Parere n. 659/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto, con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dalla Smiths Medical Italia s.r.l., in persona del proprio Presidente del Consiglio di Amministrazione con poteri delegati signor Michael Jonathan Martin, contro la Provincia Autonoma di Bolzano, il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, tutte le Regioni e l’Azienda Sanitaria dell'Alto Adige e nei confronti della Johnson & Johnson Medical s.r.l. per l’annullamento: - del decreto n. 10686/2023 emesso dalla provincia Autonoma di Bolzano in data 15 giugno 2023, avente ad oggetto "importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022", con il quale: a) sono stati stabiliti "nuovamente per ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici i. relativi importi di ripiano dovuti … calcolati sulla base dell'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del servizio sanitario provinciale fino alla concorrenza della quota complessiva di ripiano, certificata e quantificata dal decreto del 6 luglio 2022"; b) sono stati rettificati gli importi riflessi nel precedente decreto n. 24408/2022 del 12 dicembre 2022 del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda Larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano, pubblicato in data 14 dicembre 2023 sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano, imputando, per l'effetto, a carico della ricorrente, una somma a titolo di payback pari a €79.459,95 a fronte del precedente importo, di cui al precedente decreto, pari a €72.758,23; c) si è disposto il pagamento da parte della ricorrente della predetta somma di €79.459,95 entro il termine di legge "utilizzando la piattaforma pagoPA della provincia Autonoma di Bolzano" disponendo che, in caso di mancato pagamento, "i debiti per acquisto di dispositivi medici dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige possono essere compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare"; - nonché degli altri atti e provvedimenti connessi, presupposto, antecedenti, successivi e/o consequenziali a detto decreto, inclusi, a mero titolo esemplificativo, gli allegati 1 e 2 di detto decreto n. 10686/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto della Provincia Autonoma di Bolzano n. 10686/2023, relativo alla determinazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, con richiesta cautelare.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato il decreto provinciale n. 10686/2023, che ha rettificato l’importo del payback a suo carico da 72.758,23 euro a 79.459,95 euro e ne ha disposto il pagamento, prevedendo, in caso di mancato versamento, la compensazione con crediti maturati nei confronti dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Sono state dedotte censure di illegittimità derivata e propria, relative alla violazione dell’art. 1, comma 557, della legge n. 145/2018, degli artt. 3, 9, 23, 32, 41 e 42 Cost., dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, uguaglianza, legittimo affidamento, certezza del diritto, trasparenza e buona amministrazione, nonché di disposizioni e principi del diritto dell’Unione europea, incluse le direttive 2014/24/UE e gli artt. 107 e 108 TFUE. È stato inoltre richiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea e, ove necessario, alla Corte costituzionale. Nel corso del procedimento la ricorrente ha comunicato di avere aderito al meccanismo introdotto dal decreto-legge n. 95/2025, accettando la riduzione del 75% dell’importo contestato e pagando il residuo 25%, con conseguente estinzione dell’obbligazione oggetto delle richieste di pagamento e inutilità della decisione sul ricorso.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le censure di merito e assorbendo l’istanza cautelare. La dichiarata adesione della ricorrente al meccanismo normativo sopravvenuto sul payback dei dispositivi medici, con pagamento del residuo dovuto, ha reso sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento del decreto impugnato. La Sezione ha distinto la sopravvenuta carenza di interesse dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima richiede un intervento integralmente satisfattivo della pubblica amministrazione, mentre la prima può derivare anche da un atto o fatto sopravvenuto che renda inutile la decisione oppure dalla dichiarazione della parte di non avere più interesse. È stata assorbita la domanda cautelare.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
L’adesione della ricorrente al meccanismo introdotto dal decreto-legge n. 95/2025, con riduzione del 75% dell’importo contestato e pagamento del residuo 25%, ha reso sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento del decreto provinciale impugnato. Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Istanza cautelare
L’istanza cautelare è assorbita dalla declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
Disciplina il deposito diretto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presso il Consiglio di Stato.
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
Prevede l’opposizione al ricorso straordinario e la richiesta di trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
art. 1, comma 557, legge 30 dicembre 2018, n. 145
È richiamato dalla ricorrente quale base normativa della disciplina del payback sui dispositivi medici e quale parametro di legittimità del decreto impugnato.
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 luglio 2022
Ha certificato il superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 a livello nazionale e regionale.
decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022
Ha adottato le linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in materia di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici.
art. 18 decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
È richiamato dalla ricorrente quale parametro di legittimità del meccanismo di payback.
decreto-legge n. 95/2025
Ha introdotto il meccanismo cui la ricorrente ha aderito, accettando la riduzione del 75% dell’importo contestato e pagando il residuo 25%; tale adesione ha determinato l’inutilità della decisione sul ricorso.
art. 267 TFUE
È stato invocato dalla ricorrente per chiedere il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea; la questione non è stata esaminata per l’improcedibilità del ricorso.
artt. 107 e 108 TFUE
Sono stati richiamati dalla ricorrente in relazione al divieto di misure pubbliche qualificabili come aiuti di Stato o idonee ad alterare la concorrenza; le relative censure sono rimaste assorbite.
art. 72 direttiva 2014/24/UE
È stato invocato dalla ricorrente in relazione al divieto di modifiche sostanziali dei contratti pubblici in corso di esecuzione; la censura non è stata esaminata.
art. 69 direttiva 2014/24/UE
È stato richiamato dalla ricorrente in relazione alla necessaria profittabilità degli appalti pubblici; la questione è rimasta assorbita.
artt. 3, 9, 23, 32, 41 e 42 Cost.
Sono stati indicati dalla ricorrente quali parametri costituzionali lesi dal sistema di payback, sotto i profili di uguaglianza, tutela della ricerca e della salute, legalità della prestazione patrimoniale, libertà di iniziativa economica e proprietà privata; il Consiglio non ne ha esaminato il merito.
art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990
È stato richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buona fede e tutela dell’affidamento nei rapporti con la pubblica amministrazione; la censura non è stata esaminata.
art. 303 c.p.a.
Non richiamato come norma applicata nel dispositivo; il principio processuale utilizzato è quello della sopravvenuta carenza di interesse, richiamato mediante il precedente Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2024, n. 303.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse sussiste quando un atto o un fatto sopravvenuto rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato, anche se tale situazione non deriva da un provvedimento integralmente satisfattivo della pubblica amministrazione.
- La sopravvenuta carenza di interesse si distingue dalla cessazione della materia del contendere: la prima attiene all’inutilità della decisione rispetto all’interesse residuo del ricorrente, mentre la seconda presuppone che l’operato successivo della pubblica amministrazione abbia integralmente soddisfatto l’interesse azionato.
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando coerente con una situazione sopravvenuta che rende inutile il giudizio, giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le censure di merito e la domanda cautelare non devono essere esaminate; quest’ultima può essere dichiarata assorbita.
Improcedibilità del ricorso sul payback dei dispositivi medici
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società fornitrice di dispositivi medici contro il decreto della Provincia Autonoma di Bolzano n. 10686/2023, relativo al payback per gli anni 2015-2018. La ricorrente aveva formulato anche un’istanza cautelare.
Premesse e oggetto dell’impugnazione
Il decreto provinciale aveva rettificato il precedente importo del payback posto a carico della società, elevandolo da 72.758,23 euro a 79.459,95 euro. Il provvedimento aveva inoltre disposto il pagamento entro il termine di legge e previsto, in caso di mancato pagamento, la compensazione del debito con crediti maturati nei confronti dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.
La società aveva già impugnato davanti al TAR Lazio i provvedimenti statali presupposti, tra cui il decreto del 6 luglio 2022 sul superamento del tetto di spesa e il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per i provvedimenti regionali e provinciali. Con motivi aggiunti aveva impugnato anche il precedente decreto provinciale n. 24408/2022 e, successivamente, il decreto n. 10686/2023.
Motivi dedotti
La ricorrente ha denunciato, tra l’altro:
- violazione dell’art. 1, comma 557, della legge n. 145/2018;
- violazione degli artt. 3, 9, 23, 32, 41 e 42 della Costituzione;
- lesione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, uguaglianza, legittimo affidamento, certezza del diritto, trasparenza e buona amministrazione;
- violazione di principi e disposizioni del diritto dell’Unione europea, inclusi gli artt. 107 e 108 TFUE e gli artt. 69 e 72 della direttiva 2014/24/UE;
- difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà ed eccesso di potere;
- violazione dell’art. 18 del decreto-legge n. 115/2022;
- richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE e, ove necessario, di rimessione alla Corte costituzionale.
Vicende procedurali
Il Ministero della salute aveva chiesto all’Avvocatura Generale dello Stato di proporre opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, con trasposizione della controversia in sede giurisdizionale. Tuttavia, non era pervenuta alcuna notizia circa l’effettiva proposizione dell’opposizione e l’eventuale tempestiva instaurazione del giudizio davanti al TAR competente.
Sopravvenienza rilevante
Nel corso del procedimento, la società ha comunicato di avere aderito al meccanismo introdotto dal decreto-legge n. 95/2025 per il payback sui dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018. In particolare, ha accettato la riduzione del 75% dell’importo contestato e ha provveduto al pagamento del residuo 25%.
La ricorrente ha quindi rappresentato che l’obbligazione oggetto delle richieste di pagamento doveva considerarsi estinta e che la controversia doveva ritenersi definita. Ha inoltre segnalato che il TAR Lazio, con sentenza n. 1396/2026, aveva già dato atto della sua adesione al meccanismo normativo sopravvenuto nell’ambito del giudizio riguardante la medesima vicenda.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che la situazione sopravvenuta rendesse sostanzialmente inutile una decisione sul merito del ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse ricorre, tra l’altro, quando sopravviene un atto o un fatto che rende inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato, oppure quando la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione.
Il Consiglio ha distinto tale figura dalla cessazione della materia del contendere. Quest’ultima presuppone che l’operato successivo della pubblica amministrazione abbia integralmente soddisfatto l’interesse azionato; la sopravvenuta carenza di interesse, invece, può dipendere anche da un fatto sopravvenuto estraneo a un intervento integralmente satisfattivo dell’amministrazione, purché elimini l’utilità concreta della decisione.
Conclusione
Il parere è nel senso di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le censure relative alla legittimità del sistema di payback, i prospettati rinvii pregiudiziali e di costituzionalità e ogni altra questione di merito non sono stati esaminati. L’istanza cautelare è stata assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 8 apr 2026Parere n. 652/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 apr 2026Parere n. 653/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 apr 2026Parere n. 654/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 apr 2026Parere n. 655/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 apr 2026Parere n. 656/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 apr 2026Parere n. 657/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →