Cassazione Penale, Sentenza n. 34719/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione di riconoscere la continuazione tra tre condanne irrevocabili emesse in rito abbreviato: la sentenza del 12 luglio 2019 della Corte di appello di Reggio Calabria, che aveva inflitto sedici anni e otto mesi di reclusione per i delitti di cui agli artt. 74, 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990, commessi in provincia di Reggio Calabria e altrove dall’aprile 2011 al 2015; la sentenza del 28 dicembre 2020 della Corte di appello di Venezia, che aveva inflitto sette anni, quattro mesi e venti giorni per i delitti di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309/1990, 648-bis e 648-ter c.p., commessi in provincia di Venezia dal dicembre 2013 al dicembre 2015; e la sentenza del 6 giugno 2023 della Corte di appello di Venezia, che aveva inflitto otto anni, otto mesi e venti giorni per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, commesso nello stesso periodo e luogo. La Corte di appello di Venezia, quale giudice dell’esecuzione, aveva riconosciuto la continuazione, assunto come più grave la pena della prima sentenza e applicato aumenti di tre anni per ciascuna delle altre due condanne. Con un unico motivo, il ricorrente ha contestato il calcolo: il giudice non avrebbe individuato la pena per il reato più grave né specificato gli aumenti per i singoli reati satellite; avrebbe inoltre superato, per il reato giudicato nel 2023, l’aumento già fissato dal giudice della cognizione (un anno e quattro mesi, già ridotto per il rito). Ha altresì dedotto che, trattandosi di condanne emesse in rito abbreviato, la riduzione per il rito deve essere applicata sulla pena complessiva finale del reato continuato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha rilevato che il giudice dell’esecuzione aveva richiamato in modo complessivo la pena della sentenza del 2019, senza scorporare i reati già unificati in continuazione interna, individuare la pena del reato più grave e indicare gli aumenti per ciascun satellite. Inoltre, per il reato giudicato con la sentenza del 2023, l’aumento esecutivo di tre anni superava quello di un anno e quattro mesi stabilito dal giudice della cognizione, in violazione del principio per cui gli aumenti per i reati satellite non possono eccedere quelli fissati nella condanna irrevocabile. L’ordinanza è stata annullata relativamente al trattamento sanzionatorio e la causa rinviata alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi richiamati e che consenta il controllo sulla discrezionalità e sulla proporzione tra le componenti della pena. Nessuna statuizione sulle spese è riportata.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo
Nel rideterminare in sede esecutiva la pena per continuazione tra più condanne, occorre scorporare i reati già unificati nelle singole sentenze, individuare il reato più grave e applicare aumenti autonomi per ciascun reato satellite, anche per quelli già riuniti in continuazione dal giudice della cognizione.
Massime di principio
- Quando il giudice dell’esecuzione ridetermina la pena per effetto del riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di distinte condanne, deve scorporare i reati già riuniti in continuazione dal giudice della cognizione, individuare il reato più grave e applicare sulla relativa pena aumenti autonomi per ciascun reato satellite.
- Nel rideterminare la pena in sede esecutiva, il giudice non può fissare per un reato satellite un aumento superiore a quello stabilito dal giudice della cognizione con la condanna irrevocabile.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio deve indicare la pena del reato più grave e gli aumenti riferibili ai singoli reati satellite, così da rendere controllabili l’esercizio della discrezionalità e il rispetto della proporzione tra le componenti della pena complessiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34584/2026 del 28/09/2026
- Sentenza penale · 28 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34586/2026 del 28/09/2026
- Sentenza penale · 28 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34589/2026 del 28/09/2026
- Sentenza penale · 28 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34590/2026 del 28/09/2026
- Sentenza penale · 28 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34592/2026 del 28/09/2026
- Sentenza penale · 28 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34593/2026 del 28/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →