Cassazione Penale, Sentenza n. 42158/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Cagliari per il reato di tentata introduzione nello Stato di armi comuni da sparo (artt. 56 cod. pen., 1 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895). Laccusa contestava che l'imputato, dopo aver acceduto al cosiddetto dark web, avesse cercato e più volte contattato venditori di armi, rispondendo ad un annuncio con la frase buongiorno dall'Italia do you ship che, secondo laccusa, dimostrerebbe trattative finalizzate allimportazione di una pistola (Glock 19) e che le condotte compulsive di ricerca fossero atti prodromici alla compravendita e allintroduzione dellarma nel territorio nazionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la correttezza della motivazione del Tribunale che aveva assolto l'imputato per non aver raggiunto la soglia del tentativo punibile. La Corte ha richiamato il divieto per la cassazione di rivedere la valutazione del fatto del giudice di merito e ha condiviso la valutazione secondo cui l'attività di introduzione di armi prevista dall'art. 1 della legge n. 895/1967 è un procedimento articolato in più fasi. Per configurare il tentativo punibile, le trattative devono risultare serie, affidabili, univoche e idonee in concreto ad determinare linnesco delloperazione di introduzione: semplici ricerche sul dark web o un primo contatto formulato in termini generici non sono di per sé sufficienti a dimostrare il tentativo. Per tali ragioni le doglianze del ricorrente sono state ritenute mera diversa valutazione delle prove e non motivi rilevanti ai sensi dellart. 606 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Il tentativo punibile richiede atti idonei e diretti in modo non equivoco alla consumazione del reato; la Corte ha confermato che gli atti preparatori devono avere, in relazione alle circostanze, la capacità ex ante di raggiungere il risultato per integrare il tentativo.
art. 1 legge 2 ottobre 1967, n. 895
Larticolo definisce lattivita di introduzione nello Stato di armi provenienti dallestero come un processo complesso e plurifasico: individuazione del venditore, avvio e svolgimento di trattative su modello, quantità, prezzo e consegna, conclusione dellaccordo e operazioni di introduzione. Per questo motivo il momento consumativo è nelle fasi avanzate e gli atti antecedenti sono tentativo solo se connotati da serieta e affidabilita.
art. 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895
Norma richiamata nellimputazione originaria; nella motivazione la Corte non ha compiuto uninterpretazione specifica distinta da quella complessiva dellart. 1 e del concetto di tentativo secondo lart. 56 cod. pen.
art. 606 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato che la cassazione è limitata alle categorie previste da questo articolo e che il ricorso in esame rappresentava una mera censura della valutazione di merito, cioè una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità.
Massime di principio
- La semplice ricerca di armi su piattaforme darknet o il primo contatto con un venditore non costituiscono automaticamente tentativo punibile di introduzione nello Stato: serve dimostrare trattative concrete, serie e affidabili idonee a determinare limportazione.
- Per configurare il tentativo ex art. 56 cod. pen. occorre che gli atti preparatori siano diretti in modo non equivoco alla consumazione: vanno valutati ex ante e in relazione alle circostanze se erano concretamente idonei a conseguire il risultato.
- La prova di accordi conclusi su piattaforme diverse o di messaggistica criptata necessita di elementi esteriori che attestino la serietà delle trattative (es. accordi su modello, prezzo, modalita di spedizione, pagamento o effettive operazioni di trasporto). In mancanza di tali elementi, laccertamento dovrà concludersi per insufficienza probatoria.
- Il ricorso per cassazione non può mirare a una riconsiderazione ex novo della prova: le doglianze che si limitano a proporre una lettura alternativa dei fatti sono inammissibili se non indicano vizi giuridici rientranti nelle fattispecie dellart. 606 c.p.p.
- Nelle indagini su traffici via dark web è importante preservare e acquisire tempestivamente prove tecniche e telematiche (log, pagamenti, trasferimenti, corrispondenza non eliminabile) e, se possibile, dati che colleghino concretamente lindagato alloperazione di importazione.
- In sede di valutazione difensiva, va sottolineata la differenza tra curiosita o contatto esplorativo e condotte idonee a realizzare limportazione: la presenza di elementi obiettivi e misurabili che dimostrino progressione verso la consumazione è cruciale.
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