Ordinanza n. 1169/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di cessazione della partita IVA ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis, d.P.R. n. 633/1972 e contestuale irrogazione di una sanzione
Esito
La controversia
La società ha riassunto davanti al TAR il giudizio originariamente instaurato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, chiedendo l’annullamento del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate notificato via PEC il 29 aprile 2025, relativo alla cessazione della partita IVA e all’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 11, comma 7-quater, d.lgs. n. 471/1997, disposizione indicata come abrogata e sostituita dall’art. 36, comma 14, d.lgs. n. 173/2024. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita. Il TAR ha rilevato che non risultava depositata la busta PEC contenente la notificazione all’amministrazione intimata in uno dei formati ammessi dalle specifiche tecniche del Processo amministrativo telematico, con conseguente necessità di verificare la prova del perfezionamento della notificazione del ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alla ricorrente di depositare la ricevuta di avvenuta consegna contenente anche la copia completa del messaggio PEC consegnato all’Agenzia delle Entrate, secondo l’art. 6, comma 4, d.P.R. n. 68/2005 e le modalità telematiche previste dalle specifiche tecniche del PAT. In subordine, ha ordinato alla ricorrente di rinotificare il ricorso all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e di depositare l’atto notificato entro dieci giorni dal perfezionamento della notifica. La trattazione del merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 18 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 35, comma 15-bis, d.P.R. n. 633/1972
È la disposizione posta a fondamento del provvedimento amministrativo di cessazione della partita IVA, ma il TAR non ne ha esaminato il merito.
art. 11, comma 7-quater, d.lgs. n. 471/1997
È la disposizione indicata nel provvedimento quale base della sanzione, secondo quanto riportato nell’ordinanza; il TAR non ne ha esaminato il merito.
art. 36, comma 14, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173
È indicato nell’ordinanza come disposizione che ha abrogato e sostituito l’art. 11, comma 7-quater, d.lgs. n. 471/1997; il TAR non ha deciso la questione sostanziale.
art. 6, comma 4, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
Richiede, ai fini documentali considerati dal TAR, la ricevuta di avvenuta consegna contenente anche la copia completa del messaggio PEC consegnato.
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Sono richiamati quali disposizioni processuali nell’ambito della disposizione degli incombenti istruttori.
art. 14 dell’allegato 1 e art. 12 dell’allegato 2 alle specifiche tecniche del PAT di cui al d.P.C.S. 28 luglio 2021 e successive modifiche
Impongono le modalità e i formati telematici rilevanti per il deposito della documentazione relativa alla notificazione a mezzo PEC nel processo amministrativo telematico.
Massime di principio
- Quando dagli atti depositati non risulta la busta PEC contenente la notificazione del ricorso all’amministrazione intimata in uno dei formati ammessi dalle specifiche tecniche del Processo amministrativo telematico, il giudice può disporre un incombente istruttorio per acquisire la prova documentale del perfezionamento della notificazione.
- La prova della notificazione a mezzo PEC può essere richiesta mediante il deposito della ricevuta di avvenuta consegna contenente anche la copia completa del messaggio PEC consegnato al destinatario, nel rispetto delle modalità telematiche stabilite dalle specifiche tecniche del PAT.
- In alternativa all’integrazione documentale, il giudice può assegnare alla parte ricorrente un termine per la rinotificazione dell’atto introduttivo all’amministrazione intimata e un ulteriore termine per il deposito dell’atto notificato.
- La verifica della regolarità della notificazione del ricorso costituisce una questione preliminare che può giustificare il rinvio della trattazione del merito senza definire la domanda di annullamento.
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