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Sentenza

Sentenza n. 999/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 311/2024 pubblicata il 26/06/202 del Tribunale di Pisa;

Giustizia amministrativa202500942

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pisa che aveva ordinato l'assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza lamentando che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 311/2024 del Tribunale di Pisa, con la quale era stata ordinata l'assegnazione in suo favore della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo complessivo di euro 3.500,00. La sentenza era stata ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso all'amministrazione per l'adempimento spontaneo. Il ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza da eseguire era stata ritualmente notificata, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e l'amministrazione non aveva provveduto all'adempimento. Ha ordinato al Ministero di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Ha inoltre nominato sin d'ora, per il caso di persistente inerzia, il Direttore generale dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricandolo di avviare le procedure contabili necessarie all'adempimento. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia dell'amministrazione, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 12, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la rituale notificazione della pronuncia da eseguire ai fini dell'esecuzione forzata e il decorso del termine dilatorio concesso all'amministrazione, senza adempimento, integrano i presupposti per ordinare l'esecuzione coattiva del giudicato.
  • Quando l'amministrazione permane inerte dopo la pronuncia da eseguire, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla persistente inerzia dell'amministrazione.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione interessata, con facoltà di delega, e incaricato di porre in essere le procedure contabili necessarie all'esecuzione dell'obbligo risultante dal giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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