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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34856/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consorzio)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di notifica per il versamento dei contributi consortili relativi agli anni 2013-2017, riferiti a benefici di natura idraulica. La CTP aveva accolto il ricorso; in appello la CTR Campania aveva confermato l'annullamento della pretesa, ritenendo che il consorzio non potesse fondare il contributo su un piano di classifica adottato sotto il vigore della L.r. Campania n. 23/1985, poi abrogata, e che fosse necessario un nuovo piano ai sensi della L.r. Campania n. 4/2003. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2, comma 3, L.r. Campania n. 29/2012, 67, comma 1, lett. e), T.U.I.R. e 11 disp. prel. c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la legittimità della pretesa tributaria per la sola circostanza che il piano di classifica era stato approvato in base a una normativa poi abrogata e non conforme alla disciplina successiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo del consorzio. Ha osservato che il piano di classifica era stato approvato nel 1998 sotto il vigore della L.r. Campania n. 23/1985 e che l'art. 2, comma 3, della L.r. Campania n. 29/2012 prevede espressamente, in via transitoria, la perdurante applicabilità delle disposizioni abrogate ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata. La Corte ha interpretato l'espressione "rapporti sorti" nel senso della fase genetica del rapporto, coincidente con l'adozione e approvazione del piano di classifica, con conseguente sopravvivenza ed opponibilità del piano ai consorziati anche dopo l'abrogazione della legge che lo aveva sorretto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale con contraddittorio regolarmente costituito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato come parametro del motivo per violazione di legge

  • art. 2, comma 3, L.r. Campania n. 29/2012

    "Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti"

    clausola transitoria che conserva l'applicabilità della disciplina abrogata ai rapporti sorti durante la sua vigenza, compresi quelli derivanti dall'approvazione del piano di classifica

  • art. 67, comma 1, lett. e), T.U.I.R.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma elaborazione nella motivazione decisoria

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma elaborazione nella motivazione decisoria

  • L.r. Campania n. 23/1985

    normativa sotto il cui vigore era stato approvato il piano di classifica consortile

  • L.r. Campania n. 4/2003

    richiamata dalla CTR come disciplina successiva che avrebbe richiesto un piano di classifica; la Cassazione non fonda la decisione su tale profilo

  • L.r. n. 431 del 1998, art. 2 e art. 14

    richiamata solo in via esemplificativa per spiegare il criterio di sopravvivenza dei rapporti sorti sotto la disciplina precedente

  • L.r. Lombardia n. 59 del 1984

    richiamata nel precedente giurisprudenziale citato a conforto del principio

  • L.R. n. 7 del 2003

    richiamata nel precedente giurisprudenziale citato come normativa sopravvenuta irrilevante sull'efficacia del piano

  • art. 35 L.R. Lombardia n. 59 del 1984

    richiamato nel precedente giurisprudenziale citato per l'approvazione e pubblicazione del piano di classifica

Massime di principio

  • Quando un piano di classifica o un atto amministrativo generale è stato validamente approvato sotto una disciplina poi abrogata, la sua efficacia non viene meno per il solo sopravvenire di una nuova legge, se la legge sopravvenuta contiene una clausola transitoria che salva i rapporti sorti nel periodo di vigenza della disciplina previgente.
  • L'espressione "rapporti sorti" va interpretata in senso genetico, riferendola al momento di formazione del rapporto giuridico e non alle singole annualità o alle sole scadenze economiche maturate successivamente.
  • La contestazione della pretesa tributaria non può essere accolta quando si fonda esclusivamente sulla sopravvenuta abrogazione della norma che aveva sorretto l'atto genetico del rapporto, se la disciplina transitoria conserva espressamente gli effetti dei rapporti già sorti.
  • In materia di contributi consortili, l'opponibilità del piano di classifica ai consorziati dipende dalla sua valida adozione e approvazione secondo la disciplina vigente al momento della formazione, restando irrilevante la successiva riforma normativa in assenza di una espressa caducazione degli effetti già prodotti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributi
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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