Sentenza n. 3844/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento - dell’ordinanza del Responsabile Funzionario del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Calolziocorte n. 98 del 23.12.2025, notificata in pari data, avente ad oggetto l’ordine, ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 160 del d.lgs. n. 42/2004, di procedere alla rimozione e demolizione di opere eseguite in assenza di CILA e di permesso di costruire e delle relative autorizzazioni ai sensi dell’articolo 21 d.lgs. n. 42/2004; - nonché e per quanto occorrer possa, dei seguenti prodromici provvedimenti: (i) della nota del 31.10.2025 atti n. 26344, di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/1990 al fine della verifica sulla regolarità e conformità opere edilizie realizzate all’interno del compendio immobiliare denominato “Castello di Rossino” situato nel Comune di Calolziocorte; (ii) del verbale di sopralluogo urbanistico-edilizio del 26.11.2025 redatto dagli agenti di Polizia Locale del Comune di Calolziocorte; (iii) del verbale di supplemento di istruttoria indagine redatto in data 03.12.2025 - Prot. n. 29124 del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica; (iv) della nota del 03.12.2025 prot. 29125, con la quale sono stati trasmessi ai Signori Lozio i summenzionati verbali ed è stata altresì comunicata, ai fini della conclusione del procedimento, la possibilità per i destinatari di far pervenire entro sette giorni eventuali ulteriori documenti oltre a memorie in merito alle opere realizzate e oggetto di verifica regolarità; (v) della nota del 15.12.2025 prot. n. 29914, con la quale è stata data comunicazione ai destinatari in merito alla conclusione del procedimento di cui agli articoli 2 e 7 l. n. 241/1990; - di ogni altro atto, precedente, prodromico, conseguente e successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino relativa a opere edilizie e paesaggistiche prive dei prescritti titoli
Esito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale che imponeva ai comproprietari la rimozione e demolizione di opere realizzate nel compendio denominato “Castello di Rossino”, in assenza di CILA, permesso di costruire e autorizzazioni paesaggistiche. Ha contestato, in particolare, l’abusività della tettoia/serra, assumendo che fosse stata autorizzata dalla Soprintendenza e che fosse stata comunicata l’iniziale installazione; ha inoltre dedotto, quanto alla trasformazione dell’ex centrale termica in servizi igienici, la natura lieve e meramente interna dell’intervento, prospettando anche la possibilità di presentare un’istanza di sanatoria. Non ha formulato contestazioni specifiche riguardo alla struttura ad uso cucina e ha sostanzialmente riconosciuto l’abusività, pur qualificandola come lieve, della trasformazione dell’ex centrale termica. Ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza limitatamente alla contestazione relativa ai servizi igienici e, in via sostanziale, un termine più ampio per ottemperare, anche in ragione della pendenza della divisione giudiziale del compendio e della nomina di un custode giudiziario. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso. Il controinteressato ha eccepito il difetto di interesse e dedotto l’infondatezza delle censure, dichiarandosi estraneo alla realizzazione delle opere e disponibile a procedere alla demolizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare le censure di merito. Dopo la proposizione del ricorso, l’ordinanza di demolizione è stata integralmente eseguita: la ricorrente ha provveduto alla rimozione della struttura ad uso cucina, mentre la tettoia/serra e il locale ad uso servizi igienici sono stati ripristinati su iniziativa del controinteressato. La ricorrente ha quindi dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione e ha chiesto l’estinzione del giudizio. Il Collegio ha ricondotto tale situazione all’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., rilevando la sopravvenuta inutilità della pronuncia sull’ordinanza ormai eseguita. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, in considerazione della sua condotta processuale, del sostanziale riconoscimento dell’abusività delle opere e del fatto che l’esecuzione era stata compiuta solo in minima parte dalla stessa, mentre le opere ulteriori erano state ripristinate dal controinteressato. Le spese sono state liquidate in euro 1.000 per ciascuno in favore del Comune e del controinteressato, oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 27 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale base normativa dell’ordinanza comunale di rimozione e demolizione delle opere edilizie contestate; il giudice non ne ha esaminato l’applicazione nel merito.
art. 160 d.lgs. 42/2004
Richiamato quale ulteriore fondamento dell’ordine di rimozione e demolizione con riferimento ai profili paesaggistici; il giudice non ne ha esaminato l’applicazione nel merito.
art. 21 d.lgs. 42/2004
Richiamato in relazione alle autorizzazioni necessarie per gli interventi su bene sottoposto a tutela; il giudice non ha deciso la relativa questione sostanziale.
art. 7 l. 241/1990
Richiamato per la comunicazione di avvio del procedimento prodromico all’ordinanza; il relativo atto non è stato scrutinato per l’improcedibilità del ricorso.
art. 2 l. 241/1990
Richiamato nella comunicazione di conclusione del procedimento; il giudice non ha esaminato eventuali profili di violazione del termine procedimentale.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando, per sopravvenuto mutamento della situazione di fatto o di diritto, viene meno l’interesse alla decisione; l’integrale esecuzione dell’ordinanza impugnata ha reso inutilmente pronunciare sull’annullamento.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice insieme all’art. 35 c.p.a. nel quadro della decisione adottata.
Massime di principio
- L’integrale esecuzione spontanea dell’ordinanza di demolizione impugnata determina, quando il ricorrente dichiara il venir meno dell’interesse alla decisione, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l’eventuale annullamento non procurerebbe più un’utilità concreta e attuale.
- Quando il ricorso contro un’ordinanza di demolizione diviene improcedibile per sopravvenuta esecuzione dell’atto, il giudice può omettere l’esame delle censure sostanziali dedotte contro la qualificazione abusiva delle opere e contro i titoli edilizi o paesaggistici ritenuti necessari.
- La regolazione delle spese nel giudizio divenuto improcedibile può tenere conto della condotta processuale della parte ricorrente, inclusi il sostanziale riconoscimento dell’abusività delle opere e il fatto che l’esecuzione dell’ordinanza sia stata compiuta solo in minima parte dalla stessa, mentre il restante ripristino sia stato effettuato dal controinteressato.
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