Sentenza del 22/02/2019 n. 5342 - Corte di Cassazione
Concorrenza e trasparenza - Impresa e mercato - Impresa agricola e collegamento potenziale tra attività imprenditoriale e fondo - Temporaneo esercizio prevalente dell'attività commerciale su quella agricola -Carenza presupposti per dichiarazione di fallimento - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza con cui la Corte d’Appello di Brescia aveva revocato il fallimento della società e dei soci, ritenendo che l’impresa fosse agricola e quindi non fallibile. In particolare, ha sostenuto che l’accertato esercizio, tra il 2012 e il luglio 2013, di un’attività commerciale prevalente rispetto a quella agricola rendesse applicabile la disciplina fallimentare, anche se tale attività era cessata prima della domanda di fallimento del 18 giugno 2015. È stato inoltre dedotto un possibile abuso del diritto mediante l’affitto del ramo d’azienda a società collegate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la conclusione secondo cui la cessazione dell’attività commerciale prima della domanda di fallimento escludesse automaticamente la fallibilità. Ha affermato che, quando sia stato accertato in concreto che una società agricola abbia esercitato un’attività commerciale prevalente, essa resta assoggettabile al fallimento anche se l’attività commerciale è successivamente cessata. Il secondo motivo, relativo all’abuso del diritto e agli ulteriori presupposti dimensionali, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 2135 c.c.
Definisce l’imprenditore agricolo e disciplina le attività agricole principali e le attività connesse.
La qualifica formale di impresa agricola non è sufficiente quando, in concreto, le attività commerciali o connesse assumono rilievo decisamente prevalente e sproporzionato rispetto alla coltivazione, all’allevamento o alla silvicoltura. È necessario anche un collegamento funzionale effettivo dell’attività con la terra quale fattore produttivo.
Art. 2195 c.c.
Individua le attività soggette alla qualifica di imprenditore commerciale.
L’esercizio concreto di attività di produzione, trasformazione o commercializzazione non riconducibili in modo funzionale all’attività agricola può comportare la qualificazione commerciale dell’impresa.
Art. 1, comma 1, legge fallimentare, R.D. 267/1942
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.
L’esercizio accertato di un’attività commerciale prevalente rende l’impresa assoggettabile alla procedura concorsuale, anche se l’attività è stata successivamente cessata prima della presentazione della domanda di fallimento.
Art. 2697 c.c.
Disciplina l’onere della prova.
Chi invoca l’esenzione dalla procedura fallimentare in quanto imprenditore agricolo deve dimostrare i presupposti concreti della qualifica agricola e della connessione funzionale tra le attività svolte.
Art. 115 c.p.c.
Disciplina la valutazione delle prove da parte del giudice.
Il giudice deve fondare la decisione sulle prove dedotte dalle parti e sui fatti non contestati, secondo una valutazione concreta dell’attività effettivamente esercitata.
Massime di principio
- La qualifica di impresa agricola risultante dall’atto costitutivo o dal registro delle imprese non impedisce di accertare in concreto l’esercizio di un’attività commerciale.
- Un’attività commerciale esercitata anche temporaneamente può incidere sulla fallibilità se, nel periodo considerato, risulta prevalente rispetto all’attività agricola.
- La cessazione dell’attività commerciale prima della domanda di fallimento non elimina automaticamente gli effetti dell’attività commerciale già esercitata: conta l’accertamento sostanziale dell’attività e della sua prevalenza.
- La trasformazione, lavorazione o commercializzazione di prodotti agricoli rientra nell’attività agricola solo se mantiene un effettivo collegamento funzionale con la produzione propria e non diventa un’attività commerciale autonoma o sproporzionata.
- L’affitto di un ramo d’azienda può essere valutato nel contesto complessivo dell’operazione, ma la sua presenza non esclude automaticamente né dimostra da sola l’esercizio diretto dell’attività commerciale.
- In casi analoghi devono essere verificati anche i presupposti dimensionali previsti dalla legge fallimentare; la decisione in esame non li ha definiti perché la relativa questione è stata assorbita dal rinvio.
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