, non essendo prevista da alcuna disposizione di legge. Ha inoltre rilevato che la ricorrente aveva comunque notificato al Ministero la sentenza da eseguire prima di instaurare il giudizio. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché la sentenza del Tribunale di Marsala era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, e risultavano rispettati gli ulteriori presupposti di proponibilità, compreso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione. Il TAR ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il perdurante inadempimento è stato nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di provvedere su istanza dell'interessata entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 500,00 per spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei confronti dell'amministrazione, secondo i presupposti e le modalità stabiliti dal codice del processo amministrativo.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    La proponibilità dell'azione di ottemperanza per condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni è subordinata al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del bonus Carta del Docente riconosciuto dal giudice ordinario nel titolo oggetto di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, introdotto dall'art. 1, comma 777, l. 208/2015

    La regola sull'assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza relativa ai decreti ex l. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, non può essere imposta come condizione di procedibilità una procedura amministrativa interna non prevista dalla legge, quale la preventiva presentazione di un'istanza su una piattaforma digitale ministeriale.
  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • Accertata l'inottemperanza a una sentenza definitiva di condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato entro un termine determinato e può disporre preventivamente l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • La nomina del commissario ad acta per dare esecuzione a una condanna pecuniaria può essere disposta senza riconoscimento di un compenso ulteriore quando il giudice applichi analogicamente il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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