Sentenza del 06/04/2018 n. 1503 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Nullità della notifica per irreperibilità o rifiuto a ricevere - Onere a carico del Concessionario - Legittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta fondata: in caso di rifiuto di ricevere la cartella, se il notificatore non procede agli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c., la notificazione non si perfeziona e la cartella non può considerarsi regolarmente portata a conoscenza del destinatario.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata dedotta la nullità o l'inesistenza della notificazione della cartella di pagamento, poiché il destinatario aveva rifiutato di riceverla e il notificatore non aveva eseguito gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità o rifiuto. L'onere di dimostrare il corretto perfezionamento della notifica gravava sul concessionario.
Norme richiamate
Art. 140 del codice di procedura civile
In caso di irreperibilità o rifiuto, il notificatore deve eseguire gli adempimenti previsti dalla norma.
Il semplice rifiuto del destinatario non perfeziona la notificazione. Il notificatore deve documentare e completare la procedura sostitutiva prevista dall'art. 140 c.p.c.; in mancanza, la notifica è viziata.
Massime di principio
- Il rifiuto di ricevere un atto non esonera il notificatore dal rispetto delle formalità previste per rendere valida la notificazione.
- Quando il destinatario è irreperibile o rifiuta la consegna, la validità della notifica dipende dall'esecuzione documentata di tutti gli adempimenti sostitutivi previsti dall'art. 140 c.p.c.
- Il concessionario della riscossione deve provare il regolare perfezionamento della notifica della cartella; una relata incompleta o priva delle formalità necessarie può comportare la nullità della notifica.
- In situazioni analoghe è necessario verificare la relata di notifica, la descrizione del rifiuto e l'eventuale esecuzione di deposito, affissione dell'avviso e spedizione della raccomandata informativa, ove richiesti.
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