Sentenza n. 719/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento del verbale unico di accertamento e notificazione n. -OMISSIS-, notificato il 16/02/2021, con il quale si contesta la violazione dell'art. 39, commi 1, 2, e 7 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni in L. 6/08/2008, n. 133, modificato da ultimo dall'art. 22, comma 5 del d.lgs. 14/09/2015, n. 151.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale unico di accertamento e notificazione recante contestazione di violazioni in materia di comunicazioni obbligatorie e applicazione di sanzioni amministrative, nonché contestazione di premi e contribuzioni previdenziali inferiori al dovuto
Esito
Favorevole al resistente (enti previdenziali e ispettivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto l'annullamento del verbale unico di accertamento e notificazione, con il quale gli organi ispettivi contestavano la violazione dell'art. 39, commi 1, 2 e 7, del d.l. n. 112/2008, convertito dalla l. n. 133/2008 e modificato dall'art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 151/2015, irrogando le relative sanzioni amministrative. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. L'INAIL ha precisato che il verbale riguardava anche inadempienze determinanti il versamento di premi inferiori al dovuto; l'INPS ha rappresentato che le irregolarità e omissioni contributive avrebbero potuto essere oggetto di successivo recupero e quantificazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, rimettendo le parti a quest'ultimo ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Quanto alle sanzioni amministrative, ha ritenuto applicabile la giurisdizione ordinaria prevista in materia di sanzioni amministrative dalla l. n. 689/1981. Quanto ai profili contributivi e assicurativi, ha affermato che le controversie relative alla contestazione di contributi o premi dovuti agli enti previdenziali appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, poiché concernono il diritto soggettivo del datore di lavoro a corrispondere contribuzioni conformi alla legge. La medesima conclusione vale per gli eventuali recuperi contributivi spettanti all'INPS, trattandosi di materia di previdenza e assistenza obbligatoria. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39, commi 1, 2 e 7, d.l. n. 112/2008, convertito dalla l. n. 133/2008
La violazione della disposizione costituiva il presupposto delle contestazioni contenute nel verbale ispettivo e delle sanzioni amministrative applicate.
art. 22, comma 5, d.lgs. n. 151/2015
Disposizione modificativa dell'art. 39 del d.l. n. 112/2008, richiamata quale base normativa della contestazione.
l. n. 689/1981
Le controversie relative alle sanzioni amministrative irrogate con il verbale appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudice amministrativo rimette le parti davanti al giudice munito di giurisdizione, preservando gli effetti processuali della domanda nei limiti previsti dalla norma.
Massime di principio
- Le controversie aventi a oggetto un verbale ispettivo che irroga sanzioni amministrative ai sensi della l. n. 689/1981 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Le controversie promosse dal datore di lavoro per contestare la misura dei premi assicurativi dovuti all'INAIL rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché riguardano un diritto soggettivo contributivo e assicurativo.
- Le controversie relative ad accertamenti, recuperi o eventuali pretese contributive dell'INPS appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto attinenti alla materia della previdenza e dell'assistenza obbligatoria.
- Quando un unico verbale ispettivo cumula sanzioni amministrative e contestazioni relative a contributi o premi previdenziali, la controversia resta devoluta al giudice ordinario per entrambe le componenti.
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