Cassazione Penale, Sentenza n. 19633/2026 del 28/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila su più profili: per Anghel Niculae si contestava l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, 1º comma, n. 7‑bis (sosteneva l'assenza del nesso funzionale con un servizio pubblico), l'aggravante della "minorata difesa" (art. 61, n.5) ritenuta fondata solo sul fatto che i reati fossero commessi di notte, e la quantificazione della pena nonché il diniego delle attenuanti generiche; per Gianni D'Alessandro si contestava la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di ricettazione (art. 648 e art. 110 c.p.), la presunta impropria utilizzazione di videoriprese non formalmente acquisite e la mancata concessione delle attenuanti generiche; per Pierluigi D'Alessandro si denunciava l'assenza di un'accertata individualizzazione della condotta e l'inidoneità degli elementi probatori a fondare la ricettazione, oltre al rifiuto delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per difetto di specificità e motivi generici ovvero manifestamente infondati. Ha ritenuto congrua e coerente la motivazione della Corte territoriale: ha confermato la ricostruzione probatoria sulla ricettazione e le valutazioni in tema di aggravanti e di mancato riconoscimento delle attenuanti. Di conseguenza sono rimaste ferme le statuizioni della Corte d'Appello (tra le quali la conferma della condanna di Gianni e Pierluigi D'Alessandro a anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 1.300,00 di multa ciascuno; per Anghel Niculae l'appello aveva già dichiarato estinti alcuni reati per prescrizione e rideterminato la pena a 4 anni e 8 mesi e euro 700 di multa). Inoltre la Cassazione ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto molti motivi inammissibili per difetto di specificità (articolati in termini generici) e altri manifestamente infondati.
art. 625, 1º comma, n. 7-bis c.p.
L'aggravante richiede la concomitante sussistenza di due presupposti: la qualità soggettiva del soggetto passivo (ente pubblico o concessionario di servizio pubblico) e il nesso funzionale tra la cosa sottratta e l'erogazione del servizio; la Corte ha ritenuto che tali requisiti fossero adeguatamente dimostrati.
art. 61, 1º comma, n. 5 c.p.
La commissione del reato in orario notturno può integrare la circostanza aggravante della "minorata difesa" se la notte e il contesto (es. isolamento) hanno concretamente ostacolato la difesa; la Corte ha ritenuto sussistente tale condizione nel caso concreto.
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena: il giudice ha il dovere di motivare l'esercizio della discrezionalità, specialmente se si discosta dai minimia edittali; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello in relazione al ruolo dell'imputato e alla non forte discostanza dai minimi.
art. 648 c.p.
Definizione del reato di ricettazione: la Corte ha ritenuto che il dolo possa essere provato anche per indizi (sistematica ricezione della refurtiva, assenza di giustificazione plausibile, presenza durante le consegne).
art. 110 c.p.
Concorrente nel reato: utilizzato nella contestazione della ricettazione per la partecipazione collegiale agli illeciti.
art. 192 c.p.p.
Criteri di valutazione della prova; la Corte ha ammesso la prova testimoniale sul contenuto di videoriprese non materialmente acquisite formalmente nel fascicolo, ritenendo ammissibile la rappresentazione del loro contenuto tramite deposizione.
art. 62-bis c.p.
Rivalutazione delle attenuanti generiche: è giudizio di merito riservato al giudice che può negarle sulla base di ragioni preponderanti; la Corte ha ritenuto congruo il diniego per la personalità e le modalità della condotta.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limita l'oggetto della motivazione dei ricorsi; nella pratica la Corte ha richiamato il rispetto dei limiti motivazionali imposti per la cassazione.
art. 616 c.p.p.
Prevede la sanzione pecuniaria per ricorsi manifestamente infondati: la Corte ha irrogato il versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
art. 27 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al principio di responsabilità personale e alla necessità di individualizzazione dell'addebito; la Corte non ha ritenuto violato il principio alla luce della motivazione di merito.
Massime di principio
- L'aggravante di cui all'art. 625, n. 7-bis richiede sia la qualità del soggetto passivo (ente pubblico o concessionario) sia un nesso funzionale effettivo tra la cosa sottratta e l'infrastruttura del servizio: entrambi i requisiti devono risultare motivatamente accertati.
- La commissione del reato in orario notturno può integrare la circostanza aggravante della "minorata difesa" quando l'orario e il contesto determinano una reale compromissione delle possibilità di difesa; la mera indicazione dell'orario senza valutare il contesto può non essere sufficiente.
- Nel reato di ricettazione il dolo può essere desunto anche da un quadro indiziario convergente (sistematica ricezione della merce provento di furto, assenza di giustificazioni plausibili, presenza ripetuta nei momenti di ricezione): non è necessaria la prova diretta del possesso giuridico.
- Le videoriprese non formalmente acquisite nel fascicolo possono essere rappresentate in dibattimento tramite deposizione testimoniale sul loro contenuto; tale modalità è ammissibile e può avere valore probatorio.
- La valutazione sulle circostanze attenuanti generiche è discrezionale e tipicamente di merito: il giudice può negarle basandosi su uno o più elementi ritenuti decisivi, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.
- In sede di cassazione la mancanza di specificità dei motivi e la mera riproposizione di censure già rigettate in appello comportano l'inammissibilità; la Corte di legittimità non può rivalutare liberamente le risultanze di fatto.
- L'esclusione della recidiva non impedisce al giudice di valorizzare precedenti penali come elemento ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche: sono valutazioni autonome e possono coesistere.
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