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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-482/20

Order of the General Court (Sixth Chamber) of 20 May 2021. — LG and Others v European Commission. — Action for annulment – Protection of the European Union’s financial interests – OLAF investigation – Legal professional privilege – Act not open to challenge – Preparatory act – Inadmissibility. — Case T-482/20

Giurisprudenza europea62020TO0482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso con cui alcuni soggetti contestavano un’e-mail di OLAF relativa alla gestione di documenti potenzialmente coperti da segreto professionale. Secondo il Tribunale, l’e-mail non conteneva una decisione definitiva ma solo una misura preparatoria nell’ambito dell’indagine. Il richiamo all’articolo 47 della Carta non consente di superare le regole di ricevibilità dell’articolo 263 TFUE.

Azione di annullamento contro un’e-mail di OLAF relativa alla gestione di documenti coperti da legal professional privilege: la questione è se l’e-mail del 26 maggio 2020 costituisca un atto impugnabile o solo un atto preparatorio.

La questione giuridica

Se l’e-mail di OLAF del 26 maggio 2020, con cui veniva descritto il protocollo per l’apertura di una busta sigillata, l’estrazione dei dati e la successiva separazione dei documenti potenzialmente coperti da riservatezza delle comunicazioni avvocato-cliente, potesse essere qualificata come decisione tacita di rigetto della richiesta di tutela della riservatezza e quindi come atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE; e, in subordine, se il principio di tutela giurisdizionale effettiva dell’articolo 47 della Carta imponesse una diversa soluzione.

Principio di diritto

L’e-mail di OLAF del 26 maggio 2020 non costituisce un atto impugnabile, perché non contiene una posizione definitiva sulla sussistenza della riservatezza delle comunicazioni avvocato-cliente né produce, di per sé, una lesione definitiva dei diritti dei ricorrenti: essa si limita a descrivere una fase preparatoria di un protocollo investigativo che preserva l’inaccessibilità dei dati controversi agli investigatori. In mancanza di una decisione definitiva di rifiuto della tutela del legal professional privilege, il ricorso è irricevibile; l’articolo 47 della Carta non può alterare il regime di ricevibilità dei ricorsi diretti previsto dai Trattati.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articoli 81, 123, 130, 134 e 135 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Decisione del Tribunale dell’11 luglio 2018 sul deposito e la notificazione tramite e-Curia
  • Direttiva/atto non citato: nessuno

Atto contestato e contesto dell’indagine

Il procedimento riguarda un ricorso per annullamento proposto da LG e da altri ricorrenti contro una presunta decisione tacita di OLAF, veicolata nell’e-mail del 26 maggio 2020. La controversia nasce da un controllo sul posto effettuato da OLAF, tra il 16 e il 20 settembre 2019, presso le sedi dei ricorrenti in Estonia e Germania, nell’ambito di un’indagine su possibili frodi o irregolarità lesive degli interessi finanziari dell’Unione relative a tre progetti UE.

Sviluppo dei fatti rilevanti

OLAF aveva chiesto accesso a varie categorie di documenti e supporti informatici. I ricorrenti avevano poi segnalato che tra i materiali copiati vi era corrispondenza con studi legali esterni, asseritamente coperta da riservatezza delle comunicazioni avvocato-cliente.

Nel corso degli scambi successivi:

  • OLAF aveva riconosciuto in linea di principio la possibilità di invocare il legal professional privilege, ma aveva chiesto elementi sufficienti per verificare la fondatezza della pretesa;
  • i ricorrenti avevano rifiutato di fornire dettagli sul contenuto e sul contesto delle singole e-mail, sostenendo che bastasse l’identità dei mittenti e dei destinatari;
  • le parti avevano tentato senza esito di concordare un protocollo operativo.

Con la lettera del 24 aprile 2020, OLAF aveva indicato un protocollo in più fasi: apertura della busta sigillata, estrazione e indicizzazione dei dati, esclusione dalle ricerche delle e-mail potenzialmente coperte da riservatezza, trasmissione ai ricorrenti dell’elenco delle e-mail potenzialmente riservate e possibilità finale di giustificare la richiesta di tutela. Se non fossero state fornite giustificazioni appropriate, OLAF avrebbe consentito ai suoi investigatori l’accesso ai dati. Nell’e-mail del 26 maggio 2020, OLAF precisò che il 28 maggio si sarebbe proceduto solo all’apertura della busta e all’estrazione dei dati per verificarne l’integrità, rinviando a un momento successivo l’indicizzazione e la separazione dei documenti riservati; aggiunse che non era previsto, in quella fase, l’adozione di un atto impugnabile.

Procedimento e domanda di default judgment

I ricorrenti avevano chiesto, oltre all’annullamento, una decisione in contumacia sostenendo che l’eccezione di irricevibilità della Commissione fosse tardiva. Il Tribunale ha respinto anche tale richiesta, rilevando che, calcolati i termini alla luce delle regole di deposito tramite e-Curia e della proroga per distanza, l’eccezione della Commissione era stata depositata tempestivamente.

Questioni giuridiche esaminate

Il nodo centrale era stabilire se l’e-mail del 26 maggio 2020:

  • producesse effetti giuridici vincolanti tali da costituire un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE;
  • potesse essere assimilata a un rifiuto definitivo della tutela del legal professional privilege, secondo la giurisprudenza Akzo Nobel;
  • dovesse invece essere qualificata come mero atto preparatorio non autonomamente impugnabile.

I ricorrenti invocavano anche l’articolo 47 della Carta, sostenendo che il diritto a un ricorso effettivo dovesse consentire di impugnare l’e-mail prima di un’eventuale consultazione dei documenti riservati.

Normativa e giurisprudenza richiamate

Il Tribunale ha richiamato:

  • l’articolo 263 TFUE, sulla legittimazione ad agire contro gli atti che producono effetti giuridici vincolanti;
  • gli articoli 81, 123, 130, 134 e 135 del regolamento di procedura del Tribunale;
  • l’articolo 47 della Carta;
  • la giurisprudenza su atti impugnabili e atti preparatori, in particolare IBM v Commissione e Athinaïki Techniki;
  • la giurisprudenza Akzo Nobel, secondo cui il rifiuto di riconoscere il legal professional privilege durante un’indagine può costituire un atto impugnabile quando incide definitivamente sulla posizione giuridica dell’impresa.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale ha ricordato che sono impugnabili solo gli atti dell’Unione destinati a produrre effetti giuridici vincolanti e che, in una procedura in più fasi, è di regola impugnabile soltanto l’atto che fissa in modo definitivo la posizione dell’istituzione.

Applicando questi principi, il Tribunale ha osservato che l’e-mail del 26 maggio 2020:

  • non conteneva una decisione definitiva sulla qualificazione dei documenti come riservati o meno;
  • si limitava a descrivere l’imminente apertura della busta e l’estrazione dei dati, rinviando la selezione delle e-mail potenzialmente privilegiate a una fase successiva;
  • prevedeva un meccanismo per cui gli investigatori non avrebbero avuto accesso ai dati coperti da riservatezza mentre la questione fosse in sospeso.

Il Tribunale ha quindi escluso che vi fosse una lesione definitiva e autonoma dei diritti dei ricorrenti. Ha anche sottolineato che, se OLAF adottasse in seguito una decisione definitiva di rigetto, questa sarebbe allora impugnabile; in tale sede, i ricorrenti potrebbero far valere eventuali vizi procedurali antecedenti, compresi quelli connessi all’e-mail del 26 maggio 2020.

Quanto all’articolo 47 della Carta, il Tribunale ha ribadito che tale disposizione non modifica il sistema di rimedi e di ricevibilità stabilito dai Trattati. Non potendo l’e-mail essere considerata un atto impugnabile, il principio di tutela giurisdizionale effettiva non consente di derogare alle condizioni dell’articolo 263 TFUE.

Decisione e spese

Il ricorso è stato dichiarato irricevibile. Tuttavia, in materia di spese, il Tribunale ha ritenuto equo che ciascuna parte sopportasse le proprie spese, valorizzando il fatto che i ricorrenti avevano più volte chiesto a OLAF una decisione formale prima dell’eventuale accesso ai dati riservati e che OLAF non aveva chiarito in modo definitivo la propria posizione, contribuendo così all’insorgenza della controversia.

Principio affermato

Una comunicazione di OLAF che, nell’ambito di un’indagine, descrive modalità tecniche e temporali di trattamento di dati potenzialmente coperti da legal professional privilege, senza adottare una decisione definitiva sul riconoscimento o sul rigetto della tutela, costituisce un atto preparatorio non impugnabile; il ricorso per annullamento è quindi irricevibile in assenza di un atto che produca effetti giuridici vincolanti sulla posizione del destinatario.

Come è indicizzato

Materieprocedura davanti al tribunale ueolaf e tutela degli interessi finanziari dell’unionesegreto professionale avvocato-clienteammissibilità del ricorsotutela giurisdizionale effettiva

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