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CCNL

CCNL Panifici non Industriali - Confesercenti

CCNLE023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 26 feb 2025 al 31 dic 2026

Parti stipulanti

SindacatiFlai CGILFai CISLUila UIL
Datori di lavoroAssipanFiesa-ConfesercentiAssopanificatoriF.I.P.P.A.

Sfera di applicazione

Si applica al personale dipendente da aziende di panificazione, sia artigianali che industriali, anche per attività collaterali e complementari, nonché ai negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari annessi al laboratorio di panificazione o comunque funzionalmente collegati all'attività produttiva, qualunque sia il sistema produttivo, la natura giuridica e l'inquadramento dell'azienda (artigiana, commerciale, industriale, cooperativa).

Inquadramento generale

Il CCNL disciplina i rapporti di lavoro del personale dipendente del settore panificazione, comprendendo:

  • aziende di panificazione artigianali e industriali;
  • attività collaterali e complementari;
  • negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari collegati al laboratorio o all'attività di produzione.

Il testo consolidato è del 26/02/2025 ed è integrato dall'Accordo di adesione del 06/07/2026, con cui F.I.P.P.A. aderisce formalmente al CCNL della Panificazione e si impegna all'allineamento economico delle imprese aderenti.

Validità: fino al 31/12/2026.

Il contratto si presenta come testo unitario del settore e richiama anche il sistema di contrattazione di secondo livello territoriale o aziendale.

Dati essenziali

VoceValore
Decorrenza testo consolidato26/02/2025
Scadenza31/12/2026
Orario normale40 ore settimanali
Divisore orario173
Divisore giornaliero26
Mensilità14

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • Assipan
  • Fiesa-Confesercenti
  • Assopanificatori
  • F.I.P.P.A. (aderente dal 06/07/2026)

Organizzazioni sindacali

  • Flai CGIL
  • Fai CISL
  • Uila UIL

Trattamento economico

Le tabelle retributive riportano i minimi mensili comprensivi di contingenza ed EDR confederale. Per le imprese non aderenti al sistema della bilateralità è dovuto anche un E.A.R. di 20,00 euro mensili per 14 mensilità, proporzionato in caso di part-time, con incidenza su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali, escluso il TFR.

Minimi retributivi - Panifici non industriali / artigiani

Livello01/02/202401/07/202401/11/202501/09/2026E.A.R.
A1S1.915,851.948,232.028,542.107,5520,00
A11.749,861.778,391.849,121.918,7220,00
A21.599,661.624,661.686,661.747,6620,00
A31.439,301.460,771.514,041.566,4420,00
A41.333,061.352,021.399,041.445,3120,00
B11.880,181.911,721.989,952.066,9220,00
B21.429,831.450,971.503,401.554,9820,00
B3S1.367,221.387,021.436,121.484,4320,00
B31.326,271.345,061.391,661.437,5220,00
B41.235,281.252,061.293,671.334,6120,00

Aumenti retributivi mensili - Panifici artigiani

LivelloAFAC 01/02/202401/07/202401/11/202501/09/2026Aumento totale a regime
A1S45,3432,3880,3179,01237,04
A139,9328,5270,7469,60208,79
A235,0025,0062,0061,00183,00
A330,0721,4853,2652,40157,21
A426,5418,9647,0246,26138,79
B144,1631,5478,2376,97230,90
B229,6021,1452,4351,58154,75
B3S27,7219,8049,1048,31144,93
B326,3118,7946,6045,85137,56
B423,4916,7841,6140,94122,82

Minimi retributivi - Panifici industriali

Livello01/02/202401/07/202401/11/202501/09/2026
1°2.173,642.269,182.364,722.458,99
2°2.042,992.130,892.218,792.305,51
3°A1.921,232.001,962.082,702.162,35
3°B1.822,311.897,311.972,312.046,31
4°1.616,691.680,221.743,761.806,45
5°1.494,891.551,731.608,581.664,67
6°1.338,481.386,251.434,021.481,15

Aumenti retributivi mensili - Panifici industriali

LivelloAFAC 01/02/202401/07/202401/11/202501/09/2026Aumento totale a regime
1°71,3495,5495,5494,27356,29
2°65,6387,9087,9086,73328,16
3°A60,2880,7380,7379,66301,40
3°B56,0075,0075,0074,00280,00
4°47,4463,5463,5462,69237,21
5°42,4556,8556,8556,09212,24
6°35,6747,7747,7747,13178,34

Una tantum

Panifici artigiani / non industriali

È prevista una una tantum di 100 euro a copertura del periodo tra la scadenza del CCNL e il 01/02/2024.

Erogazione:

  • 50 euro con la retribuzione di agosto 2024;
  • 50 euro con la retribuzione di ottobre 2024.

Spetta ai lavoratori in forza alla data indicata dagli accordi richiamati; gli importi:

  • sono omnicomprensivi;
  • non sono utili ai fini del TFR;
  • sono riparametrati in base ai mesi di anzianità del periodo considerato e, per i part-time, in base all'orario individuale.

Sono computati nel pro-quota anche i periodi di:

  • maternità/paternità;
  • congedo parentale;
  • allattamento;
  • malattia del bambino;
  • sospensione o riduzione oraria per ammortizzatori sociali.

Panifici industriali

È prevista una una tantum di 160 euro:

  • 80 euro con la retribuzione di agosto 2024;
  • 80 euro con la retribuzione di ottobre 2024.

Anche in questo caso gli importi sono omnicomprensivi, non utili ai fini del TFR e riparametrati per anzianità di servizio e part-time.

Allineamento contrattuale per aziende aderenti F.I.P.P.A.

L'Accordo di adesione del 06/07/2026 prevede che le aziende che applicano il CCNL per effetto dell'adesione di F.I.P.P.A. corrispondano gli importi tabellari previsti, a partire dalle rispettive decorrenze, al netto di eventuali somme già erogate con la stessa funzione.

  • Gli importi dovuti per effetto dell'accordo sono corrisposti con la mensilità di luglio 2026.
  • Gli arretrati dal 01/02/2024 si intendono comprensivi di ogni incidenza diretta o indiretta, salvo l'incidenza su 13ª, 14ª e TFR.
  • Non è richiesto il ricalcolo dei cedolini già elaborati.

Premio di produzione nazionale - Panifici industriali

LivelloPremio in euro
1°35,20
2°32,54
3°A30,09
3°B28,04
4°23,55
5°20,79
6°17,60

Scatti di anzianità - Panifici industriali

Per gli industriali sono previsti 5 aumenti biennali. Gli importi storicizzati in cifra fissa per scatto sono i seguenti:

LivelloImporto per scatto
1°34,28
2°31,67
3°A29,25
3°B27,24
4°22,91
5°20,27
6°17,14

Bilateralità, assistenza sanitaria e previdenza

Bilateralità

Il finanziamento della bilateralità, da versare a Ebipan, è stabilito in:

  • 20,00 euro per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato o a termine di durata pari o superiore a 9 mesi nell'anno solare;
  • 10,00 euro mensili per i dipendenti a termine di durata inferiore a 9 mesi nell'anno solare, salvo conguaglio in caso di proroga/rinnovo oltre i 9 mesi.

Ripartizione del contributo da 20 euro:

  • 10 euro a Fonsap;
  • 5 euro a Ebipan (di cui 1 euro agli enti bilaterali territoriali costituiti e operativi);
  • 5 euro come contributo di assistenza contrattuale.

Ripartizione del contributo da 10 euro:

  • 5 euro a Ebipan (di cui 1 euro agli enti territoriali);
  • 5 euro come contributo di assistenza contrattuale.

E.A.R. per imprese non aderenti alla bilateralità

Le imprese non aderenti e non versanti il contributo devono corrispondere al lavoratore un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) di 20,00 euro lordi mensili per 14 mensilità.

Caratteristiche:

  • non assorbibile;
  • incide su tutti gli istituti retributivi di legge e di contratto, compresi indiretti e differiti;
  • escluso dal TFR;
  • proporzionato al part-time.

Assistenza sanitaria integrativa

È previsto il fondo sanitario integrativo Fonsap a favore dei lavoratori a tempo indeterminato e dei lavoratori a termine con durata del rapporto pari o superiore a 9 mesi nell'anno solare.

Previdenza complementare

Il fondo di riferimento individuato è Alifond.

Contributo datoriale:

  • 1,5% della retribuzione utile al TFR dal 01/01/2025, per i lavoratori iscritti che versino almeno l'1%.

Conferimento TFR:

  • 28,94% per i già occupati al 28/04/1993;
  • 100% per chi non aveva occupazione a tale data.

Orario di lavoro

  • 40 ore settimanali;
  • ordinariamente 8 ore giornaliere;
  • distribuzione su 5 o 6 giorni.

Flessibilità - artigiani / non industriali

È possibile superare l'orario contrattuale fino a:

  • 48 ore settimanali;
  • 112 ore annuali complessive.

In cambio è riconosciuta una pari riduzione nei periodi di minor intensità. Inoltre spettano:

  • 9 ore annue aggiuntive di permesso;
  • maggiorazione del 10% per le ore oltre l'orario contrattuale in flessibilità;
  • maggiorazione del 30% per le ore di domenica in flessibilità.

Straordinario

È straordinario il lavoro oltre le 40 ore settimanali e/o le 8 ore giornaliere.

Maggiorazione: 30%.

Lavoro notturno

Il lavoro svolto dalle 21:00 alle 04:00 è maggiorato del 50%.

Per il lavoratore notturno sono previste anche 8 ore annue aggiuntive di permesso retribuito.

Lavoro festivo

Maggiorazione: 20%.

Lavoro domenicale

  • Produzione, confezionamento, distribuzione e vendita del pane: 75%;
  • Generi diversi: 30%.

Cumulo maggiorazioni

Le maggiorazioni diverse da quella domenicale al 75% non sono cumulabili oltre il 55%.

Ferie, permessi, festività

Ferie

Spettano 26 giorni lavorativi annui.

Permessi ed ex festività

IstitutoMisura
Ex festività soppresse32 ore annue
ROL28 ore annue
Permessi aggiuntivi lavoratore notturno8 ore annue
Permessi aggiuntivi per flessibilità9 ore annue

Festività

Sono quelle di legge, oltre al Santo Patrono.

Per il 4 novembre si applica il trattamento delle festività coincidenti con la domenica.

Assenze, malattia, infortunio, maternità

Congedo matrimoniale

15 giorni di calendario.

Malattia

Periodo di comporto: massimo 180 giorni nei 12 mesi precedenti, anche per diverse malattie.

Trattamento economico:

  • primi 3 giorni: 100% della paga globale se la malattia supera 5 giorni;
  • se la malattia dura 5 giorni o meno, i primi 3 giorni sono comunque pagati al 100% della retribuzione normale.

Se non esistono Casse mutue integrative, è comunque garantita un'integrazione per ogni giornata indennizzata:

  • dal 4° al 20° giorno: 25% della retribuzione, al netto dei ratei di 13ª e 14ª;
  • dal 21° giorno: 30% della retribuzione, al netto dei ratei di 13ª e 14ª.

Per lavoratori con disabilità certificata ex L. 68/1999 o con patologie oncologiche, il periodo di conservazione del posto è aumentato di 60 giorni.

Infortunio

Per l'infortunio sul lavoro si rinvia alla disciplina legale e alle disposizioni dell'istituto competente.

Maternità e congedi parentali

Si applica la disciplina di legge.

Il CCNL precisa che:

  • durante l'astensione obbligatoria non sono dovute integrazioni a carico del datore;
  • maturano però ferie, TFR, 13ª e 14ª per le quote non erogate dall'istituto competente;
  • nel congedo parentale non sono previste retribuzioni a carico del datore, salvo il TFR.

È riconosciuta la possibilità di ottenere l'anticipazione del TFR nella misura del 30%, per una sola volta, ai lavoratori che fruiscono di congedi parentali per maternità/paternità.

Periodo di prova

Panifici artigiani / non industriali

LivelloGiorni di effettivo lavoro
A1S, B1150
A1, B2100
A2, B3S80
A3, B3, A4, B450

Panifici industriali

LivelloGiorni di effettivo lavoro
1°, 2°135
3°A, 3°B90
4°75
5°, 6°45

Part-time

Il trattamento economico e normativo è riproporzionato.

Maggiorazioni

IstitutoMisura
Lavoro supplementare5%
Clausole elastiche entro orario normale2%
Incremento definitivo con preavviso di 8 giorni10%
Incremento definitivo con preavviso di 5 giorni15%
Incremento definitivo con preavviso di 2 giorni20%

Apprendistato professionalizzante

Durata - area artigiana/non industriale

Qualifica finaleDurata massima
A1S, A160 mesi
A250 mesi
A3, B3S48 mesi
B1, B2, B336 mesi

Il testo completo prevede anche, per i panifici industriali:

  • 1°, 2°, 3°A, 3°B: 36 mesi;
  • 4°: 30 mesi;
  • 5°: 24 mesi.

Retribuzione apprendisti

Percentuali applicate su paga base, ex contingenza, EDR ed eventuali elementi del secondo livello del livello finale di destinazione:

PeriodoPercentuale
Primi 12 mesi70%
Dal 13° al 24° mese80%
Dal 25° al 48° mese90%
Dal 49° mese in poi95%

Formazione annua apprendistato professionalizzante

QualificaOre annue
A1, B1100
A2, B2, B3S80
A3, B360
1° e 2° livello industriale120
3°A e 3°B industriale80
4° e 5° industriale60

Primo ingresso e reimpiego

Per i panifici artigiani il datore può assumere lavoratori di primo ingresso o in reimpiego con retribuzione ridotta rispetto ai minimi tabellari, a fronte di un piano formativo di almeno 60 ore nei primi due anni.

Riduzione retributiva:

  • 30% per i primi 12 mesi;
  • 20% dal 13° al 24° mese.

Profili ammessi: A1, A2, A3, B1, B2, B3, B3S.

Contratti a termine e somministrazione

Tempo determinato - imprese artigiane

Limiti numerici:

  • da 1 a 5 dipendenti: fino a 3 lavoratori a termine;
  • oltre 5 dipendenti: 1 lavoratore a termine ogni 2 dipendenti a tempo indeterminato.

Tempo determinato - imprese industriali

Per i panifici industriali il limite percentuale di utilizzo è pari al 25% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza.

Proroghe e durata

  • proroga possibile se la durata iniziale è inferiore a 24 mesi;
  • massimo 4 proroghe;
  • proroga libera entro 12 mesi complessivi;
  • ulteriore contratto in deroga assistita: una sola volta, per massimo 12 mesi, presso ITL.

Attività stagionali

Per le attività stagionali, i limiti quantitativi e di successione non si applicano nei casi previsti.

Durata massima del singolo rapporto stagionale: 8 mesi nell'arco di 12 mesi.

Somministrazione

Per il settore non industriale, quando il limite percentuale dia un numero inferiore, resta possibile arrivare fino a 3 contratti.

Nel testo completo è previsto, per i panifici industriali, il limite fino a 5 contratti in analoga ipotesi.

Preavviso

Il licenziamento o le dimissioni dopo il superamento della prova richiedono preavviso di:

PersonalePreavviso
Impiegati30 giorni di calendario
Restante personale15 giorni di calendario

Tredicesima, quattordicesima e TFR

Mensilità aggiuntive

Il contratto prevede 13ª e 14ª mensilità.

  • 13ª: entro il 20/12;
  • 14ª: entro il 01/07, salvo diversa data fissata dalla contrattazione territoriale tra 15/04 e 15/10.

TFR

Si applica la disciplina della L. 297/1982.

La retribuzione utile comprende, tra l'altro:

  • minimo contrattuale e IVC;
  • scatti di anzianità e scatti consolidati;
  • superminimi e aumenti di merito;
  • contingenza;
  • premio di produzione;
  • EDR;
  • 13ª e 14ª;
  • indennità sostitutiva mensa;
  • indennità maneggio denaro;
  • indennità sostitutiva generi in natura;
  • elementi salariali del secondo livello;
  • maggiorazioni corrisposte in via continuativa e sistematica.

Altri istituti rilevanti

Mancanza di energia elettrica

Se la mancanza di energia è imputabile a incuria del proprietario del forno e gli operai devono lavorare a mano, spetta una maggiorazione del 25% sulla retribuzione normale.

Lavoro a turni - turnisti panettieri

Gli operai panettieri destinati a sostituire gli operai fissi hanno diritto:

  • alla retribuzione del lavoratore sostituito o a quella delle mansioni svolte;
  • a un compenso aggiuntivo del 37% a copertura di 13ª, 14ª, festività, ferie e TFR.

Indennità di cassa

Per il cassiere del livello B2 è prevista un'indennità di cassa e maneggio denaro pari al 4% della paga base nazionale.

Lavoro intermittente

Per specifiche figure addette esclusivamente alla presa in carico e consegna dei prodotti a domicilio nelle imprese artigiane:

  • indennità di disponibilità pari al 25% della retribuzione di riferimento;
  • inquadramento nel livello B4;
  • indennità per maneggio denaro del 7% della retribuzione globale di fatto quando vi sia responsabilità di riscossione e pagamenti.

Relazioni sindacali e sicurezza

  • Diritto di assemblea: 12 ore annue retribuite.
  • RLST per imprese fino a 15 dipendenti: dal 01/09/2025 contributo fino a 21 euro annui (1,75 euro per 12 mensilità), subordinato all'approvazione del regolamento attuativo.
  • RLS fino a 15 dipendenti: 15 ore annue di tempo retribuito.
  • RLS oltre 15 dipendenti: 30 ore annue di tempo retribuito.
  • Formazione RLS nelle imprese oltre 15 dipendenti: 32 ore retribuite, più 10 ore aggiuntive nei panifici industriali per tematiche peculiari aziendali.

Elemento perequativo regionale

Richiamato tra i documenti contrattuali, l'accordo del 25/09/2023 prevede, per le aziende artigiane prive di contrattazione di secondo livello, importi una tantum differenziati per regione. Tra i principali importi:

  • 90 euro: Bolzano, Trento, Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Toscana, Friuli Venezia Giulia;
  • 70 euro: Liguria, Lazio, Valle d'Aosta, Piemonte, Basilicata, Campania;
  • 55 euro: Abruzzo, Marche, Umbria, Sardegna, Molise, Calabria, Sicilia, Puglia.

Agli apprendisti è riconosciuto nella misura del 70%; per i part-time è riproporzionato. Non incide su TFR né su altri istituti.

Accordi e rinnovi

Accordo di rinnovo del 18/07/2024Verbale di accordo AFAC del 31/01/2024Accordo relativo all'applicazione dell'Elemento Perequativo Regionale del 25/09/2023Accordo di modifica del CCNL sulla bilateralità del 04/11/2024Testo consolidato del CCNL 26/02/2025Accordo di adesione del 06/07/2026

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