Sentenza n. 9886/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento A) quanto al ricorso introduttivo 1) dell'Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento con pubblicazione dell'esito di valutazione a.a. 2022-23 e in particolare della Graduatoria del III° anno, per come pubblicati sul sito istituzionale dell'Università La Sapienza di Roma in data 14.10.2022; 2) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formazione della Graduatoria di trasferimento al III° anno; b) tutti gli atti istruttori sottesi alla formazione della Graduatoria del III° anno; c) la documentazione amministrativa rilasciata dalla p.a. a seguito dell'accesso agli atti dei ricorrenti, e segnatamente dei riscontri forniti a mezzo pec nelle date del 29.11.2022 e 30.11.2022, unitamente ai seguenti allegati: Verbale n. 121 del 27.07.2022 e Verbale dei lavori della Commissione esaminatrice del 01.08.2022; d) del decreto di approvazione della succitata Graduatoria; e) degli esiti delle valutazioni dei singoli ricorrenti, sebbene allo stato non conosciuti; per la declaratoria di illegittimità dell'operato dell'Ateneo resistente, con conseguente condanna delle resistenti a rinnovare l'iter di formazione della Graduatoria di trasferimento al III° anno secondo i canoni di legge, nonché i criteri prefissati nel bando di concorso. B) quanto al ricorso per motivi aggiunti 1) dell'Avviso pubblicato sul sito dell'Università La Sapienza di Roma in data 30.01.2023 recante la pubblicazione della Graduatoria sostitutiva di quella precedentemente pubblicata in riferimento al trasferimento per posti disponibili anni successivi al I° a.a. 2022/23 e della graduatoria del III° nonché del relativo decreto di approvazione, nella parte in cui non include parte ricorrente; 2) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formazione della Graduatoria di trasferimento al III° del 30.01.2023; b) tutti gli atti istruttori sottesi alla formazione della Graduatoria del III° anno pubblicata il 30.01.2023; c) del decreto di approvazione della detta graduatoria; d) degli esiti di valutazione dei ricorrenti, sebbene allo stato sconosciuti; e) degli scorrimenti di graduatoria per come pubblicati sul sito dell'Ateneo, unitamente ad ogni provvedimento e/o atto già impugnato con ricorso principale per la declaratoria di illegittimità dell'operato dell'Ateneo resistente nella formazione della Graduatoria suddetta, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; con conseguente condanna delle resistenti a rinnovare l'iter di formazione della Graduatoria di trasferimento al III° anno secondo i canoni di legge nonché i criteri prefissati nel bando di concorso e ad adottare ogni altro provvedimento utile per il corretto esame della posizione di parte ricorrente. Con richiesta di notificazione per pubblici proclami e richieste istruttorie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria per il trasferimento al III anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, pubblicata nell’ottobre 2022 e integralmente sostituita dalla graduatoria di riesame pubblicata nel gennaio 2023
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, inizialmente collocati come idonei e non vincitori nella graduatoria relativa ai trasferimenti per posti disponibili su anni successivi al primo, hanno impugnato la graduatoria originaria e, con motivi aggiunti, quella sostitutiva adottata all’esito del riesame in autotutela. Hanno dedotto la violazione e falsa applicazione del bando, eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza e illogicità, difetto assoluto di motivazione, violazione dell’affidamento, della par condicio concorsorum, del buon andamento, del giusto procedimento e della trasparenza. In particolare, hanno contestato la mancata predisposizione e pubblicazione di schede individuali di valutazione, la pubblicazione della graduatoria oltre il termine indicato dal bando, l’asserita mancanza del verbale conclusivo dei lavori della Commissione e, quanto alla graduatoria sostitutiva, errori nel calcolo del numero degli esami e dei CFU, nonché una disparità di trattamento tra candidati con carriere asseritamente identiche. È stata inoltre formulata una richiesta istruttoria per l’acquisizione di ulteriore documentazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha rigettato la richiesta istruttoria, ritenendo sufficienti i documenti già messi a disposizione dall’Università in sede di accesso, dai quali risultavano i criteri e le modalità di valutazione applicati. Pur rilevando la possibile improcedibilità del ricorso introduttivo per effetto della sostituzione integrale della graduatoria originaria mediante autotutela, il Collegio ha esaminato comunque le censure. Ha escluso che l’art. 6 del bando imponesse la redazione di una scheda individuale per ciascun candidato: la disposizione richiedeva la pubblicazione degli esiti delle valutazioni, che potevano essere inseriti direttamente nella graduatoria. Il termine del 5 settembre 2022 è stato qualificato come ordinatorio, sicché il ritardo nella pubblicazione, considerato contenuto e giustificato dall’elevato numero dei partecipanti, non ha determinato l’illegittimità della procedura. La contestazione relativa al verbale conclusivo è stata ritenuta generica e, comunque, l’eventuale omissione non avrebbe inciso sulla parità di trattamento, poiché il verbale era funzionale alla gestione delle iscrizioni e non alla valutazione comparativa dei candidati. Quanto alla graduatoria sostitutiva, il TAR ha ritenuto generiche le deduzioni sugli errori di calcolo: i ricorrenti non hanno indicato quale fosse il punteggio corretto né hanno prodotto un ricalcolo fondato sui criteri del bando. Il verbale della Commissione chiariva inoltre che nel computo erano stati considerati gli esami obbligatori, non le idoneità. È stata altresì esclusa la fondatezza della censura di disparità di trattamento, non essendo stato dimostrato quale dei trattamenti comparati fosse corretto; inoltre, le posizioni dei ricorrenti presentavano una potenziale conflittualità, incompatibile con il ricorso collettivo. Le spese sono state compensate per la specificità della controversia.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell’epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 5 del bando di trasferimento
alla conclusione dei propri lavori
La previsione relativa all’invio del verbale conclusivo alla Segreteria Studenti è stata interpretata come funzionale alla gestione delle iscrizioni e non come regola sostanziale della valutazione comparativa.
art. 6 del bando di trasferimento
Gli esiti delle valutazioni delle richieste di trasferimento saranno pubblicati entro il 05.09.2022 sulla pagina web della Segreteria Studenti di Medicina e Odontoiatria
La disposizione imponeva la pubblicazione degli esiti delle valutazioni, ma non la redazione di schede individuali; il termine di pubblicazione è stato ritenuto ordinatorio e il ritardo contenuto non decisivo ai fini dell’illegittimità.
Massime di principio
- Una clausola del bando che impone la pubblicazione degli esiti delle valutazioni non determina, in assenza di un’espressa previsione, l’obbligo di redigere e pubblicare una scheda individuale per ciascun candidato, potendo gli esiti essere riportati direttamente nella graduatoria, purché siano rispettati i criteri sostanziali stabiliti dalla lex specialis.
- Il termine previsto dal bando per la pubblicazione degli esiti di una procedura selettiva ha natura ordinatoria quando non sia espressamente qualificato come perentorio e la sua violazione non incide sulla validità della procedura se il ritardo è contenuto e riconducibile a difficoltà fisiologiche della selezione, come l’elevato numero dei partecipanti.
- L’omissione di un adempimento organizzativo successivo alla valutazione comparativa non determina l’illegittimità della graduatoria quando tale adempimento è funzionale alla gestione amministrativa degli iscritti e non incide sulla formazione dei punteggi, sulla parità di trattamento o sulla scelta dei vincitori.
- La contestazione dell’erroneità dei punteggi di una graduatoria deve indicare concretamente il criterio applicato in modo erroneo e il punteggio corretto spettante; la mera circostanza che il riesame abbia prodotto un punteggio o un posizionamento deteriore non dimostra l’illegittimità della nuova valutazione.
- Nel ricorso collettivo amministrativo devono sussistere identità delle posizioni sostanziali e processuali e assenza di conflitto, anche potenziale, tra i ricorrenti; il ricorso è problematico quando l’accoglimento della posizione di un candidato possa comportare la riduzione del punteggio o il peggioramento della posizione di un altro candidato.
- La disparità di trattamento non può essere eliminata estendendo a un candidato il trattamento più favorevole eventualmente attribuito illegittimamente ad altro soggetto, se non è dimostrato quale delle due valutazioni sia conforme alla legge.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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