Ordinanza n. 3627/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 11766/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza collegiale del TAR Lazio n. 11766/2025, nell'ambito del giudizio di ottemperanza relativo all'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 17576/2024
Esito
La controversia
L'ordinanza è stata pronunciata nel procedimento instaurato con appello contro l'ordinanza collegiale del TAR Lazio n. 11766/2025. Nel corso del giudizio di ottemperanza, il Consiglio di Stato aveva nominato un commissario ad acta, incaricandolo di dare esecuzione in via sostitutiva alla sentenza del TAR Lazio n. 17576/2024, tenendo conto delle sopravvenienze giuridiche e fattuali e dell'attuale situazione urbanistico-edilizia dei locali situati in via dell'Arco di San Calisto. Dopo l'insediamento, il commissario ha chiesto la liquidazione del compenso, presentando una notula per euro 4.300,00 netti e domandando il raddoppio dell'importo in ragione della complessità dell'attività svolta e della decurtazione derivante dagli oneri contributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, oppure, in alternativa, la liquidazione dell'importo netto con maggiorazione degli oneri di legge a carico dell'amministrazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha liquidato al commissario ad acta il compenso omnicomprensivo di euro 4.300,00, ponendolo a carico di Roma Capitale, come già stabilito nell'ordinanza n. 7423/2025. Il Collegio ha escluso il raddoppio del compenso perché il commissario non aveva fornito elementi dettagliati sull'impegno temporale richiesto dall'incarico. Ha inoltre escluso che gli oneri contributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali potessero essere posti autonomamente a carico dell'amministrazione, poiché il relativo adempimento grava sul soggetto che percepisce il compenso. La pronuncia non definisce nel merito l'appello contro l'ordinanza del TAR, ma provvede alla liquidazione del compenso commissariale.
Massime di principio
- La liquidazione del compenso del commissario ad acta deve essere sorretta da elementi concreti, tra cui la documentazione dell'impegno temporale richiesto dall'incarico; in mancanza, non può essere disposto il raddoppio dell'importo richiesto sulla sola base della dedotta complessità dell'attività.
- Gli oneri contributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali connessi al compenso del commissario ad acta non possono essere aggiunti e posti autonomamente a carico dell'amministrazione quando il compenso è liquidato in misura omnicomprensiva; tali adempimenti gravano sul percettore del compenso.
- Quando una precedente ordinanza ha posto il compenso del commissario ad acta a carico dell'amministrazione resistente, il successivo provvedimento di liquidazione deve rispettare tale statuizione e quantificare l'importo dovuto secondo gli elementi concretamente documentati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 275/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 276/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 277/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 278/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 279/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 280/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →