Cassazione Penale, Sentenza n. 22992/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato è stato condannato per il reato di minaccia aggravata ex art. 612 co. 2 c.p. per avere rivolto a D'Angelo Pietro la frase "esci fuori cornuto che ti ammazzo". In cassazione deduceva (1) vizio di motivazione e di valutazione della concreta idoneità intimidatrice della minaccia, lamentando l'assenza di accertamento della realizzabilità del pericolo (età, mezzi, contesto) e la mancata valutazione del contesto fattuale e della provocazione esercitata dalla persona offesa (che avrebbe estratto un coltello e aggredito Amatuzzo); e (2) mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la valutazione della Corte territoriale fosse corretta e adeguatamente motivata: la minaccia può integrare il reato anche quando non abbia effettivamente intimidito la vittima, purché sia potenzialmente idonea a incidere sulla libertà morale della stessa; nella fattispecie il contesto (la presenza di due aggressori, lo scherno mimico e le azioni dell'imputato) e le dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dagli agenti intervenuti, erano idonei a fondare la condanna. La Corte ha inoltre escluso la sussistenza dell'attenuante della provocazione e ha ritenuto non applicabile l'art. 131-bis per la mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi di particolare tenuità, posto il contesto violento e le lesioni non lievi subite da entrambi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 612 c.p.
Il reato di minaccia si realizza anche se la prospettazione del male ingiusto non ha effettivamente intimidito la vittima, purché la condotta sia potenzialmente idonea, in relazione al contesto, ad incidere sulla libertà morale della persona offesa; qui applicato nella forma aggravata (co. 2) in base alle circostanze contestuali
art. 606 co.1 lett. b) e c) c.p.p.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto le censure non fondate perché la valutazione probatoria e motivazionale della Corte d'appello era congrua
art. 129 co.1 c.p.p.
Rinvio alle regole sulla motivazione della sentenza: il ricorso lamentava carenza di motivazione ma la Cassazione ha ritenuto che la motivazione fosse adeguata e non affetta da contraddizioni manifeste
art. 192 n.1 e 2 c.p.p.
Richiamata in riferimento ai vizi di motivazione e valutazione della prova; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e dei riscontri agenti
art. 131-bis c.p.
Istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha rilevato che non ricorrono i requisiti per applicarlo, poiché la fattispecie si svolgeva in un contesto violento con lesioni non lievi e grado di colpevolezza e modalità non compatibili con la definizione di fatto tenue
art. 133 c.p.
Criteri per valutare la tenuità (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo): la Corte territoriale li ha applicati nel ritenere assente la tenuità
Massime di principio
- La minaccia incriminata ex art. 612 c.p. non richiede che la vittima sia effettivamente e soggettivamente intimidita: è sufficiente la potenziale idoneità della condotta, valutata nel contesto concreto, a incidere sulla libertà morale della vittima
- La valutazione del contesto (numero di aggressori, comportamenti mimici o di scherno, luogo e tempo) è fondamentale per accertare la capacità intimidatrice della minaccia
- Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole reggere una condanna se valutate come attendibili e, se possibile, riscontrate da elementi oggettivi (intervento di agenti, referti, ecc.)
- La provocazione da parte della vittima, se presente, non esclude automaticamente il reato di minaccia; può eventualmente incidere solo sulla gravità o come circostanza attenuante se ne ricorrono i presupposti
- L'applicazione dell'art. 131-bis (tenuità del fatto) richiede una valutazione complessiva: modalità della condotta, grado di colpevolezza e danno/pericolo. In contesti di violenza reciproca o con lesioni non lievi la causa di esclusione della punibilità difficilmente si applica
- In sede di cassazione la revisione della valutazione probatoria richiede vizi manifesti di motivazione o contraddizioni evidenti; doglianze meramente rimasticanti fatti già valutati dalla Corte territoriale sono inammissibili
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