Cassazione Penale, Sentenza n. 128/2022 del 05/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per furto in abitazione (artt. 110, 624-bis, 625, comma 1, n.2, cod. pen.) e contestano: 1) il diniego di rinnovazione istruttoria (sopralluogo) in appello; 2) la mancata derubricazione da furto consumato a tentato per assenza di impossessamento reale; 3) la qualificazione e applicazione della circostanza aggravante della "minorata difesa" (art. 61, n.5); 4) l'applicazione dell'aggravante della violenza sulle cose (art. 625, comma 1, n.2); 5) l'illegittimità della pena poiché il giudice di primo grado avrebbe indicato un minimo edittale più favorevole non ancora vigente al momento del fatto; 6) mancata motivazione sulla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (art. 133 e 62-bis). Le censure di Rizzo sono analoghe su consumazione/tentativo e sulla determinazione della pena.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati la maggior parte dei motivi (diniego di rinnovazione istruttoria, consumazione del furto, minorata difesa, violenza sulla cosa, valutazione comparativa delle circostanze). Tuttavia ha accolto i rilievi riguardanti l'illegalità del trattamento sanzionatorio: la Corte d'appello, pur avendo rilevato l'errore del Tribunale nel fissare il limite minimo edittale, non ha rispettato il principio del divieto di "reformatio in pejus" nel modo richiesto e ha modificato in pejus la determinazione della pena. Perciò la sentenza è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo esame sul punto; nel resto i ricorsi sono dichiarati inammissibili. Decisione pronunciata il 17/11/2021.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
Norma sul furto in abitazione: la Corte ha interpretato che "privata dimora" comprende anche immobile non abitato o in cattivo stato purché non abbandonato; la mancanza di uso attuale non esclude la fattispecie se l'immobile è idoneo alla pronta abitabilità.
art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
Aggravante della violenza sulle cose: applicabile quando per commettere il furto si usa energia fisica provocando rottura, guasto o trasformazione della cosa (es. divellimento inferriate, rimozione rubinetterie).
art. 61, n. 5 cod. pen.
Circostanza aggravante della minorata difesa: richiede accertamento di concreti e concludenti elementi che dimostrino la situazione di vulnerabilità del soggetto passivo sfruttata dall'agente; non è sufficiente la mera idoneità astratta di tempo/luogo.
art. 56 cod. pen.
Regola la distinzione tra tentativo e consumazione: la consumazione del furto si realizza quando l'agente consegue la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo o occultandola nel luogo.
art. 603 cod. proc. pen.
Nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno diritto all'assunzione di prove nuove ma possono sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori; spetta al giudice valutare l'assoluta necessità dell'integrazione probatoria.
art. 133 cod. pen.
Disciplina le circostanze attenuanti generiche e la comparazione con le aggravanti: la valutazione comparativa è esercizio discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se priva di sufficiente motivazione.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulla recidiva (e sue conseguenze): citata in relazione al giudizio di comparazione delle circostanze; il contratto tra attenuanti e aggravanti è di merito e richiede motivazione adeguata.
art. 597, comma 3 cod. proc. pen.
Divieto di "reformatio in pejus": la Corte d'appello non poteva peggiorare la posizione sanzionatoria rispetto al quadro edittale più favorevole vigente al momento del fatto senza rispettare la proporzione stabilita dal primo giudice; violazione che ha determinato l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
art. 606, comma 1, lett. d) ed e) cod. proc. pen.
Criteri di impugnazione in Cassazione: il diniego di assunzione di nuove prove in appello non integra di per sé vizio di legge (lett. d) ma può costituire vizio di motivazione (lett. e) se emergono lacune o illogicità decisive nella motivazione.
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato in appello le parti non hanno diritto automatico a nuove prove: il giudice valuta l'"assoluta necessità" dell'integrazione probatoria ai sensi dell'art. 603 c.p.p.
- Per il furto in abitazione (art. 624-bis) non è necessario che l'immobile sia abitato al momento del fatto; è sufficiente che non sia abbandonato e sia idoneo alla pronta abitabilità.
- Il furto si considera consumato se l'agente ottiene la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se non si è definitivamente allontanato dal luogo del fatto.
- L'aggravante della minorata difesa richiede elementi concreti che dimostrino la vulnerabilità sfruttata: la mera collocazione in zona poco abitata non è sufficiente senza elementi che provino lo stato di particolare esposizione della vittima.
- L'aggravante della violenza sulle cose si configura ogni qualvolta si usi energia fisica provocando danno o alterazione della cosa altrui (es. divellere inferriate, rompere serramenti).
- Le decisioni su comparazione di aggravanti e attenuanti sono tipicamente discrezionali e sottratte al sindacato di legittimità salvo carenza o insufficienza motivazionale evidente.
- La Corte d'appello deve rispettare il divieto di "reformatio in pejus": se cambia il parametro edittale favorevole vigente ratione temporis, il giudice di rinvio deve riprodurre la proporzione usata dal primo giudice nell'ambito del corretto arco edittale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30/2022 del 05/01/2022
- Sentenza penale · 5 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31/2022 del 05/01/2022
- Sentenza penale · 5 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33/2022 del 05/01/2022
- Sentenza penale · 5 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34/2022 del 05/01/2022
- Sentenza penale · 5 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 35/2022 del 05/01/2022
- Sentenza penale · 5 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36/2022 del 05/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →