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Sentenza

Sentenza n. 3588/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 00166/2026, resa tra le parti, RICORSO ELETTORALE EX ART. 129 C.P.A.

Giustizia amministrativa202603659

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaRito elettorale

Atto impugnato: sentenza del TAR Molise che aveva accolto il ricorso elettorale contro la ricusazione della lista "Montenero Futura"

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lista elettorale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le amministrazioni appellanti contestavano la sentenza del TAR Molise deducendo, anzitutto, la violazione dell'art. 129, comma 3, c.p.a., per omessa notificazione del ricorso introduttivo presso la sede fisica della Commissione centrale elettorale. Deducevano inoltre la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 32 e 33 d.P.R. n. 570/1960, sostenendo la tardività della presentazione della lista elettorale poi ammessa dal giudice di primo grado. La lista era stata depositata con un ritardo di 25 minuti rispetto alla scadenza delle ore 12:00. Gli appellati sostenevano che i presentatori si trovassero già nella sede comunale alla scadenza, che il ritardo fosse lieve e che fosse stato determinato da interferenze, disfunzioni organizzative, dalla contemporanea presentazione di tre liste e dalle indicazioni del segretario comunale circa la possibilità di completare le operazioni per chi fosse già all'interno degli uffici.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Quanto alla notificazione, ha ritenuto che la trasmissione del ricorso all'Avvocatura distrettuale dello Stato, unitamente alle notifiche effettuate al Comune, al Ministero dell'Interno e alla Prefettura, avesse comunque raggiunto lo scopo, poiché l'Avvocatura erariale si era costituita ed era stata posta in condizione di esercitare il diritto di difesa delle articolazioni amministrative interessate. L'eventuale irregolarità non aveva quindi prodotto una lesione concreta del contraddittorio. Quanto alla tardività, il Collegio ha applicato l'orientamento secondo cui un lieve ritardo nella presentazione della lista non determina l'esclusione quando ricorrano cumulativamente la presenza dei presentatori nella sede comunale alla scadenza, la completezza della documentazione e uno scostamento temporale minimo, non imputabile ai presentatori e riconducibile a circostanze eccezionali o a disfunzioni organizzative. Nel caso concreto, la presenza dei delegati nella casa comunale prima delle ore 12:00 risultava provata; il ritardo di 25 minuti era stato ritenuto lieve; le difficoltà operative erano riconducibili alla contemporanea presentazione di tre liste, alle indicazioni del segretario comunale e all'inadeguatezza dell'organizzazione amministrativa. Né il verbale né il provvedimento di ricusazione avevano contestato incompletezze documentali; inoltre, la chiusura delle porte alle ore 12:00 rendeva plausibile che la documentazione fosse già all'interno dell'edificio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 129, comma 3, c.p.a.

    La notificazione del ricorso elettorale deve assicurare l'effettiva instaurazione del contraddittorio; l'eventuale irregolarità non determina conseguenze invalidanti quando la notifica abbia comunque raggiunto lo scopo e l'amministrazione sia stata posta in condizione di difendersi.

  • art. 28 d.P.R. n. 570/1960

    Per quanto sia previsto un termine orario di scadenza per la presentazione delle liste elettorali, è tollerabile un ritardo rispetto a tale termine qualora i presentatori si trovino nella sede comunale all'orario previsto, la documentazione sia completa e lo scostamento dell'orario sia minimo.

    Il termine per la presentazione delle liste è rigoroso, ma deve essere contemperato con il favor partecipationis e con l'esigenza di massima partecipazione alla competizione elettorale; un lieve ritardo non imputabile ai presentatori può essere tollerato quando ricorrano le condizioni indicate.

  • artt. 32 e 33 d.P.R. n. 570/1960

    Le disposizioni sulle formalità di presentazione e ricusazione delle liste non impongono l'esclusione per un lieve ritardo quando la documentazione sia completa e la tardività dipenda da circostanze oggettive non imputabili ai presentatori.

  • art. 2697 c.c.

    La non imputabilità del ritardo deve essere valutata alla luce degli elementi probatori disponibili; nel caso concreto gli atti e le dichiarazioni acquisite dimostravano la presenza tempestiva dei presentatori e le disfunzioni organizzative che avevano impedito il perfezionamento entro le ore 12:00.

Massime di principio

  • Nel rito elettorale, l'irregolarità della notificazione del ricorso non comporta invalidità quando la notifica abbia comunque raggiunto il proprio scopo e l'amministrazione destinataria sia stata concretamente posta in condizione di esercitare il diritto di difesa.
  • Il termine orario per la presentazione delle liste elettorali, pur avendo carattere rigoroso, può tollerare un ritardo minimo quando i presentatori fossero già presenti nella sede comunale alla scadenza, la documentazione fosse completa e il ritardo fosse determinato da circostanze eccezionali o disfunzioni organizzative non imputabili agli interessati.
  • Il principio del favor partecipationis, quale corollario del principio democratico, impone di interpretare le formalità elettorali in modo da evitare l'esclusione dalla competizione quando la tardività non incida sull'affidabilità della presentazione e sia riconducibile a fattori organizzativi dell'amministrazione.
  • La presenza dei presentatori e della documentazione all'interno della sede comunale alla scadenza, unitamente alla successiva chiusura degli accessi, può dimostrare che il ritardo nel perfezionamento della presentazione non abbia consentito l'introduzione successiva di documenti nuovi e non sia quindi lesivo della par condicio.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorioRito elettoraleTermini e notificazione del ricorso
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaOnere della prova e principio dispositivoVizi formali non invalidantiLegittimazione e interesse a ricorrere

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