Ordinanza n. 663/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare n. 21 del 2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sezione I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro provvedimenti comunali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società Meta S.r.l. ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Puglia che aveva rigettato la domanda cautelare proposta in primo grado. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'appellante ha prospettato un pregiudizio derivante dai provvedimenti impugnati, richiamando l'interesse pubblico, la possibile perdita di importanti occasioni economiche, inclusi investimenti programmati e verosimili contratti con acquirenti o utilizzatori finali degli immobili, l'esposizione a eventuali contenziosi e la possibile compromissione del cronoprogramma convenzionato. Tali allegazioni non risultano specificamente documentate.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare all'esito della delibazione propria della fase cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora. Le prospettazioni dell'appellante sono state giudicate generiche, non adeguatamente corroborate da riscontri probatori e riferite prevalentemente a pregiudizi patrimoniali, suscettibili di eventuale ristoro per equivalente; non è stato quindi dimostrato un danno grave e irreparabile derivante dai provvedimenti impugnati. La mancanza del periculum, quale condizione necessaria per la concessione della misura cautelare, ha imposto il rigetto dell'appello. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'appello contro l'ordinanza cautelare del giudice di primo grado.
Massime di principio
- La concessione della tutela cautelare richiede la dimostrazione di un periculum in mora caratterizzato da gravità e irreparabilità del pregiudizio derivante dall'atto impugnato.
- Allegazioni generiche relative alla perdita ipotetica di opportunità economiche, all'esposizione a eventuali contenziosi o alla compromissione di un cronoprogramma non soddisfano l'onere di dimostrare il periculum in mora se non sono supportate da adeguati riscontri probatori.
- Un pregiudizio di natura prevalentemente patrimoniale, in quanto suscettibile di ristoro per equivalente, non integra di regola un danno irreparabile idoneo a giustificare la tutela cautelare.
- L'assenza anche di una sola delle condizioni necessarie per la concessione della misura cautelare è sufficiente a giustificarne il diniego.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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