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Sentenza

Sentenza n. 140/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana – Sezione giurisdizionale n. 838 del 2024, resa tra le parti, limitatamente alla rifusione delle spese processuali liquidate in favore di MIDA s.r.l.;

Giustizia amministrativa202501119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del CGARS n. 838/2024 quanto al pagamento delle spese processuali liquidate in favore della società ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore esecutivo)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 112 c.p.a., deducendo che il Comune di Palermo, nonostante la notifica della sentenza n. 838/2024, non aveva pagato le spese processuali del grado di appello, liquidate in euro 2.000,00 oltre rimborso forfettario, CPA e IVA. Ha inoltre chiesto l'accertamento dell'obbligo del Comune di rimborsare il contributo unificato, in quanto parte soccombente nel grado di appello. La sentenza azionata aveva riformato una sentenza breve del TAR Sicilia e rimesso la causa al primo giudice, condannando il Comune alle spese in favore della società e compensando invece le spese nei rapporti tra la società e ARPA.

La decisione

Il CGARS ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo che il titolo azionato contenesse un comando chiaro e immediatamente eseguibile e che non fosse stata comprovata l'integrale e spontanea esecuzione. Ha ordinato al Comune di Palermo di adempiere entro 180 giorni, provvedendo al pagamento delle somme dovute in forza della sentenza n. 838/2024 e al rimborso del contributo unificato nei limiti dell'importo effettivamente versato e documentalmente comprovato. Per l'eventuale inerzia successiva, ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Palermo, con facoltà di delega a un funzionario, assegnandogli ulteriori 90 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il compenso commissariale è stato liquidato in euro 3.000,00, dovuto soltanto qualora l'intervento si renda effettivamente necessario, con spese a carico del Comune. È stata esclusa la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., anche in considerazione della nomina del commissario. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 2.000,00 oltre spese generali, accessori di legge e contributo unificato se versato; le spese sono state compensate nei rapporti con ARPA, estranea all'obbligo principale.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La società ha azionato il giudicato mediante ricorso per ottemperanza, chiedendo l'attuazione della sentenza rimasta ineseguita.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza può ordinare le misure necessarie a rendere effettiva l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare l'applicazione della penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata, anche in ragione della contestuale nomina del commissario ad acta.

  • art. 13, comma 6-bis e comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Il contributo unificato grava sulla parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese e anche se la parte non si è costituita; il relativo rimborso segue la soccombenza senza necessità di una specifica statuizione, quale obbligazione ex lege azionabile in sede esecutiva, nei limiti dell'importo effettivamente versato e documentato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale contiene un comando chiaro e immediatamente eseguibile e l'amministrazione non dimostri di avervi dato integrale e spontanea esecuzione.
  • In sede di ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare entro un ulteriore termine in caso di persistente inerzia, ponendo i relativi costi a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • Il contributo unificato grava ex lege sulla parte soccombente anche quando le spese processuali siano state compensate e anche quando la parte soccombente non si sia costituita; il rimborso è azionabile in sede esecutiva senza necessità di una specifica statuizione, purché l'importo effettivamente versato sia documentalmente comprovato.
  • La nomina del commissario ad acta può costituire ragione per non applicare contestualmente la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., qualora il giudice ritenga adeguatamente assicurata l'effettività dell'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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