Cassazione Civile, Ordinanza n. 04865/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2006, emesso perché l'Ufficio aveva ritenuto realizzata una plusvalenza a seguito della cessione di terreni, quantificandola sulla base del valore accertato ai fini dell'imposta di registro. In primo grado la contribuente aveva ottenuto una decisione favorevole, poi riformata in appello dalla Commissione tributaria regionale della Basilicata, che aveva confermato l'accertamento. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato violazione ed erronea applicazione dell'art. 68 del d.P.R. n. 917 del 1986, come interpretato autenticamente dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto sufficiente, per determinare la plusvalenza, il solo valore dichiarato o accertato ai fini dell'imposta di registro.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015 ha efficacia retroattiva e impedisce all'Amministrazione di determinare in via induttiva la plusvalenza da cessione di immobili o aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale. Occorrono ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti del maggior corrispettivo rispetto a quello dichiarato, restando a carico del contribuente la prova contraria. Poiché la sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi e non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la decisione e ha deciso nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate e distratte in favore del difensore antistatario della ricorrente.
Norme richiamate
art. 68 d.P.R. n. 917 del 1986
La disciplina della plusvalenza deve essere letta alla luce dell'interpretazione autentica sopravvenuta; non consente, da sola, di fondare l'accertamento sul solo valore rilevato ai fini dell'imposta di registro.
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015
Norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva: esclude che la plusvalenza possa essere determinata induttivamente solo sul valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale; richiede ulteriori elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Ha regolato la trattazione in camera di consiglio del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- In materia di imposte sui redditi, l'accertamento della plusvalenza derivante dalla cessione di immobili o aziende non può essere fondato esclusivamente sul valore definito o accertato ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale.
- L'Amministrazione finanziaria, per sostenere un maggior corrispettivo rispetto a quello dichiarato, deve allegare ulteriori presunzioni gravi, precise e concordanti, non essendo sufficiente il mero richiamo al valore utilizzato per altre imposte.
- La norma di interpretazione autentica sopravvenuta si applica retroattivamente anche ai rapporti anteriori, imponendo al giudice di legittimità di disapplicare decisioni di merito contrastanti.
- Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito, accogliendo il ricorso originario del contribuente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04805/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04807/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04808/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04810/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04813/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04814/2024 del 23/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →