Cassazione Civile, Ordinanza n. 18340/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un PVC della Guardia di Finanza relativo all'anno d'imposta 2009, seguito da avviso di accertamento con cui all'esercente di commercio di oggetti preziosi veniva contestato l'omesso versamento dell'IVA, per euro 53.269 oltre interessi e sanzioni, in relazione a cessioni assoggettate dall'Ufficio al meccanismo del reverse charge. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva confermato il primo grado. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972. Secondo la ricorrente, la CTR aveva erroneamente ritenuto che il regime del reverse charge non si applicasse ai monili sani ceduti a operatori che svolgono anche attività di commercializzazione, assumendo che ciò che rilevasse fosse l'attività del cessionario e non le caratteristiche oggettive del bene. L'Ufficio sosteneva invece che, non essendo garantita la destinazione univoca del prodotto, il regime applicabile fosse quello del margine. La Corte ha ritenuto il motivo ammissibile e fondato, ma per ragioni diverse da quelle prospettate dalla ricorrente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, incluso il presente grado. La cassazione è stata disposta perché la CTR non ha correttamente accertato le caratteristiche oggettive dei beni ceduti, limitandosi a valorizzare l'attività del contribuente e non il requisito decisivo della natura e del tenore dell'oro nei beni oggetto di cessione, nonché la loro non immediata destinazione al consumo.
Norme richiamate
art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972
"in deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento [...] nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario"
Il reverse charge si applica alle cessioni di oro da investimento, materiale d'oro e prodotti semilavorati con purezza pari o superiore a 325 millesimi; ciò che conta è il tenore/purezza del metallo e la non immediata destinazione al consumo, non l'attività di trasformazione svolta dal cessionario.
art. 1, L. 17 gennaio 2000, n. 7
"ai fini della presente legge con il termine \"oro\" si intende: a) l'oro da investimento [...] b) il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale"
La nozione di oro rilevante ai fini del regime fiscale include sia l'oro da investimento sia il materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, secondo definizioni legali che valorizzano purezza e destinazione economica.
art. 198, paragrafo 2, direttiva 2006/112/CE
"gli Stati membri possono designare l'acquirente come debitore dell'imposta"
La norma unionale consente il meccanismo di inversione contabile in relazione a determinate cessioni di oro e materiali assimilati; si tratta di un'eccezione al principio generale dell'art. 193 della direttiva, da interpretare restrittivamente ma senza svuotarne l'effetto utile.
art. 199, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
"Gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni: [...] cessioni di materiali di recupero [...]"
La disposizione è richiamata per il coordinamento sistematico con il regime del reverse charge e per distinguere le cessioni di materiali di recupero dal diverso regime applicabile all'oro e ai prodotti semilavorati.
art. 14, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
"costituisce 'cessione di beni' il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario"
La Corte usa la nozione unionale di cessione di beni per interpretare il perimetro oggettivo del regime dell'inversione contabile.
art. 193 direttiva 2006/112/CE
È richiamato come principio generale secondo cui l'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua l'operazione imponibile, cui il reverse charge costituisce eccezione.
art. 198, paragrafo 2, direttiva 2006/112/CE e art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972
Le norme vanno interpretate tenendo conto della lettera, del contesto e delle finalità antifrode del sistema, con applicazione al materiale d'oro e ai prodotti semilavorati che non siano destinati all'immediato consumo.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge dedotto dall'Agenzia.
Massime di principio
- Nel regime del reverse charge per l'oro e i prodotti semilavorati, il criterio decisivo è oggettivo: rilevano la purezza/tenore del metallo e la natura del bene ceduto, non l'attività svolta dal cessionario.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972, è necessario che il bene non sia destinato all'immediato consumo, ma a un successivo processo di trasformazione che lo inserisca in un nuovo ciclo economico.
- Il giudice di merito deve accertare in modo specifico e motivato le caratteristiche dei beni oggetto di cessione; non è sufficiente fondare la decisione sulla generica attività economica del cedente o del cessionario.
- Le disposizioni sul reverse charge, in quanto eccezioni al principio generale di debenza dell'IVA da parte del cedente, vanno interpretate restrittivamente ma in modo conforme alla loro finalità antifrode e all'effetto utile del diritto unionale.
- La distinzione tra reverse charge e regime del margine dipende dalla struttura oggettiva dell'operazione e dalla tipologia del bene ceduto, non dalla mera qualificazione dell'operatore economico coinvolto.
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