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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18915/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Genova per nuovo giudizio sul punto, rilevando l'omessa motivazione circa la quantificazione dell'aumento correlato al reato satellite.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per omessa motivazione in ordine all'entità dell'aumento di pena operato a titolo di continuazione, con riferimento al reato satellite oggetto della sentenza del Tribunale di Torino (pena in primo grado anni 1 e mesi 10). Sosteneva che l'ordinanza impugnata aveva fissato un aumento pari ad anni 1 di reclusione senza fornire alcuna motivazione.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Costituisce motivo di ricorso per cassazione l'omessa motivazione della decisione; qui contestata per la mancata spiegazione dell'aumento di pena applicato in sede di continuazione.

  • Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone), Rv. 282269-01

    Sezioni Unite, n. 47127 del 24/06/2021

    Principio secondo cui, nel determinare la pena complessiva per reato continuato, il giudice deve indicare la pena base del reato più grave e motivare distintamente gli aumenti correlati a ciascun reato satellite, per consentire la verifica della proporzionalità e per evitare un cumulo materiale surrettizio.

  • artt. 110 e 497-bis cod. pen. (fatto)

    artt. 110 e 497-bis cod. pen.

    Norme sostanziali relative ai reati per i quali è stata inflitta la pena in una delle sentenze aggregate; citate a descrizione del quadro fattuale che ha determinato la valutazione della continuazione.

Massime di principio

  • Quando viene riconosciuta la continuazione il giudice deve individuare il reato più grave e la corrispondente pena base, e poi motivare separatamente gli aumenti applicati per ciascun reato satellite.
  • L'omessa o insufficiente motivazione sulla quantificazione degli aumenti di pena è specifico motivo di cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), e può determinare l'annullamento con rinvio.
  • La motivazione deve permettere di verificare la proporzionalità tra le singole pene e garantire che non si realizzi, in pratica, un cumulo materiale mascherato da continuazione.
  • In sede di esecuzione o di determinazione del trattamento sanzionatorio il giudice ha l'onere di dettagliare i calcoli e i criteri utilizzati per gli aumenti di pena, affinché la parte condannata conosca con precisione l'entità del trattamento.
  • In caso di difetto motivazionale relativo agli aumenti, la soluzione corretta è l'annullamento parziale del provvedimento e il rinvio al giudice dell'appello per nuovo esame della quantificazione sanzionatoria.

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