Sentenza del 10/11/2016 n. 218 - Comm. Trib. Prov. Asti
Imposta pubblicità - Presupposto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata esclusa: le scritte sulle cabine non sono state considerate pubblicità soggetta a imposta, ma indicazioni identificative dell'esercizio. È stato riconosciuto che l'assenza di addetti non incide sull'applicazione dell'esenzione, purché le insegne contraddistinguano la sede o il punto in cui l'attività viene esercitata e rispettino il limite dimensionale previsto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettabilità all'imposta sulla pubblicità delle scritte apposte all'esterno di cabine per fotografie istantanee. Le indicazioni contestate identificavano il luogo e l'attività svolta, senza integrare un messaggio promozionale autonomo. È stato inoltre ritenuto applicabile l'esonero previsto per le insegne di esercizio relative ad attività commerciali e di produzione di beni, entro il limite complessivo di 5 mq, anche quando l'attività è svolta in modalità automatica e senza personale addetto.
Norme richiamate
Art. 2-bis, comma 1, legge n. 75/2002
Insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni fino a 5 mq complessivi
La disposizione è stata interpretata nel senso che le insegne che identificano la sede o il luogo dell'attività commerciale sono esenti dall'imposta sulla pubblicità entro il limite complessivo di 5 mq, anche se l'attività è esercitata automaticamente e senza personale.
Massime di principio
- Un'indicazione esterna che identifica l'attività o il luogo in cui essa viene svolta non costituisce necessariamente pubblicità: occorre verificare se abbia una funzione meramente identificativa oppure promozionale.
- Le insegne di esercizio possono beneficiare dell'esenzione entro il limite dimensionale previsto dalla legge, purché siano riferibili alla sede o al punto operativo dell'attività.
- Lo svolgimento dell'attività mediante distributori o apparecchiature automatiche, senza dipendenti presenti, non esclude di per sé la qualificazione del luogo come sede o punto di esercizio.
- Per applicare l'esenzione è comunque necessario verificare concretamente contenuto, collocazione, dimensioni complessive e funzione delle scritte; messaggi aggiuntivi con finalità promozionali potrebbero essere soggetti a imposta.
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