Ordinanza n. 1831/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto prot. Cat.A 12/2020/Imm/1° sez/Din/MP 16, recante revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo n. I11805465, e di ogni altro presupposto, antecedente e conseguente al provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura ha revocato il suo permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. A sostegno dell'istanza cautelare ha prodotto documentazione sanitaria, assumendo che le proprie condizioni di salute avessero reso impossibile il rientro in Italia per due anni. Il giudice ha tuttavia rilevato, in via cautelare, che la documentazione sanitaria appariva già opinabile quanto alla sua idoneità probatoria e che, in ogni caso, risultava mancante la certezza della situazione alloggiativa. Il ricorrente era risultato irreperibile presso l'indirizzo dichiarato in Casandrino, dal cui registro anagrafico era stato cancellato sin dal 2014; inoltre, il certificato di residenza in Giugliano prodotto in giudizio era stato rilasciato quasi un anno dopo il provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo insussistenti apprezzabili profili di fondatezza del ricorso. Anche ammettendo che la documentazione sanitaria potesse dimostrare l'impossibilità del rientro in Italia per due anni, il provvedimento risultava comunque giustificato dalla mancanza di certezza circa la sistemazione alloggiativa del ricorrente al momento della revoca. L'irreperibilità all'indirizzo dichiarato in Casandrino, la cancellazione anagrafica risalente al 2014 e la data successiva del certificato di residenza in Giugliano deponevano per l'assenza, alla data del provvedimento, di un'idonea sistemazione alloggiativa. Le spese della fase cautelare sono state interamente compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'atto impugnato può essere negata quando il ricorso non presenta apprezzabili profili di fondatezza, anche qualora una delle ragioni poste a sostegno dell'impugnazione sia astrattamente meritevole di approfondimento, se permane un'autonoma e sufficiente ragione di legittimità del provvedimento.
- La prova di una situazione di salute impeditiva del rientro nel territorio nazionale non è di per sé sufficiente a fondare la tutela cautelare quando risulti comunque incerta, alla data del provvedimento impugnato, l'idonea sistemazione alloggiativa dell'interessato.
- Ai fini della valutazione cautelare della situazione alloggiativa, l'irreperibilità presso l'indirizzo dichiarato, la pregressa cancellazione dall'anagrafe e la produzione di un certificato di residenza successivo al provvedimento costituiscono elementi idonei a escludere, allo stato degli atti, la certezza della sistemazione abitativa al momento della decisione amministrativa.
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