Cassazione Penale, Sentenza n. 28017/2024 del 12/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza dell'11/10/2022 che aveva respinto la domanda di restituzione nel termine per proporre impugnazione (ai sensi dell'art. 175 c.p.p.). Il ricorrente deduceva violazione di legge in punto di competenza funzionale, sostenendo che fosse competente il Tribunale di Pisa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui la domanda di restituzione del termine per proporre impugnazione, quando proposta dopo l'emissione della sentenza, è di competenza del giudice che sarebbe competente sulla impugnazione (qui la Corte d'Appello di Firenze). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa, al versamento di una somma di euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
La domanda di restituzione del termine per proporre impugnazione, se proposta dopo l'emissione della sentenza, è di competenza del giudice che sarebbe competente sulla impugnazione (ossia il giudice d'appello), non del giudice che ha pronunciato la sentenza.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e, salvo elementi che escludano la colpa, a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; il giudice ha determinato la sanzione in euro 3.000.
Massime di principio
- La domanda di restituzione del termine per proporre impugnazione presentata dopo la sentenza è trattata dal giudice che sarebbe competente per l'impugnazione: normalmente la Corte d'Appello per le impugnazioni contro sentenze penali di primo grado.
- Se il motivo di ricorso è manifestamente infondato, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Prima di proporre ricorso per cassazione occorre valutare la correttezza della qualificazione della competenza: contestare la competenza del giudice d'appello richiede argomentazioni solide e non formali, altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e sanzioni economiche.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare se la richiesta di restituzione del termine è stata proposta prima o dopo la pronuncia della sentenza, perché ciò incide direttamente sulla competenza del giudice chiamato a decidere.
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