Cassazione Civile, Ordinanza n. 25387/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo di euro 5.000 ottenuto per il pagamento di somme che il ricorrente sosteneva di avere dovuto corrispondere a titolo di risarcimento del danno per un falso in scrittura privata accertato in sede penale e poi depenalizzato. L'ingiunto propose opposizione al monitorio e, in via riconvenzionale, domandò la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni, limitando espressamente la domanda entro il valore di competenza del Giudice di pace. Il Giudice di pace accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò il ricorrente a pagare euro 5.000 a titolo risarcitorio; il Tribunale di Udine rigettò l'appello. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 7 e 36 c.p.c. per avere il Tribunale omesso di rilevare l'incompetenza per valore del Giudice di pace, assumendo che la domanda riconvenzionale, sommata a quella principale, eccedesse la competenza; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale per l'asserita erronea valutazione della perizia svolta nel procedimento penale e per l'uso di tale materiale probatorio nel giudizio civile; 3) motivazione apparente sulla sussistenza e sull'entità del danno.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili, oltre che in parte infondati, il secondo e il terzo. Ha affermato che, ai fini della competenza nell'opposizione a decreto ingiuntivo, rileva l'eventuale eccedenza della domanda riconvenzionale rispetto alla competenza del giudice dell'opposizione, non la sommatoria con la domanda principale; poiché la domanda riconvenzionale era stata espressamente contenuta entro il limite di valore del Giudice di pace, la decisione su di essa era corretta. Ha poi escluso che le censure sulla perizia penale fossero ammissibili, perché miravano in sostanza a un nuovo esame del merito, e ha ribadito che la consulenza tecnica svolta in sede penale può essere utilizzata nel giudizio civile risarcitorio, essendo il giudice civile libero di valutarne il contenuto insieme alle altre prove senza essere vincolato al giudizio penale. Quanto al danno, la Corte ha richiamato il limite della doppia conforme e ha osservato che la doglianza era comunque generica, poiché il Tribunale aveva motivato che il danno era superiore a 5.000 euro, ma la liquidazione era stata contenuta in tale importo per la richiesta espressamente limitata della parte vittoriosa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 c.p.c.
ai fini della competenza nell'opposizione a decreto ingiuntivo non rileva la sommatoria tra domanda principale e riconvenzionale, ma l'eventuale eccedenza della domanda riconvenzionale rispetto alla competenza del giudice dell'opposizione.
art. 36 c.p.c.
la competenza per la domanda riconvenzionale va verificata in base al suo valore autonomo rispetto alla competenza del giudice adito con l'opposizione a decreto ingiuntivo.
art. 115 c.p.c.
la censura che mira a una nuova valutazione delle prove non è consentita in cassazione quando il giudice di merito ha motivato in modo logico e coerente.
art. 116 c.p.c.
fuori dai casi di prova legale non esiste una gerarchia delle prove; la loro valutazione spetta al prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 2, 4 e 5
le doglianze che contestano la valutazione del materiale probatorio o sollecitano un riesame del fatto sono inammissibili se travisano il vizio denunciato e non colgono specifici errori di diritto o motivazione nei limiti consentiti.
art. 360 c.p.p.
la consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nel procedimento penale può essere utilizzata nel giudizio civile risarcitorio se ritualmente acquisita e sottoposta al contraddittorio delle parti.
art. 348-ter c.p.c.
in presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può investire il vizio motivazionale nei limiti previsti dalla norma.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1 quater e comma 1 bis
la reiezione del ricorso comporta l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 93 c.p.c.
le spese sono state distratte in favore del difensore del controricorrente che aveva reso la dichiarazione prevista dalla norma.
art. 485 c.p.
la vicenda sostanziale riguardava un falso in scrittura privata, poi depenalizzato, che costituiva il presupposto del danno azionato in sede civile.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza del giudice va verificata con riguardo alla sola domanda riconvenzionale: è quest'ultima che deve eventualmente eccedere il limite di competenza del giudice dell'opposizione, non rilevando la somma con la domanda monitoria.
- La consulenza tecnica acquisita nel processo penale, se ritualmente introdotta nel giudizio civile e soggetta al contraddittorio, può essere liberamente apprezzata dal giudice civile quale elemento probatorio, senza alcun vincolo derivante dalle valutazioni espresse nel giudizio penale.
- Fuori dai casi di prova legale, non esiste una gerarchia predeterminata tra mezzi di prova: il giudice di merito può scegliere le risultanze ritenute più convincenti con motivazione logica e coerente.
- Quando il giudizio di merito è coperto da doppia conforme, il vizio di motivazione non è deducibile nei limiti preclusi dall'art. 348-ter c.p.c.; inoltre, una censura che si risolva in una richiesta di nuova valutazione del fatto è inammissibile in cassazione.
- Se il giudice di merito accerta che il danno è superiore all'importo liquidato ma lo conteniene entro quella somma perché la domanda risarcitoria è stata espressamente limitata dalla parte, la liquidazione è corretta e non può essere censurata solo per l'asserita maggiore ampiezza del pregiudizio.
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