Cassazione Penale, Ordinanza n. 30003/2025 del 29/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 22 ottobre 2024. Dall'ordinanza emerge che i motivi di ricorso riproponevano censure già esaminate e respinte nei giudizi di merito. Le doglianze riguardavano, in particolare, la valutazione del dolo delle evasioni contestate, la pretesa applicabilità dell'art. 47-ter ord. pen. nella lettura ritenuta integrata dalla sentenza n. 211 del 2018 della Corte costituzionale, l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. e la misura della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto tali motivi non consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di questioni già vagliate con argomentazioni corrette e coerenti dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 47-ter ord. pen.
La Corte richiama la norma per escluderne l'applicabilità al caso concreto, anche nella lettura integrativa derivante dalla sentenza n. 211 del 2018 della Corte costituzionale.
art. 131-bis c.p.
La Corte conferma la non applicabilità della particolare tenuità del fatto alla specie.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza n. 211 del 2018 della Corte costituzionale
È richiamata come fonte di una lettura integrativa dell'art. 47-ter ord. pen., che però viene ritenuta non applicabile al caso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre censure già adeguatamente esaminate e disattese nei gradi di merito, quando la motivazione impugnata sia giuridicamente corretta, coerente e priva di manifeste incongruenze logiche.
- La Corte di cassazione non può rivalutare il merito quando la decisione di appello abbia affrontato in modo puntuale e coerente le doglianze difensive, inclusa la valutazione del dolo e delle condizioni di applicabilità di cause o benefici invocati.
- La mera invocazione dell'art. 47-ter ord. pen. e dell'art. 131-bis c.p. non è sufficiente se il giudice di merito abbia correttamente escluso, con motivazione logica e congrua, la loro applicazione al caso concreto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 29 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29948/2025 del 29/08/2025
- ordinanza_penale · 29 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29971/2025 del 29/08/2025
- ordinanza_penale · 29 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29972/2025 del 29/08/2025
- ordinanza_penale · 29 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29973/2025 del 29/08/2025
- ordinanza_penale · 29 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29974/2025 del 29/08/2025
- ordinanza_penale · 29 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29976/2025 del 29/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →