Cassazione Penale, Sentenza n. 37492/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990: 1) deduceva manifesta illogicità per aver escluso il c.d. "consumo di gruppo", sulla base della telefonata effettuata dal Bartoletti all'acquirente Di Palma e della circostanza che si fosse presentato con la precisa quantità ceduta, sostenendo che ciò dimostrerebbe un accordo preventivo; 2) denunciava violazione dell'art. 73, comma 5, lamentando che la Corte avesse escluso l'ipotesi lieve in ragione del mero dato ponderale e del possesso di un bilancino, senza depurare la quantità dalla parte destinata al consumo personale.
La decisione
La Corte suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata e reiterativa dell'appello: le prove indicate (telefonata e possesso della quantità) sono compatibili con una semplice cessione e non provano in modo univoco un "acquisto di gruppo", che richiede l'assunzione pro quota dell'intero quantitativo da parte di un gruppo di finanziatori. Sulla questione dell'ipotesi lieve, la Corte ha ritenuto che la valutazione degli indicatori ex art. 73, comma 5, sia stata effettuata complessivamente e in conformità alla giurisprudenza di Sezioni Unite (n.51063/2018, Murolo), dando rilievo al dato quantitativo e ad altri elementi (es. vissuto dell'imputato, rapidità del decadimento della sostanza) e non riscontrando violazione di legge. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309/1990
Comma 4: ricadono nella fattispecie della cessione la detenzione e consegna di quantitativi idonei alla ricavazione di molteplici dosi. Comma 5: l'accertamento dell'ipotesi lieve richiede una valutazione complessiva degli indicatori (quantitativo, modalità, strumenti, condotte, vissuto dell'imputato), non la sola considerazione del peso o di un singolo elemento; la Corte ha applicato questa valutazione complessiva e privilegiato il rilievo del dato quantitativo e di altri elementi probatori.
codice di procedura penale
L'inammissibilità del ricorso determina l'obbligo di condannare il proponente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità; la Corte ha ritenuto sussistente la colpa fissando la somma in euro 3.000.
Corte Costituzionale
sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione al principio secondo cui la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende non si applica se l'inammissibilità è determinata da assenza di colpa; qui la Corte ha ritenuto assente tale causa esimente.
Giurisprudenza di legittimità
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076
Principio che impone la valutazione globale degli indicatori di natura e destinazione della sostanza per valutare la riconducibilità all'ipotesi lieve; la Corte ha applicato tale principio per ritenere corretta la valutazione della Corte d'appello.
Massime di principio
- La qualificazione tra consumo personale, consumo di gruppo e cessione dipende da una valutazione complessiva: non basta una telefonata o il possesso di una precisa quantità per provare l'"acquisto di gruppo"; occorre che l'intero quantitativo sia destinato all'assunzione pro quota dal gruppo dei finanziatori.
- Ai fini dell'esclusione dell'ipotesi di traffico (ipotesi lieve ex art. 73, comma 5), il dato quantitativo è rilevante ma va valutato insieme ad altri indicatori (strumenti, modalità di conservazione, rapidità del decadimento della sostanza, comportamento e vissuto dell'imputato); spetta al difensore dimostrare in modo convincente la porzione certamente destinata all'uso personale.
- Argomentazioni già svolte in sede di appello e adeguatamente motivate dalla Corte d'appello sono difficilmente riapribili in sede di legittimità se non emergono profili di illegittimità o violazione di legge, per cui i motivi reiterativi possono essere dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente conseguenze economiche (spese e somma per la Cassa delle ammende) salvo prova dell'assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità; pertanto è necessario valutare con attenzione l'ammissibilità prima di proporre ricorso in Cassazione.
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