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Sentenza

Sentenza n. 5899/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento del silenzio-rigetto serbato dal Comune di Cellole in riferimento ad istanza di accesso agli atti amministrativi trasmessa a tale Ente in data 19/11/2025.

Giustizia amministrativa202601029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. VIIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Silenzio-rigetto sull'istanza del 19 novembre 2025 di accesso documentale e civico generalizzato agli atti autorizzativi della piattaforma realizzata sull'area demaniale antistante la struttura alberghiera e alla relativa concessione demaniale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, proprietari di abitazioni nel Condominio Luci del Mare, adiacente a una struttura alberghiera presso la quale era stata collocata su area demaniale una pedana utilizzata per eventi musicali notturni, chiedevano al Comune di Cellole, con istanza del 19 novembre 2025 formulata sia ai sensi della legge n. 241/1990 sia come accesso civico generalizzato, copia degli atti che avevano autorizzato la pedana (tra cui permesso di costruire, SCIA e autorizzazione paesaggistica) e della concessione demaniale relativa all’area. Deducevano la violazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, lamentando che, nonostante la trasmissione dell’istanza alla società controinteressata il 15 dicembre 2025, il Comune non avesse consentito l’accesso nei termini né comunicato ragioni ostative. I ricorrenti giustificavano inoltre l’interesse documentale con la vicinanza delle abitazioni e con l’alterazione dei luoghi in area sottoposta a vincolo paesaggistico. La società proprietaria dell’albergo, costituitasi, riferiva che le autorizzazioni erano state richieste dall’affittuaria della struttura.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso. Ritiene che l’istanza sia fondata in via principale sull’accesso civico generalizzato, il quale spetta a chiunque senza necessità di dimostrare una legittimazione soggettiva qualificata o di motivare l’interesse conoscitivo, salvo le eccezioni relative previste dall’art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, che nel caso concreto non ricorrono. Distingue tale forma di accesso da quello documentale, funzionale alla tutela di un interesse individuale e non utilizzabile per un controllo generalizzato sull’attività amministrativa; la prossimità degli immobili e il vincolo paesaggistico sono comunque indicati a sostegno dell’interesse dei ricorrenti. Ordina al Comune di consentire la visione e l’estrazione di copia della documentazione richiesta entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza o dalla sua precedente comunicazione. Nomina commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega, incaricato di intervenire su istanza dei ricorrenti dopo la scadenza del termine assegnato al Comune e di assicurare l’esecuzione entro ulteriori trenta giorni. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013

    L’accesso civico generalizzato, introdotto nel corpus normativo del d. lgs. n. 33 del 2013 dal d. lgs. n. 97 del 2016, in attuazione della delega contenuta nell’art. 7 della l. n. 124 del 2015, come diritto di “chiunque”, non è sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non presuppone alcun onere di motivazione circa l’interesse alla conoscenza, viene riconosciuto e tutelato «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» (art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33 del 2013).

    L’accesso civico generalizzato è riconosciuto a chiunque senza necessità di dimostrare un interesse qualificato o di motivare la richiesta, per favorire il controllo diffuso sull’attività amministrativa e la partecipazione al dibattito pubblico.

  • art. 24, comma 3, l. 241/1990

    L’esplicita precisazione del legislatore evidenzia proprio la volontà di superare quello che era e resta il limite connaturato all’accesso documentale che non può essere preordinato ad un controllo generalizzato sull’attività delle pubbliche amministrazioni (art. 24, comma 3, della l. n. 241 del 1990).

    L’accesso documentale non può essere utilizzato per svolgere un controllo generalizzato sull’attività delle pubbliche amministrazioni, a differenza dell’accesso civico generalizzato.

  • art. 5-bis, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013

    Nell’accesso documentale ordinario, “classico”, si è al cospetto di un accesso strumentale alla protezione di un interesse individuale; per converso, nell’accesso civico generalizzato si ha un accesso dichiaratamente finalizzato a garantire il controllo democratico sull’attività amministrativa, nel quale l’interesse individuale alla conoscenza, è protetto in sé, se e in quanto non vi siano contrarie ragioni di interesse pubblico o privato, ragioni espresse dalle cc.dd. eccezioni relative di cui all’art. 5-bis, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 33 del 2013 (cfr. Cons. Stato Ad. Plen n. 10/2020; cfr. anche TAR Puglia, n. 1432/2020) e che, comunque, non ricorrono nel caso di specie.

    L’accesso civico generalizzato è consentito per il controllo democratico e tutela l’interesse conoscitivo, salvo che ricorrano le eccezioni relative poste a salvaguardia di interessi pubblici o privati; tali eccezioni non ricorrevano nel caso esaminato.

Massime di principio

  • L’accesso civico generalizzato spetta a chiunque, senza necessità di allegare un interesse qualificato o di motivare la richiesta, ed è finalizzato a favorire il controllo diffuso sull’attività amministrativa e la partecipazione al dibattito pubblico.
  • L’accesso documentale è strumentale alla tutela di un interesse individuale e non può essere preordinato a un controllo generalizzato sull’attività delle pubbliche amministrazioni; l’accesso civico generalizzato ha invece finalità di controllo democratico e può essere limitato soltanto in presenza delle eccezioni previste dall’art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013.

Come è indicizzato

MaterieAccesso civico generalizzatoGiudizio di ottemperanza
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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