Cassazione Penale, Sentenza n. 2605/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che, su richiesta del P.M., aveva revocato la sospensione dell'ordine di sgombero dell'immobile. Il ricorrente deduceva nullità per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: il provvedimento di sospensione (12/09/2023) era stato disposto per gravi condizioni di salute del ricorrente, che non era autore dell'abuso edilizio e dimorava nell'immobile; nonostante ciò il Tribunale, senza accertamenti sanitari, avrebbe ritenuto che il ricorrente fosse in grado di individuare una dimora alternativa e non versasse più in condizioni di salute critiche, motivazione ritenuta dal ricorrente contraddittoria rispetto alla documentazione clinica prodotta
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo proposto si sostanzia in doglianze sulle risultanze di fatto e in una diversa valutazione delle prove, materie precluse alla giurisdizione di legittimità. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che vieta il "travisamento del fatto" e la rilettura dei fatti in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore dell'erario
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna per spese e, se del caso, una sanzione pecuniaria per il ricorrente quando il ricorso sia inammissibile, salvo che risulti assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata)
Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006; Sez. 5, n. 39048/2007; Sez. 6, n. 25255/2012; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006
Conferma il principio che la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle risultanze empiriche dei fatti, vietando il "travisamento del fatto" e la riconsiderazione dei fatti sotto diverso profilo in sede di cassazione
Massime di principio
- In cassazione non è ammesso proporre una diversa valutazione delle prove o dei fatti: i motivi che si risolvono in doglianze di merito sono inammissibili
- Per censurare la motivazione di un provvedimento in sede di legittimità occorre articolare un conflitto logico-giuridico chiaro e dimostrare l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione in termini giuridici, non limitarsi a produrre elementi probatori alternativi
- Se si fonda un provvedimento sulla situazione di salute di una persona, è utile che i relativi accertamenti siano incardinati nei primi gradi di giudizio; in cassazione è difficile ottenere il riesame delle valutazioni mediche già compiute dal giudice di merito
- La revoca di misure cautelari o di sospensioni disposte per motivi di salute può essere giustificata da documentazione che dimostri la capacità del soggetto di provvedere alle proprie esigenze abitative o l'assenza di pericolo per la salute; chi impugna deve contestare razionalmente tale valutazione e non limitarsi a opporre prova contraria
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo prova che l'inammissibilità sia avvenuta senza colpa
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