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Sentenza

Sentenza n. 913/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento della nota prot. n. 0090505/2025 trasmessa a mezzo PEC in data 17.10.2025, avente ad oggetto “istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree urbane/extraurbane ai sensi dell’art. 49 del D.LGS.259/2003 lungo SP 422 tr.3 nel Comune di Roccabruna - dal km 41+641 km 45+701 circa - PROVVEDIMENTO DI DINIEGO”, con la quale la Provincia di Cuneo ha inibito l’esecuzione degli interventi richiesti da Open Fiber, e di tutti gli altri atti ad essa presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, pregiudizievoli per gli interessi della ricorrente, ivi compresi, in particolare il “Regolamento per l’istituzione ed applicazione del canone patrimoniale di concessione ed autorizzazione per l’occupazione di aree e spazi pubblici” della Provincia di Cuneo, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 79 del 14.12.2023, la nota prot. n. 0091365/2025 del 21.10.2025, la nota prot. n. 0085710/2025 del 2.10.2025, la nota prot. n. 0050666/2025 del 30.5.2025; per l’accertamento del silenzio-assenso formatosi, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 259/2003, sulla istanza di autorizzazione presentata da Open Fiber S.p.A. alla Provincia di Cuneo in data 16.5.2025 e della inefficacia, ai sensi dell’art. 49-ter del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/90, della nota prot. n. 0090505/2025 trasmessa a mezzo PEC in data 17.10.2025 e degli ulteriori atti che inibiscono la realizzazione dell’intervento successivamente trasmessi dall’Ente locale.

Giustizia amministrativa202503623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego provinciale dell’autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico finalizzate alla posa di infrastrutture digitali lungo una strada provinciale, nonché successivi atti inibitori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore di rete)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha presentato alla Provincia un’istanza ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 259/2003 per realizzare un intervento di posa di fibra ottica lungo una strada provinciale nel Comune di Roccabruna, prospettando prevalentemente la tecnica di scavo in minitrincea e allegando una relazione tecnica e una perizia sull’impossibilità di riutilizzare infrastrutture esistenti. La Provincia ha dapprima inviato un preavviso di rigetto, poi si è dichiarata disponibile all’autorizzazione subordinandola a prescrizioni sui ripristini e, infine, ha adottato un diniego espresso il 17 ottobre 2025, motivato dalla mancata valutazione di soluzioni tecniche alternative e dal grave danno che l’intervento avrebbe arrecato all’infrastruttura stradale. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 49 del d.lgs. n. 259/2003, del d.m. 1° ottobre 2013, della legge n. 241/1990 e dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 77/2021, nonché carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento, difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità e sviamento, sostenendo che la minitrincea è una tecnica di scavo a basso impatto prevista dalla normativa speciale e che l’amministrazione può concordare accorgimenti per la sicurezza, ma non imporre unilateralmente una diversa tipologia di intervento. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 49 e dell’art. 49-ter del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/1990, sostenendo che l’autorizzazione si era formata per silenzio-assenso trenta giorni dopo la presentazione dell’istanza e che il successivo diniego era inefficace.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo assorbente il secondo motivo. L’art. 49, comma 7, del d.lgs. n. 259/2003 stabilisce che, decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda senza un provvedimento espresso o l’indizione di una conferenza di servizi, l’istanza si intende accolta. L’istanza era stata presentata il 16 maggio 2025; il preavviso di rigetto del 30 maggio 2025 non era idoneo a impedire la formazione del silenzio-assenso. Anche considerando il preavviso sospensivo dei termini, questi sarebbero ripresi a decorrere dopo dieci giorni dalla comunicazione, in assenza di osservazioni, senza che il preavviso potesse comunque impedire ex lege la formazione del titolo. La Provincia non aveva inoltre richiesto, entro i dieci giorni dalla ricezione dell’istanza, l’integrazione documentale prevista dall’art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 259/2003. Alla scadenza del termine si era quindi formato il titolo autorizzatorio tacito, con consumazione del potere ordinario di provvedere sull’istanza. Il successivo diniego del 17 ottobre 2025 e gli ulteriori atti inibitori sono stati dichiarati inefficaci ai sensi dell’art. 49-ter del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/1990, ferma la possibilità di autotutela ove ne ricorrano presupposti e condizioni. La Provincia è stata condannata al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 2, d.lgs. 259/2003

    Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o l’integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione documentale.

    L’amministrazione deve formulare entro dieci giorni l’eventuale richiesta di integrazione documentale; in mancanza, non può avvalersi di tale meccanismo per impedire o differire la formazione del silenzio-assenso.

  • art. 49, comma 7, d.lgs. 259/2003

    Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l’amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un’apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta.

    La disposizione introduce un regime speciale di silenzio-assenso per le autorizzazioni relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica; il titolo si forma decorso il termine senza provvedimento conclusivo espresso o conferenza di servizi.

  • art. 49-ter d.lgs. 259/2003

    Con riferimento alle procedure di cui agli articoli da 44 a 49 del presente decreto, si applica quanto previsto dall’articolo 2, comma 8-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    Il rinvio rende applicabile alle procedure del Codice delle comunicazioni elettroniche la sanzione dell’inefficacia degli atti adottati dopo la scadenza del termine procedimentale.

  • art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990

    Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini [...] sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.

    Gli atti adottati dopo la formazione del silenzio-assenso sono inefficaci, salvo l’esercizio dell’annullamento d’ufficio nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 21-nonies.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto sospende i termini nei limiti indicati dalla disciplina applicabile, ma non impedisce di per sé la formazione del silenzio-assenso speciale previsto dall’art. 49, comma 7, del d.lgs. n. 259/2003.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Dopo la formazione del titolo tacito l’amministrazione può intervenire sull’assenso solo mediante annullamento d’ufficio, ove ricorrano i relativi presupposti e condizioni.

Massime di principio

  • Nelle procedure autorizzatorie disciplinate dall’art. 49, comma 7, del d.lgs. n. 259/2003, il decorso di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza senza provvedimento espresso conclusivo o indizione di una conferenza di servizi determina la formazione del silenzio-assenso.
  • Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non impedisce, di per sé, la formazione del silenzio-assenso speciale previsto dall’art. 49 del d.lgs. n. 259/2003; anche ove sospenda il termine, questo riprende a decorrere secondo la disciplina applicabile e il preavviso non vale come provvedimento conclusivo.
  • La richiesta di dichiarazioni, rettifica o integrazione documentale prevista dall’art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 259/2003 deve essere formulata una sola volta entro dieci giorni dalla ricezione dell’istanza; una richiesta tardiva non può impedire o differire la formazione del titolo tacito.
  • Una volta formato il silenzio-assenso sull’istanza di autorizzazione, l’amministrazione consuma il potere ordinario di provvedere e non può adottare successivamente un diniego, salvo procedere, ove ne ricorrano presupposti e condizioni, all’annullamento d’ufficio del titolo tacito.
  • Gli atti adottati successivamente alla formazione del silenzio-assenso nelle procedure di cui agli artt. 44-49 del d.lgs. n. 259/2003 sono inefficaci ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-ter del medesimo decreto e 2, comma 8-bis, della legge n. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàAutotutela decisoria

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