Sentenza n. 623/2026 - Latina, Sezione 1
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Cassino, sezione lavoro, 28 ottobre 2024 n. 859, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cassino, sezione lavoro, n. 859 del 28 ottobre 2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero dell'istruzione e del merito rispetto alla sentenza del Tribunale ordinario di Cassino, sezione lavoro, n. 859 del 28 ottobre 2024. Tale sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere alla docente il beneficio economico di 500 euro annui, mediante attivazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 16 luglio 2025 ed era passata in giudicato, ma l'amministrazione non aveva eseguito quanto dovuto. Il Ministero e gli uffici scolastici intimati non si sono costituiti e non hanno fornito elementi ostativi all'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo, la sua notificazione all'amministrazione e il persistente inadempimento ministeriale. Ha assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza, o dalla sua notificazione, per compiere gli adempimenti necessari all'esecuzione della pronuncia del giudice ordinario. Ha inoltre disposto che, in caso di ulteriore inadempimento, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o un funzionario delegato, intervenga quale commissario ad acta entro i successivi sessanta giorni, su sollecitazione della ricorrente. Il compenso del commissario, posto a carico del Ministero, è stato liquidato in complessivi 1.000 euro, salvo conguaglio. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015 n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale di 500 euro destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, da riconoscere mediante la carta elettronica.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997 n. 30
È richiamato con riferimento alla notificazione della sentenza di condanna al Ministero.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue spontaneamente una sentenza passata in giudicato che impone il pagamento o l'attribuzione di una prestazione determinata, il beneficiario può promuovere il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertamento del giudicato, della sua notificazione e dell'inadempimento dell'amministrazione giustifica l'accoglimento della domanda, salvo che l'amministrazione dimostri specifici elementi ostativi all'esecuzione.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e, per il caso di persistente inerzia, nominare sin d'ora un commissario ad acta incaricato dell'esecuzione sostitutiva.
- Il compenso del commissario ad acta può essere posto a carico dell'amministrazione inadempiente e liquidato anticipatamente dal giudice, salvo conguaglio sulla base della documentazione relativa all'attività svolta.
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