Cassazione Penale, Sentenza n. 35881/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.lgs. n. 159/2011 per aver guidato senza patente mentre era sottoposto a misura di prevenzione. Ha dedotto la violazione di legge e vizio di motivazione alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 116/2024, che aveva dichiarato in parte incostituzionale l'art. 73 nella parte in cui sanziona penalmente il soggetto sottoposto a misura di prevenzione che guidi senza patente quando la patente non sia stata revocata in virtù della misura stessa. Nel caso di specie la sentenza di merito dava atto che l'imputato era privo di patente perché mai conseguita, non per revoca derivante dalla misura.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la corretta interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 116/2024 non travolge l'intera norma dell'art. 73 d.lgs. 159/2011: è legittimo sanzionare penalmente chi, pur non avendo mai conseguito la patente, è sottoposto a misura di prevenzione se la mancanza del titolo è collegabile all'applicazione della misura (anche in ragione dell'art. 120 cod. strada che può impedire il rilascio del titolo). La condanna per il reato di cui all'art. 73 è quindi confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73 d.lgs. n. 159/2011
La Corte ha ritenuto lecita la fattispecie quando la mancanza della patente, anche se mai conseguita, è riconducibile alla sottoposizione a misura di prevenzione e quindi esprime una maggiore pericolosità; non è stata accolta l'interpretazione del ricorrente che estende l'incostituzionalità all'intero articolo.
Sentenza Corte costituzionale n. 116/2024
Ha dichiarato l'incostituzionalità parziale dell'art. 73 nella parte relativa alla punizione della guida senza titolo quando la mancanza non è collegata alla misura di prevenzione; tuttavia la Corte di Cassazione ha interpretato tale pronuncia come compatibile con la punibilità quando la mancanza del titolo sia connessa alla misura (richiamando la distinzione tra ipotesi 'collegate' e 'diverse').
art. 120 codice della strada (commi 1 e 2)
Prevede che il rilascio della patente possa essere negato o revocato in ragione di valutazioni prefettizie legate a misure di prevenzione: tale collegamento è stato ritenuto idoneo a giustificare la maggiore offensività della condotta del soggetto sottoposto a misura.
Sentenza Corte costituzionale n. 211/2022
Richiamata quale precedente che sostiene la possibilità di qualificare come più pericolosa la condotta del soggetto sottoposto a misura di prevenzione; utilizzata dalla Corte di Cassazione per supportare la lettura restrittiva dell'incostituzionalità invocata dal ricorrente.
Massime di principio
- Verificare sempre il nesso causale tra la misura di prevenzione e la mancanza del titolo di guida: se la mancanza è conseguenza (anche automatica o prefettizia) della misura, la condotta può essere penalmente rilevante ai sensi dell'art. 73
- Se la mancanza della patente deriva da ragioni non legate alla misura di prevenzione (es. mai richiesta per scelta personale indipendente dalla misura), si può valutare il profilo di incostituzionalità richiamato dalla Corte costituzionale; la distinzione fattuale è decisiva
- Occorre esaminare le pronunce della Corte costituzionale (es. n. 116/2024 e n. 211/2022) e interpretarle restrittivamente: l'incostituzionalità è stata dichiarata solo per ipotesi specifiche, non per l'intero art. 73
- In casi simili il difensore dovrebbe documentare se e in che termini la misura di prevenzione ha inciso sul titolo di guida (negazione, revoca, sospensione, valutazione prefettizia) per sostenere o escludere la rilevanza penale
- I giudici devono motivare chiaramente la ricostruzione del rapporto tra misura e assenza di patente per decidere se la condotta ha la offensività necessaria per la sanzione penale
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