Sentenza n. 2280/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Prospetti INPS di liquidazione del trattamento di fine servizio, nella parte in cui non riconoscono i sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (pensionati pubblici)
Prevale il privato
La controversia
Quattro ex appartenenti alle Forze di polizia hanno agito collettivamente contro i rispettivi prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio, chiedendone l'annullamento e l'accertamento del diritto al ricalcolo con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre a interessi e rivalutazione. I ricorrenti hanno sostenuto che il beneficio spettasse loro in quanto collocati a riposo dopo oltre trentacinque anni di servizio utile e, comunque, con più di cinquantacinque anni di età. L'INPS ha contestato nel merito le posizioni di due ricorrenti. Il Collegio ha esaminato la disciplina richiamata, alla luce dell'orientamento del CGARS e del Consiglio di Stato, secondo cui il beneficio dei sei scatti rileva anche ai fini del trattamento di fine servizio per gli appartenenti alle Forze di polizia, sia a ordinamento militare sia civile, ma richiede la sussistenza dei relativi presupposti. In particolare, uno dei ricorrenti era stato collocato in quiescenza il 30 settembre 2020, prima del compimento dei cinquantacinque anni; quanto a un altro, il diritto era stato già soddisfatto dall'INPS in sede precontenziosa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente alle posizioni di due ricorrenti, dichiarando il loro diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio con applicazione del beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Ha invece rigettato le domande degli altri due: per il primo mancava il requisito dell'età anagrafica di cinquantacinque anni al momento del collocamento a riposo; per il secondo il diritto era stato già soddisfatto in sede precontenziosa. Il Collegio ha ritenuto che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplini i sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile, senza modificare il regime dell'indennità di buonuscita, mentre l'art. 1911, comma 3, del codice dell'ordinamento militare mantiene applicabile l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto. Le spese sono state compensate in ragione della soccombenza parziale dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
sei scatti stipendiali, ciascuno dei quali del 2,50%, da calcolarsi sull’ultimo stipendio
Il beneficio dei sei scatti stipendiali si applica ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio degli appartenenti alle Forze di polizia, al ricorrere dei presupposti previsti.
art. 21, comma 1, l. n. 232/1990
Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
continua ad applicarsi l’articolo 6 bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472
Per le Forze di polizia a ordinamento militare mantiene applicabile l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile [...]
La disposizione riguarda l'attribuzione dei sei aumenti ai fini della base pensionabile e non modifica, secondo il giudice, il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 13 d.lgs. n. 503/1992
È richiamato quale disposizione cui l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 si riferisce per la determinazione dell'importo della pensione.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 può rilevare anche ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio degli appartenenti alle Forze di polizia, comprese quelle a ordinamento militare, quando siano integrati i presupposti sostanziali previsti dalla disciplina applicabile.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, attribuendo i sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, disciplina il calcolo della pensione e non modifica, di per sé, il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita o del trattamento di fine servizio.
- L'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 mantiene applicabile, per le Forze di polizia a ordinamento militare, l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto, senza innovare il regime sostanziale del beneficio.
- Il riconoscimento dei sei scatti stipendiali richiede la verifica concreta dei presupposti soggettivi e temporali, tra cui il compimento dei cinquantacinque anni di età al momento del collocamento a riposo quando tale requisito sia previsto dalla fattispecie applicabile.
- La domanda di ricalcolo del trattamento di fine servizio non può essere accolta quando il beneficio sia già stato riconosciuto dall'amministrazione in sede precontenziosa, essendo già stata soddisfatta la pretesa sostanziale dedotta in giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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