Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 184/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 207 del 31.10.2024, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202600005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 207 del 31 ottobre 2024, relativa al pagamento del bonus carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Due docenti hanno promosso distinti giudizi di ottemperanza, poi riuniti, deducendo che il Ministero non aveva integralmente eseguito la sentenza civile passata in giudicato che riconosceva loro il beneficio economico della carta del docente: per il primo relativamente all’anno scolastico 2023/2024 e per la seconda relativamente agli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, oltre alle spese legali. I ricorrenti hanno rappresentato di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996 e documentato il passaggio in giudicato, senza ricevere il bonus. Hanno quindi chiesto l’assegnazione di un termine per l’adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero ha chiesto il rigetto con una costituzione meramente formale. La difesa amministrativa, già prospettata in giudizi analoghi, sosteneva che i docenti avrebbero dovuto presentare nuovamente la richiesta attraverso le procedure telematiche indicate in avvisi pubblicati sui siti istituzionali e attendere i tempi dell’amministrazione, in applicazione dei doveri di collaborazione, correttezza e buona fede.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi perché riguardanti l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla medesima sentenza civile e li ha accolti. Ha rilevato che dagli atti non risultava il pagamento integrale delle somme dovute. Ha ritenuto non opponibile ai creditori l’esigenza di una nuova richiesta amministrativa né l’obbligo di attendere senza certezza sui tempi di pagamento: i doveri di correttezza e buona fede non possono imporre al creditore un’attesa ulteriore ed eccessiva quando il credito è già riconosciuto da un giudicato. Ha ordinato al Ministero di pagare, entro sessanta giorni, tutte le somme spettanti in base alla sentenza civile. Ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario da lui delegato, autorizzandolo, su richiesta dei ricorrenti e decorso inutilmente il termine, a rilasciare le carte docenti, accreditare gli importi e adottare ogni necessario atto amministrativo e contabile. Al commissario è stato riconosciuto un compenso di euro 1.000,00, a carico del Ministero inottemperante. La penalità di mora non è stata applicata, poiché, trattandosi dell’erogazione di un contributo e considerata la situazione di difficoltà degli uffici ministeriali, sarebbe risultata iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate complessivamente in euro 800,00 oltre accessori, ed è stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Ragioneria generale dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica) per l’aggiornamento e la formazione

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto ai docenti.

  • art. 112 c.p.a.

    Consente di chiedere l’ottemperanza al giudicato civile e l’adozione delle misure necessarie per ottenere l’esecuzione della sentenza.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo applica per assegnare il termine di adempimento, nominare il commissario ad acta e valutare la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere disposta nell’ambito dell’ottemperanza, ma non è stata applicata perché, nel caso concreto, sarebbe risultata iniqua.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine che i creditori hanno dichiarato di aver atteso prima di promuovere l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    Richiamato per la liquidazione delle spese processuali secondo i minimi tariffari applicabili a giudizi seriali analoghi.

Massime di principio

  • Quando una sentenza civile passata in giudicato condanna un’amministrazione al pagamento di una somma, il giudice amministrativo dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine e predisporre contestualmente la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale inerzia successiva.
  • Il creditore di un’obbligazione pecuniaria definitivamente riconosciuta da un giudicato non può essere costretto, in assenza di una specifica base normativa, a presentare una nuova istanza amministrativa né ad attendere senza certezza sui tempi di pagamento prima di ricorrere all’ottemperanza.
  • I doveri di leale collaborazione, correttezza e buona fede gravanti sulle parti non possono essere interpretati in modo da imporre al creditore un’attesa ulteriore, indeterminata o eccessiva per ottenere l’esecuzione di un giudicato di condanna.
  • In caso di mancata esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di un beneficio economico, il commissario ad acta può essere incaricato di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari all’erogazione, compreso il rilascio del titolo o dello strumento di pagamento e l’accredito delle somme.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, avuto riguardo alla natura contributiva dell’obbligazione e alle concrete difficoltà organizzative dell’amministrazione, essa risulti iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaBuona fede e correttezza della PATermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.