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Sentenza

Sentenza n. 1383/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00338/2023, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202400410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di condono edilizio e l’ordine di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Sulla proprietà agricola della ricorrente era stato realizzato un manufatto, successivamente ampliato, per il quale era stata presentata domanda di condono. Il Comune, dopo un sopralluogo della Polizia Locale, aveva accertato l’esistenza di un fabbricato principale di circa 118 mq, oltre a un porticato, e di un locale accessorio di circa 45 mq, ritenendo che fosse intervenuta una demolizione e ricostruzione con aumento di superficie rispetto alle opere indicate nell’istanza. Il Comune aveva quindi rigettato la domanda di condono e ingiunto la demolizione. Il TAR aveva respinto il ricorso, escludendo la formazione del silenzio-assenso e attribuendo rilievo al verbale della Polizia Locale, non contestato con querela di falso; aveva inoltre dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, la censura relativa al manufatto accessorio. In appello sono stati dedotti: 1) error in iudicando, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti quanto al fabbricato principale, sostenendo che il verbale avesse indicato una superficie lorda senza distinguere quella utile residenziale e che non vi fosse stata una demolizione e ricostruzione, ma soltanto interventi di finitura; 2) violazione dell’art. 2 della legge regionale Lazio n. 12 del 2004 e difetto di istruttoria quanto al manufatto accessorio, ritenuto pertinenziale, compatibile con la destinazione agricola e conforme agli strumenti urbanistici; 3) erronea esclusione della formazione del silenzio-assenso, nonostante la completezza dell’istanza, il pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori e il decorso del termine previsto dalla legge regionale; 4) illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione.

La decisione

L’appello è stato rigettato. Il primo motivo è stato ritenuto infondato senza necessità di verificazione o ulteriori approfondimenti istruttori: il diniego non dipendeva soltanto dalla differenza di superficie, ma anche dalla diversa natura dei materiali, risultando accertata una realizzazione in cemento anziché in legno. L’appellante non ha fornito la prova che i manufatti fossero originariamente in muratura e la dichiarazione contenuta nella domanda di condono, secondo cui il manufatto era ligneo, è stata valutata come argomento di prova contrario. Inoltre, la stessa appellante aveva indicato in appello una superficie utile diversa da quella dichiarata nella domanda, confermando la non coincidenza tra l’opera realizzata e quella oggetto dell’istanza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità: l’appellante non ha contestato la motivazione del TAR secondo cui le ragioni ostative relative al manufatto principale si estendevano anche a quello accessorio, non riconducibile alle opere indicate nella domanda di condono. È stato ribadito che l’appello, pur avendo effetto devolutivo, richiede la formulazione di specifiche critiche alla sentenza impugnata e non può limitarsi a riproporre genericamente le deduzioni di primo grado. Il terzo motivo è stato respinto perché il silenzio-assenso non si forma per il solo decorso del tempo, essendo necessaria la sussistenza di tutti i presupposti sostanziali e documentali richiesti dalla legge. In ogni caso, il silenzio-assenso previsto dalla legge regionale può riguardare soltanto le opere indicate nell’istanza di condono e non opere diverse o ulteriori rispetto a quelle accertate. Il quarto motivo è stato respinto per conseguenza, trattandosi di illegittimità derivata. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata. Nulla sulle spese, non essendosi costituito il Comune.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 1, c.p.a.

    Il ricorrente non può limitarsi a un generico richiamo delle ragioni già presentate dinanzi al giudice di primo grado, dovendo contestare specificamente sul punto la sentenza impugnata.

    L’appello deve contenere critiche specifiche alla sentenza impugnata e indicare le ragioni per cui le conclusioni del primo giudice sono erronee; non è sufficiente la mera riproposizione degli argomenti di primo grado.

  • art. 20 d.P.R. 380/2001

    Il silenzio assenso ... costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa e non di liberalizzazione.

    Il silenzio-assenso non si perfeziona per il solo decorso del termine, ma presuppone la presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti sostanziali e documentali richiesti dalla legge.

  • art. 2 legge regionale Lazio n. 12/2004

    La disposizione è stata invocata con riferimento alla condonabilità del manufatto accessorio, ma il relativo motivo d’appello è stato dichiarato inammissibile per aspecificità e per mancata contestazione della motivazione del TAR.

  • art. 6 legge regionale Lazio n. 12/2004

    Il silenzio-assenso sulla domanda di condono può formarsi soltanto in relazione alle opere indicate nell’istanza e non anche rispetto a opere diverse o ulteriori accertate dall’amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio d’appello amministrativo, l’effetto devolutivo non esonera l’appellante dall’onere di formulare critiche specifiche alla sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre genericamente le deduzioni svolte in primo grado senza confrontarsi con la ratio decidendi del primo giudice.
  • Il silenzio-assenso in materia edilizia e di condono costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa, non di liberalizzazione: il decorso del termine non è sufficiente se mancano i presupposti sostanziali, la completezza documentale o la corrispondenza tra le opere dichiarate e quelle effettivamente realizzate.
  • Il silenzio-assenso sulla domanda di condono può riguardare esclusivamente le opere descritte nell’istanza e non può estendersi a manufatti diversi o ulteriori accertati dall’amministrazione.
  • Quando il diniego di condono si fonda non solo sulla superficie dell’opera, ma anche sulla sua diversa consistenza o natura costruttiva, la contestazione delle sole misurazioni non è idonea a superare la motivazione del diniego; grava sul richiedente l’onere di provare la corrispondenza tra il manufatto realizzato e quello indicato nella domanda.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniTermini del procedimento e silenzioAppello
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoria

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