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Sentenza

Sentenza n. 3524/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza del TAR Campania – Napoli n.-OMISSIS- – pubblicata in data 20.02.2026;

Giustizia amministrativa202601940

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale e tempestiva esecuzione della sentenza del TAR che imponeva l'assegnazione al minore delle ore di sostegno indicate nel verbale del GLO

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitori del minore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che l'amministrazione non aveva eseguito nei termini la precedente sentenza, notificata il 21 febbraio 2026, che imponeva di rieditare il potere e assegnare al minore le ore di sostegno indicate nel verbale del GLO entro dieci giorni. L'amministrazione aveva assegnato, con atto del 26 marzo 2026, sette ore aggiuntive, ma i ricorrenti hanno sostenuto che l'adempimento fosse tardivo e comunque parziale. Il minore, a fronte di una frequenza scolastica di 37 ore settimanali, risultava coperto dall'insegnante di sostegno soltanto per 32 ore, con periodi di frequenza non coperti. È stata inoltre chiesta la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accertato la mancata esatta ottemperanza alla precedente sentenza, rilevando che l'amministrazione aveva adempiuto sia oltre il termine di dieci giorni assegnato dal giudicato sia soltanto parzialmente. Ha quindi ordinato all'amministrazione di adottare, entro tre giorni dalla comunicazione della sentenza, le misure organizzative necessarie per garantire al minore le ore di sostegno corrispondenti all'intero monte ore di frequenza scolastica, pari a 37 ore settimanali, così da consentirgli la partecipazione alle attività scolastiche per tutto il tempo scuola. La richiesta di nomina immediata del commissario ad acta è stata respinta perché i tempi ordinari di insediamento risultavano incompatibili con l'imminente chiusura dell'anno scolastico; il TAR ha riservato la possibilità di nominarlo su nuova istanza. È stata respinta anche la richiesta di penalità di mora: pur riconoscendone la natura coercitiva, il Collegio ha ritenuto sproporzionata la sua applicazione in considerazione del brevissimo termine assegnato e della prossimità della chiusura dell'anno scolastico. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza consente l'applicazione della penalità di mora quale misura coercitiva; la sua concreta comminazione deve tuttavia rispettare un criterio di proporzionalità rispetto al termine assegnato e alle circostanze del caso.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell'istanza cautelare formulata nel giudizio di ottemperanza e già accolta con precedente ordinanza.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Fondamento dell'ordine di oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi degli interessati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione solo parziale o tardiva dell'ordine contenuto nel giudicato integra mancata esatta ottemperanza, anche quando l'amministrazione abbia adottato alcune misure formalmente dirette a dare esecuzione alla decisione.
  • Quando il giudicato impone l'assegnazione di misure di sostegno scolastico secondo un determinato fabbisogno, l'amministrazione deve garantire la copertura effettiva dell'intero monte ore di frequenza scolastica indicato dalla decisione, adottando le necessarie misure organizzative.
  • La nomina del commissario ad acta può essere negata quando, in ragione dell'imminente scadenza dell'anno scolastico, i tempi ordinari di insediamento risultino incompatibili con l'utilità concreta dell'intervento; resta possibile una successiva nomina su rinnovata istanza.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pur avendo natura coercitiva, deve essere applicata secondo proporzionalità e può essere esclusa quando il brevissimo termine residuo per l'adempimento renda la misura sproporzionata rispetto alle circostanze concrete.

Come è indicizzato

MaterieScuolaGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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